Corte costituzionale

Sentenza n. 364/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, terzo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il

28 gennaio 1991 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile

vertente tra Cuomo Gaetano e S.p.A. Lloyd Triestino di Navigazione,

iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Cuomo Gaetano;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1991 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Udito l'avvocato Giulio Cevolotto per Cuomo Gaetano;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Pretore di Firenze - nel corso di un procedimento civile avente

ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di un lavoratore

marittimo che si asseriva avvenuto per motivi disciplinari, senza la

preventiva contestazione dell'addebito - con ordinanza 28 gennaio

1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35, terzo comma, della l. 20

maggio 1970, n. 300.

Nell'ordinanza si rileva che l'art. 35, terzo comma, suddetto

rende applicabile la normativa dell'art. 7 della stessa legge alle

imprese di navigazione solo nei limiti e modi previsti dai contratti

collettivi. Il contratto collettivo applicabile nel caso di specie

attribuisce al lavoratore, licenziato per motivi disciplinari, una

tutela successiva e, pertanto, meno efficace di quella prevista in

via generale dall'art. 7.

La rimessione alla contrattazione collettiva della tutela del

lavoratore marittimo, in relazione alle sanzioni disciplinari,

secondo il giudice a quo, appare lesiva dell'art. 3 Cost.,

consentendo deroghe ingiustificate al principio generale

dell'ordinamento - comune al diritto pubblico e al diritto privato -

della preventiva contestazione degli addebiti ai fini

dell'irrogazione di sanzioni disciplinari. Ciò tanto più dopo che

la Corte costituzionale ha affermato l'inidoneità della

contrattazione collettiva, esplicatasi ai sensi dell'art. 35, terzo

comma, della l. n. 300 del 1970, a tutelare diritti soggettivi

essenziali dei lavoratori, nonostante la sostanziale omogeneità tra

la posizione, oggetto di garanzia, dei lavoratori marittimi rispetto

alla generalità degli altri lavoratori.

Si è costituito dinanzi a questa Corte il lavoratore marittimo

che aveva promosso il giudizio a quo, sottolineando che la

giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto già

applicabili, in ogni caso, anche ai lavoratori marittimi la garanzia

della previa contestazione dell'addebito disciplinare e del termine

per difendersi. Ha chiesto, pertanto, che la questione sia dichiarata

non fondata, con sentenza interpretativa di rigetto, la quale tenga

conto del già avvenuto riconoscimento, anche ai lavoratori nautici,

delle garanzie in questione. In via subordinata conclude per la

declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo

comma, della l. n. 300 del 1970, nella parte impugnata. Nella

discussione orale ha specificato la richiesta insistendo nella

declaratoria di incostituzionalità della norma anzidetta. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta alla Corte consiste nello stabilire

se l'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300, nella

parte in cui non consente l'immediata applicabilità al personale

navigante delle imprese di navigazione, dell'art. 7, commi primo,

secondo e terzo, della stessa legge, contrasti con l'art. 3 Cost.,

discriminando ingiustificatamente rispetto agli altri lavoratori il

personale navigante, al quale le garanzie previste dall'art. 7

sarebbero applicabili se e nei limiti in cui lo preveda la

contrattazione collettiva.

Per meglio chiarire l'oggetto della questione, è da porre in luce

che l'art. 7 della l. n. 300 cit., nel primo comma, stabilisce il

principio della pubblicità delle infrazioni e delle sanzioni

disciplinari; nel secondo comma, la garanzia della preventiva

contestazione dell'addebito e della difesa; nel terzo comma, afferma

il principio dell'assistenza dell'associazione sindacale.

A sua volta, l'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 statuisce

(sempre nei confronti del personale navigante delle "imprese di

navigazione") la immediata operatività di alcune norme dello statuto

dei lavoratori, rimettendo ai contratti collettivi l'applicazione dei

princìpi posti da altri articoli dello stesso statuto: tra essi,

quelli contenuti nell'art. 7. Di qui la lamentata discriminazione del

personale navigante rispetto agli altri lavoratori, nei confronti dei

quali l'art. 7 cit. è pienamente operante.

2. - La questione è fondata.

Con la sentenza n. 204 del 1982 questa Corte affermò la

illegittimità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dei

commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, interpretati nel

senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari,

quando non fossero stati espressamente richiamati dalla disciplina

posta dalla legge, dalla contrattazione collettiva o (validamente)

dal datore di lavoro.

