Altro è la libertà di organizzazione sindacale, che l'art. 39 della Costituzione riconosce e garantisce a tutti i lavoratori, siano essi subordinati o autonomi, ed altro è il diritto di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, che l'art. 14 dello "Statuto dei lavoratori" assicura, nei confronti dei datori di lavoro, in necessaria correlazione con l'esistenza di rapporti di lavoro o di impiego subordinato. La disposizione dell'art. 14, come quelle degli artt. 20 e 27, concernenti l'attività sindacale aziendale mediante riunione di assemblee nelle unità produttive, e la disponibilità di locali per le rappresentanze sindacali aziendali e le relative riunioni, costituiscono una speciale forma di tutela del lavoro subordinato, diretta ad assicurare l'esercizio dell'attività sindacale nell'ambito dell'azienda, all'interno dei luoghi di lavoro, e sotto certe condizioni, nelle singole unità produttive. I motivi a cui si ispira questa speciale disciplina normativa non sussistono nei confronti dei lavoratori autonomi, i quali non prestano la loro opera al servizio esclusivo d'un datore di lavoro, ne' sono permanentemente inseriti in una organizzazione aziendale, con vincoli di subordinazione. La essenziale differenza che intercorre tra lavoro subordinato e lavoro autonomo giustifica pienamente non solo la diversa regolamentazione giuridica di questi rapporti, ma anche il diverso regime di tutela delle due categorie di lavoratori per quanto attiene all'esercizio delle attività sindacali. Perciò il legislatore, escludendo l'applicabilità ai lavoratori autonomi degli artt. 14, 20 e 27 legge 20 maggio 1970, n. 300, e conseguentemente anche dell'art. 28 stessa legge (concernente i mezzi di repressione di condotta antisindacale del datore di lavoro) non ha violato ne' gli artt. 1 e 39, ne' l'art. 3 della Costituzione.
Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 14 statuto dei lavoratori