Art. 10 — Campo di applicazione

La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

  • a)imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
  • b)cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita' lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • c)imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • d)cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • e)imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • f)imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • g)imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • h)imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • i)imprese addette all'armamento ferroviario;
  • l)imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica;
  • m)imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  • n)imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • o)imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.

Testo vigente dal 23 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art10 · fonte del testo

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