Art. 522 c.p.p. — Nullità della sentenza per difetto di contestazione

L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo e' causa di nullita'. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti e' nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 522 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 26232/2025

    26 settembre 2025

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la genericità della contestazione dell'accusa, per carenza di chiarezza e precisione nella descrizione del fatto, si traduce in una nullità relativa dell'atto di vocatio (decreto che dispone il giudizio o citazione), che rimane sanata se non tempestivamente dedotta (art. 181, comma 3, c.p.p.), mentre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (che si verifica allorquando l'incolpato venga condannato per un fatto diverso da quello formalmente contestato ex artt. 516-518 c.p.p.) integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo o, comunque, rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della citazione a giudizio per genericità della contestazione disciplinare, siccome formulata in una memoria successiva alla proposizione del ricorso, mentre la stessa avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina o, stante il carattere amministrativo della fase svolgentesi dinanzi a questo, quale motivo di impugnazione della relativa decisione dinanzi al C.N.F. medesimo).

    Art. 522 c.p.p. · Art. 59 Legge professionale forense · Art. 521 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

    Rassegna di settembre 2025, pp. 6, 7 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 501/2000

    Parametro
    17 novembre 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 627, commi 3 e 4, e 628, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Ancona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

    Art. 627 c.p.p. · Art. 628 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art522 · fonte del testo

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