Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1976 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti

individuali); degli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300

(Statuto dei lavoratori); e dell'art. 345 del codice della navigazione,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1973 dal pretore di Messina nel

procedimento civile vertente tra Fucile Giuseppe e la società Tourist

Ferry-Boat, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Martino Alfonso e la

società Aliscafi, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29

agosto 1973

3) ordinanza emessa il 9 aprile 1974 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Ardizzone Maria e la società

Alitalia, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974;

4) ordinanza emessa il 3 luglio 1974 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Belvisi Christiane e la Società

Alitalia, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974;

5) ordinanza emessa il 21 giugno 1974 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Parente Silvana e la società

Alitalia, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974;

6) ordinanza emessa il 18 ottobre 1974 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Perra Gianna e la società Alitalia,

iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975;

7) ordinanza emessa il 30 marzo 1974 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Vissinga Sonia e la società Alitalia,

iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo 1975.

Visti gli atti di costituzione di Ardizzone Maria, di Belvisi

Christiane, di Parente Silvana, di Vissinga Sonia, della società

Tourist Ferry-Boat e della società Alitalia; nonché gli atti

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Giorgio Pirani, per Ardizzone Maria e Belvisi

Christiane, gli avvocati Luciano Ventura e Roberto Murgia, per Parente

Silvana, l'avv. Pasquale Nappi, per Vissinga Sonia, l'avv. Giovanni

Piaggio, per la società Tourist Ferry-Boat, gli avvocati Antonio

Sorrentino e Maurizio Marazza, per la società Alitalia, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte d'appello di Napoli e il pretore di Messina, con due

ordinanze emesse rispettivamente il 27 febbraio e il 9 marzo 1973,

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme

relative all'inapplicabilità al personale marittimo dell'istituto del

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

In particolare il pretore di Messina denuncia l'art. 345 del codice

della navigazione, nella parte in cui prevede la facoltà dell'armatore

di licenziare ad nutum il personale navigante, in riferimento agli

artt. 3, 4 e 35 Cost.; la Corte d'appello censura l'art. 10 della legge

15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui implicitamente stabilisce

(art. 1) l'inapplicabilità della legge medesima ai prestatori di

lavoro indicati nell'art. 114 del codice della navigazione.

Secondo i giudici in questione, la normativa regolante il contratto

di arruolamento o d'imbarco, la quale prevede un'assoluta

discrezionalità dell'armatore nella risoluzione del rapporto di

lavoro, non può considerarsi abrogata dalle disposizioni della citata

legge n. 604 del 1966, perché quest'ultima si riferisce al contratto

di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal codice civile, come

risulta dagli artt. 1 e 10 e come è confermato dagli artt. 18 e 35

della legge 20 maggio 1970, n. 300. Riconosciuta, pertanto, la vigenza

della disciplina contenuta nel codice della navigazione si dubita della

legittimità costituzionale delle disposizioni denunziate, perché il

diritto costituzionalmente tutelato alla stabilità del rapporto di

lavoro avrebbe trovato attuazione soltanto con la normativa contenuta

nella legge n. 604 del 1966, che, peraltro, risulta inapplicabile nella

specie.

La risultante differenza di trattamento tra i lavoratori delle

imprese naviganti e gli altri sarebbe inoltre priva di fondamento

razionale per quanto riguarda il recesso ad nutum dell'armatore e la

sua facoltà di risoluzione del contratto in ogni tempo e in ogni

luogo, previsti rispettivamente dagli artt. 342 e 345 del codice della

navigazione. Infatti le caratteristiche funzionali del rapporto di

lavoro nautico legate alla finalità della conservazione del patrimonio

navigante e più ancora all'integrità fisica e alla vita delle persone

imbarcate, avrebbero rilevanza soltanto per valutare in concreto una

possibile giusta causa od un giustificato motivo a sostegno del

licenziamento del lavoratore. D'altra parte lo stesso legislatore si

sarebbe già orientato in questo senso con lo Statuto dei lavoratori

che ammetterebbe la piena liceità dello sciopero dei marittimi (art.

