Codice civile

Art. 2554 c.c. — Partecipazione agli utili e alle perdite

[1]Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

[2]Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2554 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10082/2025

    16 aprile 2025

    In ipotesi di omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006, il richiamo operato da tali disposizioni alle norme in tema di "contributi" non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del TFR (inteso quale retribuzione differita ex art. 2120 c.c.) ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato, mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale.

    Art. 2554 c.c. · Art. 2120 c.c. · Art. 2116 c.c. · Art. 2946 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il titolo VIII relativo all'azienda ed ai suoi segni distintivi rappresenta, nei confronti non solo del nostro diritto anteriore, ma delle codificazioni straniere anche più moderne, una novità. Esso è giustificato dalla necessità di dare precisa disciplina legislativa a quell'organizzazione aziendale che costituisce la protezione patrimoniale dell'impresa e che presenta problemi teorici e pratici di fondamentale interesse. Per questa innovazione i tempi erano maturi, perchè negli ultimi lustri per merito della nostra dottrina si è realizzata in questo campo una feconda attività di precisazioni di concetti e di elaborazione critica. Gli studi economici, attraverso le nuove dottrine dell'economia e della tecnica aziendale, hanno d'altra parte preparato il terreno per una più approfondita conoscenza dei fenomeni economici che si ricollegano all'azienda.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1035

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2554 · fonte del testo

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