Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/01/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 916 del

codice della navigazione, 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604

(Norme sui licenziamenti individuali), e 35, terzo comma, della legge

20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità

dei lavoratori e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro),

promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1990 dal Pretore di Roma

nel procedimento civile vertente tra Caterina Toffolo e la S.p.A.

A.L.I., iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Caterina Toffolo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Roberto Muggia per Caterina Toffolo e l'Avvocato

dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Pretore di Roma - nel corso di un giudizio promosso da

un'assistente di volo, dipendente dalla S.p.A. A.L.I. (Aero leasing

italiana), per ottenere la declaratoria d'illegittimità del

licenziamento disposto nei suoi confronti - con ordinanza 16 luglio

1990 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 916 cod. nav.,

nonché dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'art.

35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in

cui non prevedono l'applicabilità al "personale aeronautico"

dell'intera legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300

del 1970, consentendo il recesso ad nutum dell'esercente dal rapporto

di lavoro.

Il giudice a quo osserva in proposito che l'inapplicabilità delle

su dette disposizioni al personale di volo appare discriminatorio ed

ingiustificato anche perché, a seguito della sentenza n. 96 del 1987

della Corte costituzionale, l'anzidetta normativa è operante nei

confronti del personale marittimo navigante. Con tale sentenza,

infatti, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, e dell'art. 35, terzo

comma, della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui escludevano

l'applicabilità all'anzidetto personale marittimo dell'intera legge

n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale

dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata. Ha dedotto in proposito che, con la legge 11 maggio 1990,

n. 108, il divieto di licenziamento senza giusta causa o giustificato

motivo e la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, sono

stati estesi a tutte le categorie di lavoratori, cosicché la

differenza di trattamento tra personale marittimo navigante e

personale di volo è già venuta meno. Ha osservato, inoltre, che il

contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti di aeromobile

del 30 dicembre 1978 e quello per gli assistenti di volo del 23 marzo

1979, già prevedevano l'applicabilità a tali categorie degli artt.

2 e 3 della legge n. 604 del 1966 e la reintegrazione nel posto di

lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

Davanti a questa Corte si è costituita pure la parte privata

chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art.

916 cod. nav., nonché degli artt. 10 della legge n. 604 del 1966 e

35 della legge n. 300 del 1970, nei sensi e per le ragioni indicate

nell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto

1. - L'ordinanza di rimessione investe l'art. 916 cod. nav.. Tale

norma attribuisce all'esercente dell'aeromobile la "facoltà, in

qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto" di lavoro del

personale di volo; tale facoltà viene configurata dall'ordinanza

"come presupposto ancorché negativo della declaratoria di

illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro operata

dall'A.L.I. (Aero Leasing Italiana S.p.A., esercente

dell'aeromobile)", di cui è causa.

Così come risulta articolata, la censura colpisce la norma

attributiva all'esercente dell'ampio potere di risoluzione,

considerandolo come elemento impeditivo dell'applicazione al rapporto

di lavoro del personale di volo della giusta causa o del giustificato

motivo di licenziamento e della tutela reale, con la reintegrazione

del posto di lavoro, prevista dalla normativa generale.

Le questioni sollevate dall'ordinanza sono state già esaminate da

questa Corte, anche se esse furono proposte sotto un angolo visuale

meno ampio di quello attuale.

Invero, nella fattispecie di cui alla sentenza 3 aprile 1987, n.

96, furono oggetto di censura l'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e

l'art. 35, terzo comma, della legge n. 300 del 1970; l'uno, in quanto

non prevedeva l'applicabilità al personale navigante della legge n.

604 del 1966 sui licenziamenti individuali; l'altro, in quanto

demandava ai contratti collettivi di lavoro l'"applicazione" allo

stesso personale dei principi contenuti in taluni articoli dello

statuto dei lavoratori, non consentendo, così, la diretta

operatività dell'art. 18 nei confronti del personale stesso.

L'obiettivo centrale dell'attuale impugnativa è, invece, l'art.

916 cod. nav.; ad esso accedono quelli che sono stati oggetto della

pronuncia, ora ricordata, di questa Corte.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che la

questione dovrebbe essere dichiarata infondata, dato che la legge 11

marzo 1990, n. 108, avrebbe esteso la disciplina limitativa dei

licenziamenti e la tutela reale a tutte le categorie di lavoratori

(comprese quelle del personale navigante, marittimo ed aereo).

Questa osservazione non è fondata, né nel suo presupposto

funzionale, né nelle sue implicazioni normative.

