Testo vigente dal 26 maggio 1990
Corte costituzionale
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
- 23 aprile 1998
Sentenza n. 143/1998
Questione infondataLeggi la pronunciaNon è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44, primo comma, Cost. - dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (recante: <<Norme sui licenziamenti individuali>>), come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - nella parte in cui non prevede e non consente che al licenziamento disciplinare intimato in violazione dell'art. 7 del c.d. statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) da parte di un piccolo imprenditore, soggetto convenzionalmente al regime dell'art. 18 dello statuto medesimo, siano comunque e inderogabilmente applicate le norme relative alla tutela obbligatoria di cui al citato art. 8, <<specifiche per tale tipo di imprenditore>> - in quanto, premesso che l'autonomia collettiva, pur non essendo priva di limiti legali, non può tuttavia essere annullata o compressa nei suoi esiti concreti, tra i quali, ad esempio, la determinazione della misura delle retribuzioni o, appunto, la disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo; riguardo al parametro costituzionale dell'art. 44 Cost., la Corte ha già avuto modo di precisare che, <<anche se è ravvisabile in esso un principio generale di favore per le piccole imprese, ciò non significa che per i loro dipendenti debba sempre escludersi la c.d. tutela reale del posto di lavoro: al contrario, questa deve ritenersi sempre operante nel caso di un licenziamento privo della essenziale forma scritta e, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si sia liberamente impegnato, nella contrattazione collettiva, a garantire detta maggior tutela>>. - Cfr. S. nn. 34/1985 e 124/1991 ed altresì S. n. 398/1994 nonché O. n. 338/1988. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 8 Licenziamenti individuali · Art. 2 Disciplina dei licenziamenti individuali
- 23 febbraio 1996
Sentenza n. 44/1996
Questione infondataLeggi la pronunciaNon è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - nella parte in cui attribuisce al datore di lavoro la facoltà di scelta fra la riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno - in quanto, premesso che, nella sola ipotesi di imprese minori, la legge ragionevolmente riconosce al datore di lavoro la scelta in ordine alla possibilità di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato o di risarcirgli il danno conseguente all'accertata illegittimità del licenziamento, la norma censurata deve interpretarsi, perché conservi la riconosciuta conformità ai principi costituzionali (v. sent. n. 194/1970), nel senso che "il pagamento dell'indennità, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò abbia a verificarsi". - v., pure, S. nn. 398/1994, 189/1975, 102/1975, 55/1974. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 8 Licenziamenti individuali · Art. 2 Disciplina dei licenziamenti individuali
- 23 novembre 1994
Sentenza n. 398/1994
Questione infondataLeggi la pronunciaSecondo l'indirizzo interpretativo di recenti sentenze della Cassazione a sezioni unite civili (nn. 4884, 4885 e 4846 del 1994) conforme a quello già seguito in decisioni precedenti e coerente con alcune pronunce della stessa Corte costituzionale del 1984, al licenziamento disciplinare intimato senza l'osservanza delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, conseguono gli stessi effetti sanzionatori stabiliti per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, perché sarebbe illogico ricollegare alla prima ipotesi - nella quale il licenziamento è privo di effetto risolutivo in quanto viziato nella forma - una tutela reale (comportante per il datore di lavoro l'obbligo di retribuzione fino alla reintegrazione) laddove dall' accertata inesistenza della giusta causa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, conseguirebbe soltanto l'obbligo del pagamento del preavviso. Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, nel quale sono ravvisabili i connotati del diritto vivente, va respinta la censura di incostituzionalità formulata in base al contrario assunto, secondo il quale la c.d. tutela obbligatoria stabilita per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo non sarebbe applicabile ai licenziamenti viziati nella procedura. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, legge 11 maggio 1990, n. 108, 'in parte qua'). - V. S. nn. 427/1984 e 586/1984. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 8 Licenziamenti individuali
- 14 gennaio 1986
Sentenza n. 2/1986
Questione infondataLeggi la pronunciaLe questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. (in quanto stabiliscono nei confronti del lavoratore dipendente, licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, l'applicazione di un diverso trattamento economico a seconda dei limiti dimensionali numerici dell'impresa di appartenenza del lavoratore stesso) sono, nei casi di specie, inammissibili, in quanto il giudice a quo, in una delle ordinanze, non ha motivato in ordine alla affermata rilevanza, mentre, in altra, non ha individuato le norme regolamentari del rapporto, oggetto della controversia, per cui le disposizioni denunciate risultano essere di applicazione incerta e meramente eventuale. - S. n. 194/1970.
Art. 3 cost. · Art. 2118 c.c. · Art. 8 Licenziamenti individuali · Art. 11 Licenziamenti individuali
- 28 dicembre 1970
Sentenza n. 194/1970
Questione infondataLeggi la pronunciaNon sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, con riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 35 e 41, comma secondo, della Costituzione. La norma impugnata, che ha limitato il diritto di recesso del datore di lavoro (prima illimitato ai sensi dell'art. 2118 del codice civile) ai casi di giusta causa e di giustificato motivo, e sancito, in mancanza di riassunzione del lavoratore, il pagamento in suo favore di una indennità, costituisce attuazione, sia pure iniziale e non completa, dei principi costituzionali che esprimono l'esigenza di un contenimento della libertà di recesso del datore di lavoro e dell'ampliamento della tutela del lavoratore, in ordine alla conservazione del posto di lavoro. E poiché l'attuazione di questi principi resta affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, per quanto attiene alla scelta dei modi e dei tempi, in rapporto ovviamente alla situazione economica generale, è evidente che l'attuazione iniziale di tali principi, per altro già superata dalla più efficace tutela del lavoratore stabilita dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non può essere considerata, per ciò solo, costituzionalmente illegittima. Cfr.: sent. n. 45 del 1965.
Art. 107 cost. · Art. 106 cost. · Art. 8 Licenziamenti individuali · Art. 3 Licenziamenti individuali
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)
- Ordinanza n. 24/2010usato come parametro
- Ordinanza n. 325/2009usato come parametro
- Sentenza n. 13/2025citato nel testo
- Sentenza n. 41/2003citato nel testo
- Ordinanza n. 291/1996citato nel testo
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Rinviano a questo articolo
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
- Art. 2 Disciplina dei licenziamenti individualiRiassunzione o risarcimento del danno
- Art. 50 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminileDisposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative
- Art. 30 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminileClausole generali e certificazione del contratto di lavoro
Versioni nel tempo
2 versioni dal 1966
Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1990
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1966 al 26 maggio 1990. 157 parole tolte.
tolto: Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando una indennita' da un minimo di cinque ad un massimo di dodici mensilita' dell'ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento delle parti. La misura massima della predetta indennita' e' ridotta a otto mensilita' per i prestatori di lavoro con anzianita' inferiore a trenta mesi e puo' essere maggiorata fino a quattordici mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni. In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennita' sono ridotte alla meta' per i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti. Per mensilita' di retribuzione si intende quella presa a base della determinazione dell'indennita' di anzianita'.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art8 · fonte del testo