35 in relazione all'art. 15) ed in definitiva rimetterebbe

l'applicazione della maggior parte dei principi in esso contenuti alla

contrattazione collettiva, dal che sembrerebbe palesarsi una

sostanziale omogeneità tra il lavoro nautico e quello previsto dal

codice civile.

2. - Questione di legittimità costituzionale della legge n. 604

del 1966, nella parte in cui esclude l'applicabilità della disciplina

di licenziamento al personale di volo di cui all'art. 732 cod. nav., è

stata sollevata dal pretore e dal tribunale di Roma con ordinanze

emesse il 21 giugno, 3 luglio e 18 ottobre 1974, nel corso dei

procedimenti civili vertenti tra Christiane Belvisi, Silvana Parente,

Gianna Perra e la società Alitalia.

Nelle ordinanze si osserva che se il risvolto pubblicistico del

lavoro degli assistenti di volo giustifica una dilatazione dei poteri

direttivi e disciplinari dell'esercente e del comandante

dell'aeromobile, ciò non vale a dare ragione dell'assoluta

intangibilità e insindacabilità dei licenziamenti disposti senza

giusta causa o giustificato motivo. Giusta causa o giustificato motivo

che nel caso di specie potranno bensì essere sorretti da criteri

normativi di valutazione più rigorosi, ma che non dovrebbero in ogni

caso mancare del tutto.

Né il contratto collettivo di lavoro 27 gennaio 1970 per gli

assistenti di volo dell'Alitalia, ha in qualche modo recepito,

anticipando la previsione del terzo comma dell'art. 35 della legge n.

300 del 1970, i principi in materia di licenziamento di cui alla legge

n. 604 del 1966.

Anzi, secondo il tribunale di Roma, l'art. 35 dello Statuto dei

lavoratori rinviando alla contrattazione collettiva, per quel che

riguarda soltanto i principi dell'art. 18 dello Statuto medesimo,

appronta da un lato una tutela più debole per il personale navigante

(giacché - si osserva - per fare un accordo bisogna essere in due), e

dall'altro tiene ferma l'esclusione dei rapporti di lavoro del

personale di volo dalla diretta applicabilità della legge n. 604 del

1966. Di qui il sospetto in ordine alla legittimità costituzionale

anche degli artt. 18 e 35 dello Statuto dei lavoratori, nelle parti in

discorso.

L'esame di legittimità costituzionale di tutte le norme denunciate

andrebbe fatto anche in relazione ai principi della Costituzione in

ordine al diritto al lavoro, il quale si è concretizzato, secondo

l'ordinanza di rinvio, attraverso la tutela apprestata per gli altri

lavoratori dalle leggi n. 604 del 1966 e 300 del 1970. Importanza

fondamentale in materia assume la conservazione del diritto al posto di

lavoro, che si realizzerebbe in un diritto quasi reale anche in altri

ordinamenti giuridici. Di fronte ad esso, non si potrebbe invocare

nessuna sostanziale specialità del rapporto di lavoro nautico per

escludere tale diritto nell'ambito del rapporto medesimo.

Di converso il pretore di Roma, con la citata ordinanza 3 luglio

1974, ritiene irrilevante la questione, dedotta dalle parti, in ordine

all'art. 35 dello Statuto dei lavoratori, che a suo avviso potrebbe

profilarsi solo ove si affermasse l'applicabilità in generale della

normativa della legge 604 del 1966 al personale navigante, ritenendosi

poi che esso sia escluso dalla tutela fornita dall'art. 18 della legge

300 del 1970 in virtù del citato ultimo comma dell'art. 35. Allo

stato, invece, negandosi l'applicabilità della stessa legge n. 604 del

1966 per i motivi già detti in relazione alle ordinanze del pretore di

Messina e della Corte d'appello di Napoli, occorre in primo luogo

sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

legge medesima.

