Art. 80 t.u.i.r. — Riporto o rimborso delle eccedenze

Se l'ammontare complessivo dei ((crediti per le imposte pagate all'estero)), delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 123

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".

Testo vigente dal 2 dicembre 2005 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/1998

    Questione infondata
    1 aprile 1998

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 384 del 1997, nella quale la Corte ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle norme impugnate, da un lato evidenziando che il ricorso a presunzioni in materia tributaria è generalmente ammesso e che, nella specie, la presunzione prevista dalla legge riguarda solo i coefficienti di redditività sulle somme effettivamente ricavate; dall'altro sottolineando che la decisione di fare ricorso al sistema della contabilità semplificata è frutto di una libera scelta operata dal contribuente, il quale deve conseguentemente valutarne la convenienza. Inoltre, il parametro di cui all'art. 76 Cost. è inconferente, poiché la legge di delega al Governo per la riforma tributaria prevede espressamente il ricorso a meccanismi di contabilità semplificata per le imprese minori. - Cfr. S. n. 137/1997 e O. n. 393/1997. red.: G. Leo

    Art. 79 t.u.i.r. · Art. 80 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1995

    Questione inammissibile
    6 aprile 1995

    La questione di costituzionalità che, nei termini in cui prospettata, difetti dei requisiti di chiarezza necessari a consentirne una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza che alla fondatezza, va dichiarata manifestamente inammissibile. Pertanto, la questione di costituzionalità degli artt. 79, sesto comma, e 80, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è manifestamente inammissibile, in quanto l'impugnazione è espressamente riferita al "testo originario" delle suddette disposizioni delegate, e in relazione ad esse è dedotta la violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione n. 825 del 1971: mentre, invece, il contenuto normativo oggetto di censura è quello, risultante dalle modifiche apportate al detto d.P.R. dal successivo d.l. n. 69 del 1989, e cioè la previsione di un meccanismo di determinazione automatico del reddito imponibile delle imprese "minori" in contabilità semplificata. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 79 t.u.i.r. · Art. 80 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005. 2 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Se l'ammontare complessivo dei crediti tolto: di imposta aggiunto: per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

    Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art80 · fonte del testo

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