Art. 79 t.u.i.r. — Scomputo degli acconti

(( I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorche' non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare e' calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.)) 115

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 66.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/1998

    Questione infondata
    1 aprile 1998

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 384 del 1997, nella quale la Corte ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle norme impugnate, da un lato evidenziando che il ricorso a presunzioni in materia tributaria è generalmente ammesso e che, nella specie, la presunzione prevista dalla legge riguarda solo i coefficienti di redditività sulle somme effettivamente ricavate; dall'altro sottolineando che la decisione di fare ricorso al sistema della contabilità semplificata è frutto di una libera scelta operata dal contribuente, il quale deve conseguentemente valutarne la convenienza. Inoltre, il parametro di cui all'art. 76 Cost. è inconferente, poiché la legge di delega al Governo per la riforma tributaria prevede espressamente il ricorso a meccanismi di contabilità semplificata per le imprese minori. - Cfr. S. n. 137/1997 e O. n. 393/1997. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 79 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 384/1997

    Questione infondata
    11 dicembre 1997

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 79, sesto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (<<Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi>> - il quale, prevedendo che il reddito di una impresa minore non può essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 80 dello stesso testo unico per un valore di ricavi non superiore a 18 milioni di lire, imporrebbe <<al contribuente di dichiarare un reddito minimo in misura predeterminata dal legislatore senza offrirgli la possibilità di fornire prova contraria>> - in quanto, premesso che, relativamente alla denunciata violazione del principio di eguaglianza, la Corte ha già avuto modo di affermare (ordinanza n. 246 del 1993) che la diversa disciplina prevista per i contribuenti che si avvalgono del regime della contabilità semplificata, rispetto a quelli che adottano il regime della contabilità ordinaria, è giustificata dalla diversità delle situazioni poste a confronto; il regime della contabilità semplificata è il frutto di una libera opzione del contribuente, che, a tale fine, considera i vantaggi e i rischi che questa comporta. Ed invero, il predetto regime è stato previsto per le imprese minori prevalentemente allo scopo di agevolare e di rendere meno onerosa la tenuta delle scritture contabili, consentendo alle stesse di limitarsi alla tenuta di registri a fini IVA e del registro dei beni ammortizzabili. - Cfr., tra le altre, S. n. 3/1988, nella quale la Corte ha rilevato che <<al contribuente rimane la facoltà di optare per il regime ordinario, potendo così affrontare l'accertamento senza alcun vincolo ne' di minimo ne' di massimo>>. - In tema di presunzioni tributarie, v., in particolare, S. n. 137/1997, nella quale si è affermato che il ricorso alle medesime è lecito, essendo volto a proteggere l'interesse generale alla riscossione delle imposte contro ogni tentativo di evasione. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 79 t.u.i.r.

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  • Ordinanza n. 113/1995

    Questione inammissibile
    6 aprile 1995

    La questione di costituzionalità che, nei termini in cui prospettata, difetti dei requisiti di chiarezza necessari a consentirne una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza che alla fondatezza, va dichiarata manifestamente inammissibile. Pertanto, la questione di costituzionalità degli artt. 79, sesto comma, e 80, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è manifestamente inammissibile, in quanto l'impugnazione è espressamente riferita al "testo originario" delle suddette disposizioni delegate, e in relazione ad esse è dedotta la violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione n. 825 del 1971: mentre, invece, il contenuto normativo oggetto di censura è quello, risultante dalle modifiche apportate al detto d.P.R. dal successivo d.l. n. 69 del 1989, e cioè la previsione di un meccanismo di determinazione automatico del reddito imponibile delle imprese "minori" in contabilità semplificata. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 79 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2027in vigoreper 23 anni
  3. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  4. 22 agosto 2000 — 1 gennaio 2001per 4 mesi
  5. 4 gennaio 1997 — 22 agosto 2000per 4 anni
  6. 29 marzo 1993 — 4 gennaio 1997per 4 anni
  7. 1 gennaio 1992 — 29 marzo 1993per un anno
  8. 29 giugno 1990 — 1 gennaio 1992per un anno
  9. 30 aprile 1989 — 29 giugno 1990per un anno
  10. 14 maggio 1988 — 30 aprile 1989per 12 mesi
  11. 1 marzo 1988 — 14 maggio 1988per 2 mesi
  12. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2004. 736 parole tolte, 120 parole aggiunte.

tolto: Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibiliaggiunto: I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo tolto: 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75. Il redditto imponibile non puo' in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo aggiunto: 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto tolto: del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto,aggiunto: -legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di tolto: deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154 aggiunto: acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorche' non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare e' calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 66.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art79 · fonte del testo

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