I princìpi, che sono a fondamento di questa decisione, indussero

la Corte di cassazione ad approfondire il tema della qualificazione

del licenziamento disciplinare ("di per sé la più grave delle

sanzioni disciplinari") e a precisare che il rispetto dei princìpi

costituzionali non può essere subordinato alla esistenza di un dato

puramente formale, quale l'espresso richiamo dell'art. 7 dello

statuto, come era ritenuto dalla giurisprudenza anteriore. Si

pervenne così a sancire la natura "ontologica" del licenziamento

disciplinare, riferito ai comportamenti imputabili a titolo di colpa

(intesa in senso generico) al lavoratore. Tale licenziamento veniva a

coprire sia l'area del licenziamento per giustificato motivo

soggettivo (notevole inadempimento), sia, in parte, quella del

licenziamento per giusta causa. Esso si qualificava "come

disciplinare" indipendentemente dalla sua inclusione tra le sanzioni

disciplinari e non poteva effettuarsi senza le garanzie previste per

le misure (disciplinari) non espulsive.

3. - È opportuno, poi, rilevare che la Cassazione, interpretando

con visione avanzata l'indirizzo segnato dalla Corte costituzionale,

ha già ritenuto in alcune sentenze la immediata applicabilità al

personale navigante delle "imprese di navigazione" delle garanzie

previste dai primi tre commi dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970. E

ciò ha indotto il marittimo (cambusiere), del cui licenziamento si

discute, a richiedere una pronuncia interpretativa.

Osserva la Corte che la questione non è, di per sé, risolvibile

in conseguenza delle sentenze n. 96 del 1987 e n. 41 del 1991, dato

che tali decisioni si sono riferite, la prima, al licenziamento ad

nutum, con riguardo agli artt. 10 della l. n. 604 del 1966 e 35,

terzo comma, della l. n. 300 del 1970, nella parte in cui escludono

l'applicabilità al personale marittimo navigante delle "imprese di

navigazione" della intera legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 dello

statuto dei lavoratori; la seconda, all'applicabilità al personale

navigante del complesso normativo ora indicato e, in particolare,

dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, come modificato dall'art.

1 della l. 11 maggio 1990, n. 108. Inoltre, la sentenza n. 41 del

1991 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 916 c.nav. e, di

conseguenza, in base all'art. 27 della l. n. 87 del 1953, dell'art.

345 c.nav.: queste norme attribuivano all'esercente e all'armatore la

facoltà di risolvere "in qualunque tempo e luogo" il contratto di

lavoro a bordo.

Dal quadro giurisprudenziale, così riassunto, emerge l'attuale

operatività dell'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 cit.; esso è

norma del diritto speciale, che non è stata toccata dall'art. 6,

primo comma, della l. n. 108 del 1990 (cfr. sent. n. 41 del 1991 di

questa Corte). L'attuale impugnativa si riferisce alla parte della

disposizione che rinvia ai contratti collettivi di lavoro per

l'applicabilità al personale navigante dei principi sanciti

dall'art. 7 dello statuto in materia disciplinare.

Quest'ultima norma, per effetto del terzo comma dell'art. 35 dello

stesso statuto, continua a non essere operante nei confronti di tale

personale, in carenza della contrattazione collettiva.

Il carattere speciale della norma la fa prevalere, in base

all'art. 1 c.nav., sulla disciplina dello statuto dei lavoratori, che

è legge generale (cfr. sent. n. 41 del 1991 cit.). Ne risulta un

ostacolo all'attuazione della tutela, in caso di provvedimenti

disciplinari nei confronti del personale navigante, compreso tra essi

il licenziamento "ontologicamente" disciplinare, del quale si discute

nel caso concreto.

Viene in essere, così, una situazione, che, oltre a porsi in

contrasto con fondamentali esigenze di garanzia del lavoratore,

appare sprovvista di tutela perfino nel momento del contraddittorio,

che esprime un valore essenziale per la persona del lavoratore.

Questa specifica mancanza di tutela (insieme con le omissioni in

materia di informazione, di pubblicità, di procedimento e di

assistenza) concerne diritti inviolabili e fa emergere l'esigenza,

già sancita da questa Corte, di non affidarne l'attuazione, nei

riguardi del personale navigante, alla mediazione dei contratti

collettivi.

Il rinvio operato dal legislatore a tali contratti confligge

sicuramente con l'art. 3 della Costituzione, in quanto condiziona la

garanzia in materia disciplinare alla produzione dell'autonomia

collettiva che, oltre ad essere eventuale, non si è finora rivelata

idonea (anche per la disparità, eccepita in causa, tra il regime

dell'armamento c.d. pubblico e di quello privato) ad evitare una

ingiustificata discriminazione dei lavoratori nautici rispetto a

quelli comuni.

Gli artt. 2 e 24 della Costituzione esigono che al personale

navigante, in caso di licenziamento disciplinare, sia garantita la

pretesa alla tutela, sostanziale e procedimentale assicurata dalla

legge ai lavoratori comuni. Ne deriva la illegittimità

costituzionale dell'art. 35, terzo comma, dello statuto dei

lavoratori, per la mancata diretta applicabilità, che esso

determina, dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 dello stesso statuto al

personale navigante delle "imprese di navigazione".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma,

della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori) nella parte in cui non prevede la diretta

applicabilità al personale navigante delle "imprese di navigazione"

dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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