Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1975 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 35,

primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei

lavoratori), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 dicembre 1972 dal pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Tavilla Antonio e la società Fonti di

Baceno, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1973 dal pretore di Portoferraio

nel procedimento civile vertente tra Bicecci Roberto e la società

cooperativa Consorzio agrario provinciale di Livorno, iscritta al n.

293 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n.223 del 29 agosto 1973;

3) ordinanza emessa il 15 giugno 1973 dal pretore di Treviglio nel

procedimento civile vertente tra Carminati Giuseppina e la società

Crouse Hinds of Europe, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1973

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20

febbraio 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Bicecci Roberto;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 27 dicembre 1972 il pretore di Torino

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, comma primo, della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35,

primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei

lavoratori) nella parte in cui disciplina l'applicabilità alle imprese

agricole, commerciali ed industriali dell'art. 18 concernente la

reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente il cui licenziamento

sia stato annullato, dichiarato nullo o inefficace.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri

deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, l'infondatezza

delle proposte questioni di legittimità costituzionale.

2. - La legittimità costituzionale del predetto art. 35 è stata

posta in dubbio in termini sostanzialmente identici, sia pure con

riferimento soltanto all'art. 3 Cost., dal pretore di Treviglio e dal

pretore di Portoferraio con ordinanze del 15 e del 26 giugno 1973.

Nel secondo giudizio vi è stata costituzione di una delle parti in

causa che ha concluso per l'accoglimento dell'eccezione. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze indicate in epigrafe sollevano questioni

analoghe; si ravvisa pertanto opportuna la riunione dei giudizi onde

dar luogo a decisione con unica sentenza.

2. - L'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei

lavoratori) statuisce nel primo comma che le disposizioni dell'art. 18

di quella stessa legge, le quali prevedono la reintegrazione nel posto

di lavoro del dipendente il cui licenziamento sia stato annullato,

dichiarato nullo o inefficace ai sensi degli artt. 2 e seguenti della

legge 15 luglio 1966, n. 604, si applicano a ciascuna sede,

stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di imprese

industriali e commerciali che occupi più di quindici dipendenti e, per

quanto attiene alle imprese agricole, a quelle che, nel loro complesso,

occupino più di cinque dipendenti. Le norme in questione si applicano,

inoltre, giusta quanto disposto dal secondo comma del predetto

articolo, anche alle imprese industriali o commerciali che nello stesso

comune occupino più di quindici dipendenti e a quelle agricole che,

nel medesimo ambito territoriale abbiano più di cinque dipendenti, pur

quando ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non

raggiunga tale limite.

La Corte è chiamata a decidere se tale disciplina contrasti con il

principio di uguaglianza ed, in particolare, con gli artt. 3, 4 e 35,

comma primo, della Costituzione e quindi ad accertare se il criterio

numerico adottato sia tale da determinare un'irragionevole disparità

di trattamento nella tutela del diritto alla conservazione del posto di

lavoro:

a) tra i dipendenti di imprese commerciali ed industriali e quelli

di imprese agricole in considerazione del fatto che, per queste ultime,

il limite numerico risulta fissato in cinque anziché in quindici

unità;

b) tra i dipendenti di imprese commerciali o industriali, a seconda

che essi risultino addetti a sedi, stabilimenti, uffici o reparti

autonomi che occupino o meno, singolarmente o nell'ambito territoriale

di uno stesso comune, più di quindici dipendenti.

3. - Le questioni non sono fondate.

La ragione del diverso limite numerico adottato per le imprese

agricole rispetto a quelle industriali va infatti ricercata, come

riconosciuto anche nei lavori preparatori della legge, nelle sensibili

differenze, organizzative e strutturali, che nella realtà economica e

sociale del nostro Paese separano le une dalle altre.

Per quanto concerne la seconda questione, cui sopra si è fatto

cenno, va considerato che questa Corte, nel dichiarare non fondate, in

riferimento all'art. 3 Cost., analoghe questioni di legittimità

costituzionale concernenti la normativa in esame, ha già affermato che

essa trova il suo fondamento, oltre che nel criterio della

fiduciarietà del rapporto di lavoro e nell'opportunità di non gravare

di oneri eccessivi le imprese di modeste dimensioni, anche e

soprattutto nell'esigenza di salvaguardare le funzionalità delle

unità produttive (intese quali articolazioni di una più complessa

organizzazione imprenditoriale, fornite di autonomia così dal punto di

vista economico-strutturale come da quello funzionale o del risultato

produttivo) ed in ispecie, di quelle con un minor numero di dipendenti,

nelle quali la reintegrazione nel medesimo ambiente del dipendente

licenziato potrebbe determinare il verificarsi di situazioni di

tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro (sent. n. 55 del

1974).

Tali considerazioni restano pienamente valide e fanno ritenere

infondate, anche in riferimento agli artt. 4 e 35, comma primo, della

Costituzione, le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe, le

quali del resto sono tutte di data anteriore alla sentenza sopra

ricordata e non contengono argomenti che possano indurre questa Corte a

mutare la propria giurisprudenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, primo

comma, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300

(Statuto dei lavoratori) sollevate dal pretore di Torino, dal pretore

di Treviglio e dal pretore di Portoferraio con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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