3. - Con ordinanza 28 novembre 1973 n. 173 la Corte costituzionale

restituiva al pretore di Roma gli atti del procedimento civile vertente

tra Maria Ardizzone e la società Alitalia, invitandolo a riesaminare

la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 in riferimento all'art. 35,

ultimo comma, dello Statuto dei lavoratori ed ai contratti collettivi

in materia di navigazione aerea. Secondo la Corte, infatti, il citato

art. 35 rinviava alla contrattazione collettiva l'applicazione dei

principi contenuti nello Statuto dei lavoratori e nella precedente

legge n. 604, da esso presupposta, in materia di licenziamenti del

personale di volo.

Chiedeva pertanto al pretore di valutare, in base ai vigenti

contratti collettivi cui le parti s'erano richiamate, se i principi in

questione fossero stati applicati o meno. Con ordinanza emessa il 9

aprile 1974 il pretore di Roma rimetteva nuovamente gli atti alla Corte

costituzionale, osservando che da un lato l'art. 35 dello Statuto dei

lavoratori, a suo parere, non operava un rinvio alla contrattazione

collettiva per quanto riguarda i principi in materia di licenziamento

contenuti in maniera compiuta ed organica soltanto nella legge n. 604

del 1966, e che comunque il contratto collettivo in questione,

richiamandosi all'accordo interconfederale 29 aprile 1965 sui

licenziamenti individuali nel settore industriale, faceva propri

pricipi del tutto diversi da quelli sia sostanziali che"processuali",

dettati dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970.

Nel merito si richiamava alla precedente ordinanza nella quale

sollevava il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

più volte citata legge n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude il

personale navigante, di cui all'art. 732 del codice della navigazione,

dalla disciplina in materia di licenziamenti in relazione all'art. 3

della Costituzione e con argomentazioni analoghe a quelle già esposte

in riferimento all'ordinanza del tribunale di Roma.

4. - Ancora il pretore di Roma rimetteva alla Corte costituzionale

gli atti del procedimento di lavoro vertente tra Sonia Vissinga e la

società Alitalia, atti che gli erano stati restituiti dalla Corte

medesima con l'ordinanza dinanzi citata, per i motivi già detti in

riferimento al procedimento vertente tra l'Ardizzone e l'Alitalia.

Ritenuta la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 legge n. 604 del 1956 e confermata la sua

non manifesta infondatezza, con motivazione analoga a quella contenuta

nell'ordinanza 9 aprile 1974, il pretore di Roma in questa nuova

ordinanza emessa il 20 marzo 1974, ma pervenuta alla Corte soltanto il

22 gennaio 1975, sollevava d'ufficio questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970,

n. 300, in riferimento agli artt. 76, 39, secondo comma, e 39, primo

comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 18 e 3 della

medesima.

Il pretore ritiene che l'art. 35, per cui i contratti collettivi di

lavoro provvedono ad applicare i principi dello Statuto alle imprese di

navigazione per il personale navigante, considerato in relazione

all'art. 18 dello Statuto medesimo, che prevede la reintegrazione nel

posto di lavoro, il risarcimento del danno e la provvisoria

eseguibilità della sentenza, debba essere applicato nel giudizio a quo

e quindi sia rilevante la relativa questione di legittimità

costituzionale, essendosi verificato che a tutt'oggi nessun contratto

collettivo dia attuazione ai principi richiamati.

L'impugnato art. 35 sarebbe quindi in contrasto con l'articolo 76

della Costituzione in quanto lo Statuto dei lavoratori opererebbe una

vera e propria delega legislativa fatta non al Governo ma ai sindacati.

Tanto perché la disposizione in esame usa il termine "applicare",

applicazione che, riferita a principi inderogabili di legge, non

potrebbe essere fatta se non con norme aventi valore di leggi

ordinarie. Inoltre simile delega legislativa non conterrebbe né

indicazioni di criteri direttivi né la precostituzione d'una durata

dei suoi effetti.

La violazione dell'art. 39, secondo comma, della Costituzione

deriverebbe dal fatto che ai sindacati sarebbe imposto l'obbligo di

legiferare mediante atti di privata negoziazione, obbligo diverso

dall'unico loro imposto costituzionalmente, cioè la registrazione.

