Statuto dei lavoratori

Art. 15 statuto dei lavoratori — Atti discriminatori

E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

  • a)subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
  • b)licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di eta' ((, di nazionalita')) o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1974

    Questione infondata
    14 gennaio 1974

    Sulla base dei criteri generali di valutazione, tratti dalla interpretazione sistematica data dalla Corte costituzionale all'art. 40 della Costituzione (ved. massima precedente 1/74 A), il giudice di merito, pur nella carenza legislativa, ben può riferirsi ad essi nei casi concreti sottoposti al suo esame e decidere della loro aderenza o meno alla situazione di fatto accertata. La disciplina giuridica contenuta nella legge n. 300 del 20 maggio 1970 nulla toglie e nulla aggiunge alla enunciazione dei criteri generali fissati dalla Corte, in quanto non ha inteso sciogliere, in qualche modo, la riserva di legge contenuta nell'art. 40 Cost., ma solo assicurare una speciale tutela giuridica, sul piano dei rapporti lavoratore-datore di lavoro, all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione dell'imprenditore conseguenti al concreto esercizio dello stesso. Non è perciò fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), proposta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e segg., 71, 101, 134 e 136 della Costituzione, sotto il profilo che la mancata determinazione da parte del legislatore dei limiti oggettivi e soggettivi di legittimità del diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione renderebbe legittima qualsiasi forma di sciopero e creerebbe un vuoto legislativo non suscettibile di essere colmato in sede interpretativa.

    Art. 136 cost. · Art. 15 statuto dei lavoratori · Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 1 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 2003 al 1 febbraio 2022. 2 parole aggiunte.

… di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di eta'aggiunto: , di nazionalita' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art15 · fonte del testo

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