Art. 109 t.u.i.r. — Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

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I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

  • a)i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
  • b)i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
  • c)per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano di ammortamento del prestito. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 122 Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. 122 Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 122 Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili:
  • a)quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
  • b)quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. ((Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.)) In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza e' ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonche' delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 121 123 126 Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
  • a)su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
  • b)relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. 115
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 144.

D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38

121

Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali".

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo, 95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006".

122

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-quinquies, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006".

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37, comma 48) che "Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 12 agosto 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

19 pronunce che riguardano l’art. 109 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15107/2026

    19 maggio 2026

    In tema di sanzioni tributarie, ove sia stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, l'erronea allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l'applicazione della sanzione in misura fissa, di cui all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, nel testo come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, deve provare l'assenza di danno erariale.

    Art. 109 t.u.i.r. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 254 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13527/2026

    10 maggio 2026

    In tema di redditi di impresa, ai sensi dell'art. 109 T.U.I.R., pur dovendosi considerare come esercizio di competenza delle componenti reddituali di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare quello in cui si forma il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, tuttavia, se ne consente l'imputazione temporale ad un esercizio diverso, per contemperare l'esigenza di computare tutte le componenti di reddito nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non gravare il contribuente dell'onere di indicare ricavi e costi che non gli siano ancora noti al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.

    Art. 109 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 235 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12400/2026

    3 maggio 2026

    Sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell'art. 1382 c.c., siano di norma deducibili dal reddito d'impresa in quanto costo inerente all'attività, la loro deducibilità può essere disconosciuta qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca un solido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione economica nel suo complesso, che, quale elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo, determina lo spostamento sul contribuente dell'onere di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l'attività d'impresa.

    Art. 109 t.u.i.r. · Art. 1382 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 222 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 6969/2026

    23 marzo 2026

    Ai fini della determinazione della base imponibile IVA, i contributi pubblici erogati al soggetto che compie un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi rilevano quale sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA, ove incidenti in termini di riduzione del corrispettivo dell'operazione suddetta, non essendo, peraltro, tale circostanza sufficiente a tal fine, nel caso in cui i servizi resi siano indirizzati ad una collettività indifferenziata (vale a dire a una generalità di potenziali fruitori non identificabili), ove la compensazione è determinata senza riguardo all'identità e al numero degli utenti del servizio.

    Art. 109 t.u.i.r. · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 356 ↗

Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 4 luglio 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 mesi
  3. 18 giugno 2025 — 4 luglio 2026per un anno
  4. 1 marzo 2017 — 18 giugno 2025per 8 anni
  5. 1 gennaio 2016 — 1 marzo 2017per un anno
  6. 22 agosto 2008 — 1 gennaio 2016per 7 anni
  7. 1 gennaio 2008 — 22 agosto 2008per 8 mesi
  8. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2008per un anno
  9. 3 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  10. 2 dicembre 2005 — 3 dicembre 2005per 1 giorno
  11. 22 marzo 2005 — 2 dicembre 2005per 9 mesi
  12. 1 gennaio 2004 — 22 marzo 2005per un anno
  13. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  14. 1 gennaio 1994 — 1 gennaio 1998per 4 anni
  15. 29 gennaio 1989 — 1 gennaio 1994per 5 anni
  16. 1 marzo 1988 — 29 gennaio 1989per 11 mesi
  17. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2005 al 12 agosto 2006. 9 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

… rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. tolto: 3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari … di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. tolto: 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e … per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. tolto: 3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre … sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bisaggiunto: . Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se …

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti tolto: eaggiunto: , le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma … passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in aggiunto: un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni tolto: e quelliaggiunto: , delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37, comma 48) che "Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art109 · fonte del testo

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