La materia su cui i sindacati dovrebbero legiferare sarebbe poi del

tutto estranea alla produzione normativa dell'autonomia collettiva,

riguardando la materia giurisdizionale.

L'art. 39, primo comma, sarebbe violato, in relazione all'art. 18

della Costituzione, perché si imporrebbe alle categorie professionali

di organizzarsi sindacalmente e ai singoli membri di aderire alle

organizzazioni sindacali. Il contrasto potrebbe poi palesarsi anche in

riferimento all'art. 3 della Costituzione per la disparità di

trattamento tra iscritti ad associazioni sindacali che stipulino

contratti collettivi di applicazione dei principi ed iscritti ad altre

associazioni sindacali che tali contratti non stipulino. Di qui

un'ulteriore violazione dell'art. 39 Cost. perché s'indurrebbero i

lavoratori ad iscriversi ad associazioni sindacali che hanno ottenuto

condizioni più favorevoli di applicazione dei principi dello Statuto.

Il pretore conclude rilevando che la questione di legittimità

dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 sembra preliminare a quella

dell'art. 35, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori, poiché la

prevista applicabilità dei principi dell'art. 18 al personale

navigante, sia pure attraverso la mediazione dei contratti collettivi,

pare voler significare l'inevitabile e indiscutibile applicabilità

delle norme sostanziali presupposte dall'art. 18 e contenute nella

legge n. 604. Tanto che lo stesso pretore sottopone alla Corte il

dubbio dell'inesistenza di una norma che escluda il personale navigante

dall'applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604.

5. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato. Si sono costituiti: la S.p.A. Tourist Ferry-Boat,

rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Piaggio; Giuseppe Fucile,

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mancuso; Maria Ardizzone e

Christiane Belvisi, rappresentate e difese dall'avv Giorgio Pirani; la

Società Alitalia, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio

Sorrentino e Maurizio Marazza; Silvana Parente, rappresentata e difesa

dall'avv. Luciano Ventura; Sonia Vissinga, rappresentata e difesa

dell'avv. Pasquale Nappi.

6. - Nel chiedere che le questioni sollevate vengano dichiarate non

fondate, l'Avvocatura dello Stato richiama la sentenza 124 del 1962 di

questa Corte, con la quale veniva evidenziato l'aspetto pubblicistico

del rapporto di lavoro nautico, caratterizzazione che escluderebbe

l'automatica applicabilità delle norme dettate in genere per i

licenziamenti, così come tali norme non sono applicabili per i

dirigenti amministrativi e tecnici (Corte cost. sent. n. 121/71).

Analoghe considerazioni varrebbero anche ad escludere la violazione

degli artt. 3 e 45 della Costituzione, da parte degli artt. 1 e 10

della legge l luglio 1966, n. 604, e degli artt. 18 e 35, terzo comma,

della legge 20 maggio 1970, n. 300. Il diritto al lavoro e la tutela

del lavoratore non sarebbero violati da una normazione legislativa che

demandi alla disciplina pattizia la regolamentazione concreta del

rapporto di lavoro. Anzi, esaltando il momento dialettico della

contrattazione sindacale, e perciò valorizzando l'autonomia delle

parti interessate, la legge sarebbe maggiormente garantista dei diritti

dei lavoratori, tenuto conto, ovviamente, della peculiare natura del

rapporto e della tutela di altri interessi degni di particolare

considerazione (sicurezza dell'esercizio, incolumità dei passeggeri e

degli equipaggi, ecc.).

