Art. 109 t.u.i.r. — Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
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I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. ((2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attivita' commerciali senza contabilita' separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto)) Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attivita' esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilita' unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondente alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Non si applicano agli enti che relativamente all'attivita' commerciale esercitata siano ammessi ad uno dei regimi di determinazione del reddito di cui agli articoli 79 e 80 e non abbiano optato per il regime ordinario. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica, la contabilita' unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilita' pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
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con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988". Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 1) che la disposizione di cui al comma 2, del presente articolo, si applica a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 1998
In tema di sanzioni tributarie, ove sia stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, l'erronea allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l'applicazione della sanzione in misura fissa, di cui all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, nel testo come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, deve provare l'assenza di danno erariale.
In tema di redditi di impresa, ai sensi dell'art. 109 T.U.I.R., pur dovendosi considerare come esercizio di competenza delle componenti reddituali di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare quello in cui si forma il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, tuttavia, se ne consente l'imputazione temporale ad un esercizio diverso, per contemperare l'esigenza di computare tutte le componenti di reddito nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non gravare il contribuente dell'onere di indicare ricavi e costi che non gli siano ancora noti al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.
Sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell'art. 1382 c.c., siano di norma deducibili dal reddito d'impresa in quanto costo inerente all'attività, la loro deducibilità può essere disconosciuta qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca un solido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione economica nel suo complesso, che, quale elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo, determina lo spostamento sul contribuente dell'onere di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l'attività d'impresa.
Ai fini della determinazione della base imponibile IVA, i contributi pubblici erogati al soggetto che compie un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi rilevano quale sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA, ove incidenti in termini di riduzione del corrispettivo dell'operazione suddetta, non essendo, peraltro, tale circostanza sufficiente a tal fine, nel caso in cui i servizi resi siano indirizzati ad una collettività indifferenziata (vale a dire a una generalità di potenziali fruitori non identificabili), ove la compensazione è determinata senza riguardo all'identità e al numero degli utenti del servizio.
Ai fini del meccanismo "pro-rata" IVA, di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'attività esercitata nei locali adibiti ad attività d'impresa è esente e non concorre al calcolo della percentuale di detraibilità dell'imposta solo se il contribuente dimostra che è in concreto accessoria all'impresa, avuto riguardo al raffronto complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività, tenendo conto del rapporto tra l'operazione economica e le attività imponibili del soggetto passivo nonché, eventualmente, dell'impiego dei beni e dei servizi per i quali l'IVA è dovuta.
In tema di perdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre l'eventuale perdita che ne deriva, rimanendo riservata al giudice la valutazione dei presupposti di deducibilità, la quale deve fondarsi sulla considerazione di fatti oggettivi, tali da rendere ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per un importo inferiore al credito originario, e sempre che la stessa perdita risulti documentata in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, del TUIR. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la legittimità della deduzione - da parte della società contribuente, locatrice di un immobile ad una società successivamente fallita - della perdita derivante da una transazione intervenuta con il curatore, che prevedeva, oltre alla risoluzione consensuale del contratto di locazione e alla rinuncia a tutti i canoni pregressi da parte della creditrice, l'obbligo per quest'ultima di pagare al fallimento l'importo portato in deduzione, da qualificare come contropartita per l'abbandono delle domande giudiziali della curatela).
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità di costi infragruppo per servizi forniti dalla società controllante alla controllata postula l'effettività e l'inerenza della spesa rispetto all'utilità effettiva o potenziale ritratta, con la conseguenza che l'onere della prova non può ritenersi assolto dalla mera esibizione del contratto e delle fatture relative ai suddetti servizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, a seguito della produzione di un contratto privo di data certa, regolante servizi amministrativi fra due società dello steso gruppo, aveva invertito l'onere probatorio, ritenendo che fosse l'amministrazione a dover dimostrare l'indeducibilità dei relativi costi, anziché la contribuente a dover fornire la prova della loro deducibilità).
La sopravvenuta riduzione al 40% degli oneri contributivi per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, determina, nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva, certa ed oggettivamente determinabile ex art. 109 t.u.i.r., la cui rilevanza fiscale, ai sensi dell'art. 88 t.u.i.r., deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.
In tema di agevolazione per investimenti in impianti e apparecchiature di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009 (cd. Tremonti ter), gli investimenti possono ritenersi "fatti" entro la data del 30 giugno 2010 se per tale momento il bene è entrato nella disponibilità dell'acquirente, a prescindere dal momento in cui il macchinario sia stato messo in opera.
In tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del T.U.I.R., alla data di maturazione dei medesimi, in quanto, fino all'eventuale risoluzione del contratto, non possono essere qualificati componenti positivi dei quali non sia certa l'esistenza o la determinazione dell'ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione.