Invero, la disciplina del lavoro nautico costituisce un subsistema

incardinato sull'art. 1 cod. nav., che regola le fonti del diritto

della navigazione.

L'operatività del diritto comune presuppone, salvo che sia

diversamente disposto, la mancanza di norme poste in via diretta o

ricavabili per analogia dalla disciplina speciale; così, l'art. 916

cod.nav., attribuendo all'esercente il potere di risoluzione del

rapporto di lavoro a bordo dell'aeromobile, impedisce

l'applicabilità della diversa disciplina che regola e limita il

potere di licenziamento nell'ambito del rapporto di lavoro in

generale.

Quanto alle implicazioni di carattere normativo sostanziale, è da

porre in rilievo che la legge n. 108 del 1990 non modifica il regime

di inapplicabilità al personale navigante marittimo ed aeronautico

della disciplina limitativa dei licenziamenti posta dalla legge n.

604 del 1966.

Per l'individuazione delle categorie dei lavoratori destinatari

della tutela la nuova legge non tocca il sistema risultante dal

combinato disposto dell'art. 10 della legge n. 604, dell'art. 2,

terzo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 190 e dell'art. 2095 cod.

civ., sistema che identifica tali destinatari nei quadri, negli

impiegati e negli operai.

Siffatto criterio di individuazione non consente (cfr. sentenza n.

96 del 1987) l'applicabilità della disciplina limitativa dei

licenziamenti al personale navigante marittimo ed aeronautico, al

quale non sono riferibili le tre anzidette categorie (cfr. artt. 114,

115, 731 e 732 cod. nav.).

Quanto alla tutela reale l'art. 6, primo comma, della legge n.

108, che opera un'espressa abrogazione nella norma del primo comma

dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, lascia integro il terzo

comma di questa norma, che demanda ai contratti collettivi

l'applicazione dei principi dello statuto dei lavoratori (tra gli

altri quelli ricavabili dall'art. 18) "alle imprese di navigazione

per il personale navigante", escludendo così la diretta operatività

della tutela reale a questa categoria di lavoratori.

3. - Nel quadro normativo così delineato si collocano le

questioni di costituzionalità, proposte dall'ordinanza di

rimessione, che impugnano, in primis, l'art. 916 cod. nav..

L'ampia e incondizionata facoltà dell'esercente di risolvere il

contratto di lavoro prevista da tale norma è stata collegata alle

"particolari esigenze disciplinari della vita di bordo" (cfr.

Relazione ministeriale al codice della navigazione, n. 573).

Osserva la Corte che tale riferimento è inidoneo a giustificare

la norma, anche se suscita il richiamo a motivi tradizionalmente

invocati, consistenti nella peculiarità del lavoro nautico,

caratterizzata dall'ampia autonomia del datore di lavoro di

organizzare la comunità di bordo e, in essa, la formazione e la

composizione qualitativa dell'equipaggio (anche sotto l'aspetto della

piena affidabilità dei suoi membri). In particolare, il richiamo

alle "esigenze disciplinari" fa emergere le giustificazioni connesse

alla garanzia della sicurezza della navigazione. Su queste esigenze

si fondavano anche la specifica struttura fiduciaria e la rilevanza

personale della prestazione del lavoratore a bordo.

In proposito la ricordata sentenza n. 96 del 1987 ebbe ad

osservare, riferendosi al contratto di arruolamento, che il codice

della navigazione, col prevedere, nell'art. 374, la derogabilità del

precedente art. 345 dai contratti collettivi e, se a favore del

lavoratore, dai contratti individuali, sicuramente esclude che il

potere di risoluzione del rapporto di lavoro attribuito all'armatore

possa configurarsi come posizione soggettiva tesa a realizzare

finalità di interesse generale, indisponibili, dell'esercizio

nautico. E analoghe considerazioni possono riferirsi all'art. 916

cod. nav., rispetto al quale il successivo art. 930 stabilisce gli

stessi margini di derogabilità dalla contrattazione collettiva e

individuale.

È da rilevare, poi, circa le invocate esigenze della sicurezza,

che il progresso tecnico ha investito con larghezza di risultati gli

strumenti di rilevamento e di controllo dei pericoli ad essa

inerenti, da non consentire al potere di risoluzione dell'esercente

dell'aeromobile alcuna funzione di garanzia, specificamente idonea

anche in linea residuale a raggiungere risultati di un qualche

rilievo per la sicurezza della navigazione.