La violazione dell'art. 76 Cost. da parte dell'art. 35, ultimo

comma, della legge n. 300 del 1970 sarebbe poi da escludere poiché il

contenuto precettivo di quest'ultima norma si esaurisce

nell'affermazione della diretta applicabilità al personale navigante

di alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori e nel rinvio per il

resto alla contrattazione collettiva. Il contrasto con l'art. 39

Cost. prospettato sotto i profili per cui l'art. 35, ultimo comma,

imporrebbe di concludere contratti collettivi con un particolare

contenuto, di mantenere una organizzazione sindacale, (di aderire ad

una determinata associazione, di introdurre discriminazioni fra parti

iscritte, sarebbe in realtà inconsistente. Infatti la norma impugnata

si limiterebbe a concedere ai sindacati, nell'ambito della loro

autonomia, di dare attuazione ai principi contenuti nello Statuto dei

lavoratori.

7. - La difesa della società Alitalia chiede parimenti che le

questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost. da parte dell'art. 10

della legge 15 luglio 1966, n. 604, i giudici a quibus solleverebbero

una censura che attiene alle scelte di merito operate dal legislatore,

una volta riconosciuto che la situazione del personale navigante

differisce da quella degli altri lavoratori subordinati.

Il dedotto vizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, terzo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, corrisponderebbe poi ad una

questione irrilevante e quindi inammissibile. Infatti, dalla

dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 35 ultimo comma dello

Statuto non discenderebbe l'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto

stesso ai giudizi pendenti, in quanto tale ultima norma, come l'art. 10

della legge n. 604 del 1966, risulterebbe inapplicabile in forza dei

principi contenuti nel codice della navigazione, nel codice civile, e

nella stessa legge n. 604, e non in forza dell'art. 35 impugnato. Nel

merito, nega il contrasto con gli artt. 76, 3, 18 e 39 Cost., essendo i

principi dettati in tema di delegazione legislativa estranei a rapporti

tra legge e contratti collettivi, non ponendo l'art. 35 dello Statuto

alcun obbligo di contrattazione alle organizzazioni sindacali, né

contrastando con i principi della libertà sindacale il recesso da un

sindacato e l'adesione ad un altro, nell'ipotesi che quest'ultimo abbia

ottenuto condizioni più favorevoli nella stipulazione del contratto

collettivo di lavoro.

Sotto altro profilo il medesimo art. 35, in combinato disposto con

l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non sarebbe in contrasto con

gli artt. 3, 4 e 35 Cost. poiché rimettere alla disciplina dei

contratti collettivi la regolamentazione del licenziamento del

personale navigante corrisponderebbe alla specialità del rapporto di

lavoro di tale personale, nell'insindacabile valutazione politica

operata dal legislatore.

8. - Anche la S.p.A. Tourist Ferry-Boat chiede che la Corte

dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 345 del codice della navigazione, negando che il principio

della stabilità del posto di lavoro sia assunto al rango di diritto

costituzionalmente garantito dagli artt. 4 e 35 della Costituzione. In

relazione alla violazione del principio di eguaglianza, rileva che la

giustificazione della disciplina dei licenziamenti nel lavoro nautico

è data dalle specifiche esigenze proprie di questo settore.

9. - Le difese dei lavoratori costituiti dinanzi alla Corte

costituzionale chiedono di converso che la Corte dichiari

l'illegittimità delle norme denunziate.

In particolare, la difesa di Giuseppe Fucile rileva come i principi

ispiratori del codice della navigazione, in funzione delle idee

politiche del tempo, siano indubbiamente contrastanti con quelli oggi

vigenti. Aggiunge che la facoltà di licenziamenti ad nutum ed

immotivati da parte dell'armatore risente dell'impronta

corporativistica che si volle dare al rapporto, palesata dalla

relazione al codice della navigazione, ove si legge "l'iscrizione

marittima inquadra i lavoratori del mare in una specie di milizia

amministrativa"

La pretesa specialità del lavoro nautico non esonera razionalmente

tale rapporto dalla applicabilità del principio della giusta causa o

del giustificato motivo di risoluzione, sebbene questi possano essere

più rigorosamente e precisamente configurati, ragione non ultima

della circostanza per cui lo Statuto dei lavoratori lascia alla

contrattazione collettiva l'applicazione al lavoro marittimo dei

principi specifici dettati in materia di reintegra nel posto di lavoro.

