Art. 109 t.u.i.r. — Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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19 pronunce che riguardano l’art. 109 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di sanzioni tributarie, ove sia stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, l'erronea allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l'applicazione della sanzione in misura fissa, di cui all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, nel testo come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, deve provare l'assenza di danno erariale.
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 2697 c.c.
In tema di redditi di impresa, ai sensi dell'art. 109 T.U.I.R., pur dovendosi considerare come esercizio di competenza delle componenti reddituali di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare quello in cui si forma il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, tuttavia, se ne consente l'imputazione temporale ad un esercizio diverso, per contemperare l'esigenza di computare tutte le componenti di reddito nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non gravare il contribuente dell'onere di indicare ricavi e costi che non gli siano ancora noti al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.
Art. 109 t.u.i.r.
Sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell'art. 1382 c.c., siano di norma deducibili dal reddito d'impresa in quanto costo inerente all'attività, la loro deducibilità può essere disconosciuta qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca un solido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione economica nel suo complesso, che, quale elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo, determina lo spostamento sul contribuente dell'onere di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l'attività d'impresa.
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 1382 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.
Ai fini della determinazione della base imponibile IVA, i contributi pubblici erogati al soggetto che compie un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi rilevano quale sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA, ove incidenti in termini di riduzione del corrispettivo dell'operazione suddetta, non essendo, peraltro, tale circostanza sufficiente a tal fine, nel caso in cui i servizi resi siano indirizzati ad una collettività indifferenziata (vale a dire a una generalità di potenziali fruitori non identificabili), ove la compensazione è determinata senza riguardo all'identità e al numero degli utenti del servizio.
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972
Ai fini del meccanismo "pro-rata" IVA, di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'attività esercitata nei locali adibiti ad attività d'impresa è esente e non concorre al calcolo della percentuale di detraibilità dell'imposta solo se il contribuente dimostra che è in concreto accessoria all'impresa, avuto riguardo al raffronto complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività, tenendo conto del rapporto tra l'operazione economica e le attività imponibili del soggetto passivo nonché, eventualmente, dell'impiego dei beni e dei servizi per i quali l'IVA è dovuta.
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 19-bis d.P.R. 633/1972
In tema di perdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre l'eventuale perdita che ne deriva, rimanendo riservata al giudice la valutazione dei presupposti di deducibilità, la quale deve fondarsi sulla considerazione di fatti oggettivi, tali da rendere ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per un importo inferiore al credito originario, e sempre che la stessa perdita risulti documentata in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, del TUIR. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la legittimità della deduzione - da parte della società contribuente, locatrice di un immobile ad una società successivamente fallita - della perdita derivante da una transazione intervenuta con il curatore, che prevedeva, oltre alla risoluzione consensuale del contratto di locazione e alla rinuncia a tutti i canoni pregressi da parte della creditrice, l'obbligo per quest'ultima di pagare al fallimento l'importo portato in deduzione, da qualificare come contropartita per l'abbandono delle domande giudiziali della curatela).
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 101 t.u.i.r.
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità di costi infragruppo per servizi forniti dalla società controllante alla controllata postula l'effettività e l'inerenza della spesa rispetto all'utilità effettiva o potenziale ritratta, con la conseguenza che l'onere della prova non può ritenersi assolto dalla mera esibizione del contratto e delle fatture relative ai suddetti servizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, a seguito della produzione di un contratto privo di data certa, regolante servizi amministrativi fra due società dello steso gruppo, aveva invertito l'onere probatorio, ritenendo che fosse l'amministrazione a dover dimostrare l'indeducibilità dei relativi costi, anziché la contribuente a dover fornire la prova della loro deducibilità).
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 2704 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 75 t.u.i.r.
La sopravvenuta riduzione al 40% degli oneri contributivi per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, determina, nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva, certa ed oggettivamente determinabile ex art. 109 t.u.i.r., la cui rilevanza fiscale, ai sensi dell'art. 88 t.u.i.r., deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 88 t.u.i.r.
In tema di agevolazione per investimenti in impianti e apparecchiature di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009 (cd. Tremonti ter), gli investimenti possono ritenersi "fatti" entro la data del 30 giugno 2010 se per tale momento il bene è entrato nella disponibilità dell'acquirente, a prescindere dal momento in cui il macchinario sia stato messo in opera.
Art. 109 t.u.i.r.
In tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del T.U.I.R., alla data di maturazione dei medesimi, in quanto, fino all'eventuale risoluzione del contratto, non possono essere qualificati componenti positivi dei quali non sia certa l'esistenza o la determinazione dell'ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione.
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 75 t.u.i.r.