In tema di detassazione degli investimenti in macchinari, l'agevolazione fiscale ex art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (cd. "Tremonti ter"), postula che, nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, il contribuente abbia effettivamente sostenuto il costo di tali investimenti, occorrendo avere riguardo, a tal fine, al disposto dell'art. 109, comma 2, lett. b), TUIR con riferimento alle prestazioni di servizi.
In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, necessitando del sopraggiungere, in un esercizio successivo a quello di imputazione, di un evento idoneo ad estinguere con certezza il costo o il debito registrato, non si verifica con la semplice iscrizione, tra le passività, di un debito non ancora assolto negli esercizi successivi, con la conseguenza che l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta quella di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia stato corretto o la falsità dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia erroneamente o falsamente avvenuta.
In tema di imposte sul reddito di impresa, quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest'ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell'an che nel quantum.
Ai fini del vaglio d'inerenza dei costi sostenuti nell'esercizio di attività d'impresa, la cui deducibilità va ricondotta alla correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, le eccessive spese sostenute nello stato iniziale, o comunque nel tempo necessario allo sviluppo del progetto economico, consistente nella promozione di un gruppo sportivo per la partecipazione a competizioni nazionali o internazionali ad elevato valore agonistico, in discipline molto seguite, e finalizzato ad attrarre sponsorizzazioni per la reputazione conseguita, non costituiscono in sé un segnale di incongruità o antieconomicità della spesa, da cui evincere indizi di incongruenza con il progetto stesso, e ciò anche quando questo fallisca, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione dei giudici di merito che, senza verificare l'esistenza o meno di un rapporto di coerenza tra costi ed attività economica, non avevano considerato i potenziali benefici che l'iniziativa imprenditoriale della società ricorrente, tesa ad armare una barca in grado di competere nel mondo dell'agonismo velistico, avrebbe potuto avere quale ritorno di "reputazione", al fine di attrarre clientela per la conclusione di contratti di sponsorizzazione).
In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur riconoscendo l'eccessività dei costi pubblicitari rispetto ai ricavi, li aveva ritenuti inerenti all'attività d'impresa sul mero rilievo che la pubblicità può costituire strumento di ampliamento della clientela e di incremento del volume di affari, senza alcuna verifica, da compiersi sulla scorta di precise allegazioni e prove da offrirsi dal contribuente, della loro concreta destinazione alla produzione).
In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito o dal disconoscimento di un debito preesistente in sede giudiziale devono essere dichiarate nell'anno di imposta in cui la sentenza, che afferma il credito o disconosce il debito, è stata depositata, essendo questo il momento in cui la posta attiva diviene certa nella sua esistenza ed obiettivamente determinabile ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, sempreché l'efficacia esecutiva della sentenza non sia stata nel frattempo sospesa.
In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Tremonti - ambiente) - Avvio del procedimento - Individuazione - Inizio della realizzazione dell'opera - Esborso dei costi imputabili al prodotto - Consegna dei beni per l'intervento - Rilevanza. In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il momento di avvio del procedimento - rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell'intervenuto regime abrogativo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012 (conv. nella l. n. 134 del 2012) - è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell'opera nella quale l'investimento si concretizza, per tale dovendosi intendere quello dell'esborso dei "costi direttamente imputabili al prodotto", di cui all'art. 2426, comma primo, c.c. e, correlativamente, dell'effettiva consegna dei beni che afferiscono all'intervento, ai sensi dell'art. 109 TUIR.
In tema di reddito d'impresa, la corretta applicazione del principio fiscale di competenza temporale, dettato dall'art. 109, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, del quale è corollario la correlazione costi-ricavi, postula la necessità, in caso di anticipata realizzazione dei ricavi rispetto al sostenimento dei relativi costi, di individuare dapprima l'esercizio dei ricavi, per poi procedere all'individuazione dei costi a questi relativi, che sono ammessi in deduzione nel medesimo periodo. (Principio applicato in tema di vendita di lotti immobiliari, rispetto ai quali l'impresa costruttrice si era convenzionalmente impegnata con il Comune a realizzare le opere di urbanizzazione, non ancora completate al momento dell'accertamento).
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1989 al 1 gennaio 1994. 49 parole tolte, 63 parole aggiunte.
… e' diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.aggiunto: 2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attivita' commerciali senza contabilita' separataaggiunto: sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancioaggiunto: che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del lorotolto: ammontareaggiunto: importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il redditotolto: di impresaaggiunto: d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;tolto: gli ammortamenti e gli accantonamenti sono assunti nei limiti in cui le disposizioni del capo VI del titolo I ne ammettono la deduzione; per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita' si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 10.aggiunto: per gli immobili e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che l'ente abbia tenuto, … prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.tolto: 4-bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica, la contabilita' … intende realizzata nell'ambito della contabilita' pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi entiaggiunto: .
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art109 · fonte del testo
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