La difesa di Maria Adizzone e di Christiane Belvisi ribadisce che

se per il lavoro nautico è necessario che venga riconosciuto

all'imprenditore un più penetrante potere di controllo e di direzione

sui dipendenti, non si sottrae al giudizio di illogicità

l'affermazione secondo cui la normativa della legge 604 del 1966

altererebbe la natura del rapporto di lavoro nautico.

A sua volta Silvana Parente sottolinea come nella realtà attuale

operai ed impiegati nel rapporto di lavoro nautico non sono scelti dal

datore di lavoro intuitu personae, ma avviati al lavoro da organi

pubblici di collocamento, sicché, stante la parità di condizioni di

assunzione, non è dato comprendere il motivo per il quale il

lavoratore addetto alla navigazione aerea debba avere una tutela

diversa ed inferiore a quella del lavoratore impiegato presso imprese

industriali e commerciali. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione, muovendo dalla premessa

dell'inapplicabilità al personale marittimo e di volo della disciplina

del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo di cui alle

leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, nonché della piena vigenza

degli artt. 345 e 916 del codice della navigazione, i quali prevedono

la facoltà di licenziamento ad nutum da parte dell'armatore o

dell'esercente, sollevano questioni di legittimità costituzionale del

citato art. 345 del codice della navigazione nonché degli artt. 1 e 10

della legge n. 604 del 1966 nella parte in cui non estendono la

disciplina dei licenziamenti disposta nelle su citate leggi alle

categorie di cui agli artt. 114 e 732 del codice della navigazione, e

dell'art. 35, comma terzo, della stessa legge n. 300 del 1970 nella

parte in cui rinvia ai contratti collettivi di lavoro l'applicabilità

alle imprese del principio della giusta causa e del giustificato motivo

per i licenziamenti del personale navigante.

La normativa impugnata, secondo le predette ordinanze, violerebbe

il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro, consacrati negli

artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.

Secondo un'ordinanza del pretore di Roma il rinvio ai contratti

collettivi di cui al medesimo art. 35, comma terzo, della legge n. 300

del 1970 violerebbe inoltre le norme costituzionali in tema di

delegazione legislativa (art. 76 della Costituzione), di libertà di

associazione (art. 18 della Costituzione), di libertà di

organizzazione e di adesione ai sindacati (art. 39 della Costituzione)

e di uguaglianza innanzi alla legge (art. 3 della Costituzione).

2. - Trattandosi di questioni identiche o intimamente connesse i

sette giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

3. - L'impostazione logica dell'indagine deve muovere dal quesito

se l'interpretazione assunta dai giudici a quibus corrisponda o meno al

sistema attualmente in vigore, anche in considerazione di talune

oscillazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia.

Al proposito occorre osservare che l'art. 10 della legge n. 604 del

1966, riferendo il campo di applicazione delle norme introdotte dalla

medesima legge al personale di cui all'art. 2095 del codice civile,

mostra come la disciplina dei licenziamenti individuali non possa

essere senz'altro estesa ai rapporti contemplati nel codice della

navigazione, in quanto questo ultimo che all'art. 1 prevede il ricorso

al codice civile solo in via sussidiaria, forma sistema a sé stante

con l'individuare autonomamente il personale marittimo e di volo,

indicato agli artt. 114 e 732.

Né tale assetto risulta modificato dall'art. 35, comma ultimo,

dello Statuto dei lavoratori, il quale, anzi, lo conferma, in quanto,

mentre dichiara integralmente e immediatamente applicabili alle imprese

di navigazione per il personale navigante alcune "norme"

specificatamente indicate in sette articoli dello Statuto (fra i quali

non è compreso l'art. 18 disciplinante, con esplicito riferimento

all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, la materia del licenziamento),

rimette ai contratti collettivi di lavoro l'applicazione dei "principi"

cui s'informa lo Statuto. Dato che le disposizioni di questo regolano

solo aspetti eminentemente processuali e di dettaglio dell'istituto

della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti, è

evidente che i "principi" dello Statuto in siffatta materia non

potrebbero essere compiutamente espressi o specificati nei contratti

collettivi di lavoro senza il ricorso in essi all'applicazione della

precedente legge n. 604 del 1966, la quale, in difetto di un'espressa

statuizione legislativa, non è entrata direttamente nella normativa

applicabile al personale marittimo e di volo i cui rapporti di lavoro

sono autonomamente regolati nel codice della navigazione.

