Art. 66 t.u.i.r. — Imprese minori

((1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilita' semplificata, e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La differenza e' aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101)) 181 Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, ((109, commi 5, 7 e 9, lettera b),)) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232)). 133 150 181 Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 125 115

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 101.

L. 23 dicembre 2005, n. 266

125

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 106) che "Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

150

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 9) che le modifiche di cui al comma 3 del presente articolo trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

L. 11 dicembre 2016, n. 232

181

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che le presenti modifiche decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Testo vigente dal 1 gennaio 2017 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 anni
  3. 29 aprile 2012 — 1 gennaio 2017per 5 anni
  4. 13 luglio 2011 — 29 aprile 2012per 10 mesi
  5. 1 gennaio 2008 — 13 luglio 2011per 4 anni
  6. 1 gennaio 2006 — 1 gennaio 2008per 2 anni
  7. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2006per 2 anni
  8. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  9. 20 agosto 1994 — 1 gennaio 1998per 3 anni
  10. 30 aprile 1989 — 20 agosto 1994per 5 anni
  11. 31 dicembre 1986 — 30 aprile 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2012 al 1 gennaio 2017. 119 parole tolte, 55 parole aggiunte.

tolto: Il reddito di impresaaggiunto: 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che tolto: secondo le normeaggiunto: , secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tolto: sono ammessi al aggiunto: applicano il regime di contabilita' semplificata tolto: e non hanno optato per il regime ordinarioaggiunto: , e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo tolto: 53 aggiunto: 85 e degli altri proventi di cui tolto: agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti aggiunto: all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e tolto: l'ammontare delle spese documentate aggiunto: quello delle spese sostenute nel periodo stesso aggiunto: nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La differenza e' tolto: rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata aggiunto: aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo tolto: 54 aggiunto: 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo tolto: 55 aggiunto: 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo tolto: 66. aggiunto: 101 Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli … 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi tolto: 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b)aggiunto: , e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con … decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. tolto: I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell'esercizio nel quale e' stato registrato il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000 aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 dicembre 2016, n. 232

    La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che le presenti modifiche decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art66 · fonte del testo

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