Art. 109 t.u.i.r. — Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

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I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attivita' commerciali senza contabilita' separata le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono deducibili per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; gli ammortamenti e gli accantonamenti sono assunti nei limiti in cui le disposizioni del capo VI del titolo I ne ammettono la deduzione ((; per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita' si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 10.)) 1 Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attivita' esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilita' unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondente alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Non si applicano agli enti che relativamente all'attivita' commerciale esercitata siano ammessi ad uno dei regimi di determinazione del reddito di cui agli articoli 79 e 80 e non abbiano optato per il regime ordinario. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988". Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 1) che la disposizione di cui al comma 2, del presente articolo, si applica a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

Testo in vigore dal 1 marzo 1988 al 29 gennaio 1989

Corte di cassazione

19 pronunce che riguardano l’art. 109 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15107/2026

    19 maggio 2026

    In tema di sanzioni tributarie, ove sia stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, l'erronea allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l'applicazione della sanzione in misura fissa, di cui all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, nel testo come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, deve provare l'assenza di danno erariale.

    Art. 109 t.u.i.r. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 254 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13527/2026

    10 maggio 2026

    In tema di redditi di impresa, ai sensi dell'art. 109 T.U.I.R., pur dovendosi considerare come esercizio di competenza delle componenti reddituali di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare quello in cui si forma il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, tuttavia, se ne consente l'imputazione temporale ad un esercizio diverso, per contemperare l'esigenza di computare tutte le componenti di reddito nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non gravare il contribuente dell'onere di indicare ricavi e costi che non gli siano ancora noti al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.

    Art. 109 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 235 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12400/2026

    3 maggio 2026

    Sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell'art. 1382 c.c., siano di norma deducibili dal reddito d'impresa in quanto costo inerente all'attività, la loro deducibilità può essere disconosciuta qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca un solido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione economica nel suo complesso, che, quale elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo, determina lo spostamento sul contribuente dell'onere di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l'attività d'impresa.

    Art. 109 t.u.i.r. · Art. 1382 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 222 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 6969/2026

    23 marzo 2026

    Ai fini della determinazione della base imponibile IVA, i contributi pubblici erogati al soggetto che compie un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi rilevano quale sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA, ove incidenti in termini di riduzione del corrispettivo dell'operazione suddetta, non essendo, peraltro, tale circostanza sufficiente a tal fine, nel caso in cui i servizi resi siano indirizzati ad una collettività indifferenziata (vale a dire a una generalità di potenziali fruitori non identificabili), ove la compensazione è determinata senza riguardo all'identità e al numero degli utenti del servizio.

    Art. 109 t.u.i.r. · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 356 ↗

Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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  7. 1 gennaio 2008 — 22 agosto 2008per 8 mesi
  8. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2008per un anno
  9. 3 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  10. 2 dicembre 2005 — 3 dicembre 2005per 1 giorno
  11. 22 marzo 2005 — 2 dicembre 2005per 9 mesi
  12. 1 gennaio 2004 — 22 marzo 2005per un anno
  13. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  14. 1 gennaio 1994 — 1 gennaio 1998per 4 anni
  15. 29 gennaio 1989 — 1 gennaio 1994per 5 anni
  16. 1 marzo 1988 — 29 gennaio 1989per 11 mesi
  17. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1988

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988. 21 parole aggiunte.

… in cui le disposizioni del capo VI del titolo I ne ammettono la deduzioneaggiunto: ; per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita' si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 10. Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che l'ente abbia tenuto, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

    Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988". Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 1) che la disposizione di cui al comma 2, del presente articolo, si applica a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art109 · fonte del testo

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