Appare, dunque, fondata la censura di illegittimità

costituzionale dell'art. 916 cod. nav., per contrasto con l'art. 3

della Costituzione, in quanto la norma, che attribuisce all'esercente

il potere di risolvere il contratto di lavoro a bordo dell'aeromobile

(cioè di licenziare ad nutum il personale che vi è addetto),

discrimina senza alcuna base razionale tale personale rispetto ai

marittimi arruolati (ai quali si è riferita la dichiarazione di

incostituzionalità operata dalla sentenza n. 96 del 1987) e ai

lavoratori comuni.

4. - La riconosciuta incostituzionalità dell'art. 916 cod. nav.

rimuove il limite posto dalla legislazione speciale

all'applicabilità al personale di volo del principio della giusta

causa o del giustificato motivo e comporta la fondatezza della

censura di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n.

604 del 1966 nella parte in cui non prevede che essa sia applicabile

all'anzidetto personale.

Valgono in proposito le considerazioni svolte nella sentenza n. 96

del 1987, limitandone qui il richiamo all'affermazione secondo la

quale la sostanziale omogeneità delle situazioni afferenti ai

lavoratori comuni e a quelli nautici a bordo impone l'uniformità

della disciplina, nella mancanza di fondate ragioni per

differenziarle.

5. - È parimenti fondata la censura di incostituzionalità

dell'art. 35, terzo comma, della legge n. 300 del 1970 - norma di

carattere speciale, non toccata, come si è visto, dalla disciplina

della legge n. 108 del 1990 - in quanto la detta norma, prescrivendo

la mediazione della contrattazione collettiva, non consente la

diretta applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori anche

al personale navigante delle imprese di navigazione aerea.

È da premettere che, rispetto a questo personale, la Corte ebbe a

rilevare (sent. n. 96 del 1987 cit.) che la contrattazione

collettiva, esplicatasi in alcune importanti aziende, non aveva posto

in luce carenze così gravi come quelle riscontrate per il personale

marittimo navigante. Ma tale contrattazione, proprio per la sua

efficacia a livello aziendale, ha lasciato scoperte vaste aree con la

mancanza di tutela specifica di un complesso di naturali suoi

destinatari.

La fattispecie, che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione, ne

è chiaro segno: trattasi di assistente di volo operante in una

impresa di navigazione aerea, rispetto alla quale la contrattazione

collettiva non prevede la deroga all'art. 916 cod. nav., con la

conseguente inapplicabilità della disciplina limitativa dei

licenziamenti in tutti gli aspetti di cui è questione.

Si determina, così, in una materia che attiene a posizione

soggettiva di grande rilievo nel rapporto di lavoro, e che non

sopporta disuguaglianze, una disparità di trattamento

ingiustificata, aggravata proprio dalla inadeguatezza della

contrattazione collettiva. La norma dello statuto dei lavoratori

(art. 35, terzo comma) finisce, così, per produrre nei confronti del

personale di volo effetti discriminatori, separando dall'area

garantita soprattutto i lavoratori occupati nelle imprese minori.

La situazione richiede particolare attenzione, data l'attuale

efficacia soggettiva dei contratti collettivi, che non appare

suscettibile di celeri mutamenti. In tempi di frammentazione

organizzativa il fenomeno assume peculiare rilievo sotto l'aspetto

della conformità alla Costituzione della normativa chiamata a dargli

regola.

Nei riguardi del personale di volo delle imprese di navigazione,

lo statuto dei lavoratori rivela, dunque, gravi limiti quando lascia

alla contrattazione collettiva l'applicazione del principio della

tutela reale e determina una sperequazione tra questa categoria di

lavoratori e quelle dei lavoratori marittimi e dei lavoratori comuni.

Tale trattamento differenziato manca, per quanto si è detto, di

qualsiasi razionale giustificazione. Va, quindi, dichiarata

l'illegittimità costituzionale ( ex art. 3 Cost.) del sistema

normativo che lo cagiona e che si incentra sull'art. 35, terzo comma,

della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede la

diretta applicabilità dell'art. 18 della stessa legge al personale

aeronavigante delle "imprese di navigazione" quando ricorrano i

presupposti di cui allo stesso art. 18, come modificato dall'art. 1

della legge n. 108 del 1990.

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 916

cod. nav. comporta come conseguenza, ex art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 345 cod. nav., che attribuisce all'armatore un illimitato

potere di risoluzione del rapporto di lavoro del tutto analogo a

quello conferito all'esercente dell'aeromobile dall'art. 916 cod.

nav.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 916 del codice

della navigazione;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella

parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al

personale navigante delle imprese di navigazione (aerea);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro), nella parte in cui non prevede la diretta

applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa

legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108

(Disciplina dei licenziamenti individuali);

Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 345 del codice

della navigazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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