In tema di detassazione degli investimenti in macchinari, l'agevolazione fiscale ex art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (cd. "Tremonti ter"), postula che, nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, il contribuente abbia effettivamente sostenuto il costo di tali investimenti, occorrendo avere riguardo, a tal fine, al disposto dell'art. 109, comma 2, lett. b), TUIR con riferimento alle prestazioni di servizi.
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, necessitando del sopraggiungere, in un esercizio successivo a quello di imputazione, di un evento idoneo ad estinguere con certezza il costo o il debito registrato, non si verifica con la semplice iscrizione, tra le passività, di un debito non ancora assolto negli esercizi successivi, con la conseguenza che l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta quella di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia stato corretto o la falsità dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia erroneamente o falsamente avvenuta.
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 88 t.u.i.r.
In tema di imposte sul reddito di impresa, quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest'ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell'an che nel quantum.
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 2697 c.c.
Ai fini del vaglio d'inerenza dei costi sostenuti nell'esercizio di attività d'impresa, la cui deducibilità va ricondotta alla correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, le eccessive spese sostenute nello stato iniziale, o comunque nel tempo necessario allo sviluppo del progetto economico, consistente nella promozione di un gruppo sportivo per la partecipazione a competizioni nazionali o internazionali ad elevato valore agonistico, in discipline molto seguite, e finalizzato ad attrarre sponsorizzazioni per la reputazione conseguita, non costituiscono in sé un segnale di incongruità o antieconomicità della spesa, da cui evincere indizi di incongruenza con il progetto stesso, e ciò anche quando questo fallisca, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione dei giudici di merito che, senza verificare l'esistenza o meno di un rapporto di coerenza tra costi ed attività economica, non avevano considerato i potenziali benefici che l'iniziativa imprenditoriale della società ricorrente, tesa ad armare una barca in grado di competere nel mondo dell'agonismo velistico, avrebbe potuto avere quale ritorno di "reputazione", al fine di attrarre clientela per la conclusione di contratti di sponsorizzazione).
Art. 109 t.u.i.r.
In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur riconoscendo l'eccessività dei costi pubblicitari rispetto ai ricavi, li aveva ritenuti inerenti all'attività d'impresa sul mero rilievo che la pubblicità può costituire strumento di ampliamento della clientela e di incremento del volume di affari, senza alcuna verifica, da compiersi sulla scorta di precise allegazioni e prove da offrirsi dal contribuente, della loro concreta destinazione alla produzione).
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 2697 c.c. · Art. 75 t.u.i.r.
In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito o dal disconoscimento di un debito preesistente in sede giudiziale devono essere dichiarate nell'anno di imposta in cui la sentenza, che afferma il credito o disconosce il debito, è stata depositata, essendo questo il momento in cui la posta attiva diviene certa nella sua esistenza ed obiettivamente determinabile ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, sempreché l'efficacia esecutiva della sentenza non sia stata nel frattempo sospesa.
Art. 109 t.u.i.r.
In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 2729 c.c. · Art. 2697 c.c.
Tremonti - ambiente) - Avvio del procedimento - Individuazione - Inizio della realizzazione dell'opera - Esborso dei costi imputabili al prodotto - Consegna dei beni per l'intervento - Rilevanza. In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il momento di avvio del procedimento - rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell'intervenuto regime abrogativo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012 (conv. nella l. n. 134 del 2012) - è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell'opera nella quale l'investimento si concretizza, per tale dovendosi intendere quello dell'esborso dei "costi direttamente imputabili al prodotto", di cui all'art. 2426, comma primo, c.c. e, correlativamente, dell'effettiva consegna dei beni che afferiscono all'intervento, ai sensi dell'art. 109 TUIR.
Art. 109 t.u.i.r. · Art. 2426 c.c.
In tema di reddito d'impresa, la corretta applicazione del principio fiscale di competenza temporale, dettato dall'art. 109, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, del quale è corollario la correlazione costi-ricavi, postula la necessità, in caso di anticipata realizzazione dei ricavi rispetto al sostenimento dei relativi costi, di individuare dapprima l'esercizio dei ricavi, per poi procedere all'individuazione dei costi a questi relativi, che sono ammessi in deduzione nel medesimo periodo. (Principio applicato in tema di vendita di lotti immobiliari, rispetto ai quali l'impresa costruttrice si era convenzionalmente impegnata con il Comune a realizzare le opere di urbanizzazione, non ancora completate al momento dell'accertamento).
Art. 109 t.u.i.r.
Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
17 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2026 al 1 gennaio 2027. 1174 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
tolto: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
tolto: b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
tolto: c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano di ammortamento del prestito. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia deducibili:
tolto: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
tolto: b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
tolto: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
tolto: b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art109 · fonte del testo
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