Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 143/1998

    Questione infondata
    23 aprile 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44, primo comma, Cost. - dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (recante: <<Norme sui licenziamenti individuali>>), come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - nella parte in cui non prevede e non consente che al licenziamento disciplinare intimato in violazione dell'art. 7 del c.d. statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) da parte di un piccolo imprenditore, soggetto convenzionalmente al regime dell'art. 18 dello statuto medesimo, siano comunque e inderogabilmente applicate le norme relative alla tutela obbligatoria di cui al citato art. 8, <<specifiche per tale tipo di imprenditore>> - in quanto, premesso che l'autonomia collettiva, pur non essendo priva di limiti legali, non può tuttavia essere annullata o compressa nei suoi esiti concreti, tra i quali, ad esempio, la determinazione della misura delle retribuzioni o, appunto, la disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo; riguardo al parametro costituzionale dell'art. 44 Cost., la Corte ha già avuto modo di precisare che, <<anche se è ravvisabile in esso un principio generale di favore per le piccole imprese, ciò non significa che per i loro dipendenti debba sempre escludersi la c.d. tutela reale del posto di lavoro: al contrario, questa deve ritenersi sempre operante nel caso di un licenziamento privo della essenziale forma scritta e, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si sia liberamente impegnato, nella contrattazione collettiva, a garantire detta maggior tutela>>. - Cfr. S. nn. 34/1985 e 124/1991 ed altresì S. n. 398/1994 nonché O. n. 338/1988. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 8 Licenziamenti individuali · Art. 2 Disciplina dei licenziamenti individuali

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  • Sentenza n. 44/1996

    Questione infondata
    23 febbraio 1996

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - nella parte in cui attribuisce al datore di lavoro la facoltà di scelta fra la riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno - in quanto, premesso che, nella sola ipotesi di imprese minori, la legge ragionevolmente riconosce al datore di lavoro la scelta in ordine alla possibilità di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato o di risarcirgli il danno conseguente all'accertata illegittimità del licenziamento, la norma censurata deve interpretarsi, perché conservi la riconosciuta conformità ai principi costituzionali (v. sent. n. 194/1970), nel senso che "il pagamento dell'indennità, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò abbia a verificarsi". - v., pure, S. nn. 398/1994, 189/1975, 102/1975, 55/1974. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 8 Licenziamenti individuali · Art. 2 Disciplina dei licenziamenti individuali

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  • Sentenza n. 398/1994

    Questione infondata
    23 novembre 1994

    Secondo l'indirizzo interpretativo di recenti sentenze della Cassazione a sezioni unite civili (nn. 4884, 4885 e 4846 del 1994) conforme a quello già seguito in decisioni precedenti e coerente con alcune pronunce della stessa Corte costituzionale del 1984, al licenziamento disciplinare intimato senza l'osservanza delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, conseguono gli stessi effetti sanzionatori stabiliti per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, perché sarebbe illogico ricollegare alla prima ipotesi - nella quale il licenziamento è privo di effetto risolutivo in quanto viziato nella forma - una tutela reale (comportante per il datore di lavoro l'obbligo di retribuzione fino alla reintegrazione) laddove dall' accertata inesistenza della giusta causa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, conseguirebbe soltanto l'obbligo del pagamento del preavviso. Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, nel quale sono ravvisabili i connotati del diritto vivente, va respinta la censura di incostituzionalità formulata in base al contrario assunto, secondo il quale la c.d. tutela obbligatoria stabilita per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo non sarebbe applicabile ai licenziamenti viziati nella procedura. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, legge 11 maggio 1990, n. 108, 'in parte qua'). - V. S. nn. 427/1984 e 586/1984. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 8 Licenziamenti individuali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1966 al 26 maggio 1990. 157 parole tolte.

tolto: Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando una indennita' da un minimo di cinque ad un massimo di dodici mensilita' dell'ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento delle parti. La misura massima della predetta indennita' e' ridotta a otto mensilita' per i prestatori di lavoro con anzianita' inferiore a trenta mesi e puo' essere maggiorata fino a quattordici mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni. In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennita' sono ridotte alla meta' per i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti. Per mensilita' di retribuzione si intende quella presa a base della determinazione dell'indennita' di anzianita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art8 · fonte del testo

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