Risulta pertanto che lo Statuto non introduce esplicitamente il

principio del requisito della giusta causa e del giustificato motivo

per legittimare il recesso individuale nel rapporto di lavoro nautico

od aeronautico, né rispetto a questa categoria di lavoratori, il

principio della reintegrazione nel posto di lavoro, e nemmeno abroga

gli artt. 345 e 916 del codice della navigazione (peraltro sempre

contrattualmente derogabili a favore dei lavoratori), ma dispone che i

contratti collettivi di lavoro provvedano ad applicare tali principi e

le norme ad essi conseguenti al personale navigante.

4. - La normativa in esame non contrasta con il principio di

uguaglianza o con altri principi costituzionali.

Non fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della

Costituzione, è la denunzia di illegittimità dell'art. 345 del codice

della navigazione. Tale articolo (come anche il 916 non

specificatamente denunziato nel presente giudizio), concedendo

all'armatore (o all'esercente) la facoltà di risolvere in qualunque

tempo e luogo il contratto di arruolamento, disciplina e limita il

contenuto di questa facoltà e il suo esercizio alla salvezza e al

rispetto dei diritti spettanti all'arruolato, non stabilendo

espressamente alcuna preclusione o incompatibilità a norme che

riconoscano ulteriori diritti ai lavoratori. Esso non costituisce di

per se stesso violazione del principio costituzionale di uguaglianza o

del diritto al lavoro e della tutela di questo, ravvisandosi la

razionalità della disposizione nel peculiare aspetto del rapporto di

lavoro nautico, (e di quello aeronautico) già riconosciuto con la

sentenza n. 124 del 1962 finalizzato alla sicurezza della navigazione e

caratterizzato sia sotto il profilo strutturale che sotto quello

funzionale da un elemento strettamente fiduciario e personalistico,

nonché nella conseguenziale opportunità di attribuire in via di

principio all'armatore un mezzo efficace per assicurare la

subordinazione costituito dalla facoltà di risolvere unilateralmente

il contratto, a parte i poteri disciplinari spettanti a soggetti

diversi dall'armatore (o dall'esercente).

Né il legislatore è incorso in vizi di legittimità

costituzionale per non avere espressamente e immediatamente esteso al

personale navigante la disciplina di cui agli artt. 1 e 10 della legge

n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Come già rilevato, l'art. 35 di questa ultima legge non esclude in

via di principio l'applicabilità di tale disciplina al personale

navigante, ma intende che l'introduzione di essa sia attuata attraverso

la contrattazione collettiva, attribuendo ai risultati di questa

validità ed efficacia giuridica, il che non appare irrazionale o

ingiustificato, considerando la varietà delle funzioni dei singoli

appartenenti al personale navigante e la profonda differenza che

intercede fra le loro mansioni, le capacità tecniche loro richieste e

le loro responsabilità, situazioni queste che incidono profondamente

sulla fiduciarietà del rapporto e che agli effetti di una

regolamentazione dei licenziamenti e della reintegrazione nel posto di

lavoro possono essere esattamente individuate e praticamente valutate

nei loro particolari aspetti e in conformità alle loro peculiari

esigenze solo attraverso il libero confronto fra datori di lavoro e

prestatori di opera.

Si aggiunga che la previsione del legislatore di applicare gli

istituti in esame al predetto personale attraverso la contrattazione

collettiva, soggetta a periodiche scadenze ed a verifiche da parte

degli stessi contraenti, risponde razionalmente all'opportunità di un

graduale adattamento dei rapporti di lavoro nautico ed aeronautico alla

regolamentazione generale della normativa sui licenziamenti individuali

e di quella contenuta nello Statuto dei lavoratori.

Comunque, la peculiarità dei predetti rapporti giustifica sotto

gli esposti profili, una disciplina differente rispetto a quella

generale, mentre ogni ulteriore indagine da parte della Corte

invaderebbe il campo della discrezionalità riservata al legislatore.

Gli stessi argomenti innanzi enunciati valgono ad escludere la

violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione, i quali, come

ripetutamente avvertito da questa Corte (sent. n. 121 del 1972 e n. 189

del 1975), non impongono un'applicazione indiscriminata dei principi

della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti, ma

lasciano al legislatore ampia discrezionalità in materia.

6. - Infondate si palesano anche le censure mosse al terzo comma

dell'art. 35 dello Statuto da parte del pretore di Roma.

La disposizione in esame, la cui rilevanza per la definizione dei

giudizi in corso è dimostrata dalle considerazioni sul suo significato

svolte in precedenza, non prevede affatto una sorta di delega

legislativa ai sindacati, ma indica nel contratto collettivo il mezzo

più idoneo per assicurare gradualmente, nella peculiare materia del

lavoro nautico (ed aereonautico), la stabilità nel posto di lavoro,

attraverso i necessari adattamenti della disciplina generale della

legge n. 604 del 1966, di quella della legge n. 300 del 1970 e di

quella specifica del codice della navigazione, rimessi alle

organizzazioni sindacali di categoria che meglio possono apprezzare e

tradurre in atto nelle loro contrattazioni le esigenze proprie di

quello specifico settore.

Non può accogliersi l'interpretazione che il pretore di Roma dà

al disposto dell'art. 35, ultimo comma, dello Statuto dei lavoratori

considerandolo come una delega data dal legislatore ai sindacati "di

legiferare, mediante atti di privata negoziazione, cioè ordina,

violando la loro libera autonomia, di concludere contratti collettivi

con suo particolare contenuto" con conseguente denunzia di

illegittimità in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

La letterale dizione dell'articolo denunziato e la sua logica

connessione con altre norme legislative e con il sistema introdotto

dalla legge n. 300 del 1970 non consentono di attribuirgli un siffatto

significato ed una siffatta portata.

È da escludere che l'ultimo comma dell'art. 35 costituisca

un'investitura ad associazioni sindacali di una potestà legislativa

delegata, che non può del resto essere conferita a tali organizzazioni

liberamente costituibili senza limite di numero ad iniziativa di

privati. Il contenuto precettivo della norma consiste nell'affermazione

della diretta applicazione di alcune norme della legge n. 300 alle

imprese di navigazione per il personale navigante e nell'affermazione

che l'applicabilità dei principi dello Statuto è affidata ai

contratti collettivi concernenti detto personale, il che, come abbiamo

visto, non contrasta con i dettati costituzionali.

Il richiamo alla autonomia, che non comporta presunti obblighi dei

sindacati e dei loro aderenti come invece sembra ritenere il giudice a

quo, dimostra ancora come fuor di luogo sia denunziare un contrasto con

gli artt. 18 e 39 della Costituzione, i quali anzi, vengono semmai

valorizzati attraverso il rilievo assunto dall'operato dei sindacati

nella materia in esame. Né infine può lamentarsi una disparità di

trattamento tra lavoratori iscritti o non iscritti ai sindacati,

perché, data l'organizzazione del servizio nautico ed aeronautico,

trattandosi nella quasi totalità dei casi di contrattazione collettiva

di tipo aziendale, le condizioni regolamentari introdotte dovranno

essere applicate a tutti i componenti dell'impresa indipendentemente

dall'iscrizione del lavoratore in un sindacato, fermo restando il

principio dell'art. 39 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 345 del codice della

navigazione; degli artt. 1 e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604

(Norme sui licenziamenti individuali); e degli artt. 18 e 35 della

legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevate dalle

ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 18, 35, 39 e 76

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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