Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/04/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e

art. 35, u.c. legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi con l'ordinanza

emessa il 10 maggio 1986 dal Pretore di Milano nel procedimento

civile vertente tra Zeno Agostino e S.p.A. Saipem iscritta al n. 552

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Zeno Agostino nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Roberto Muggia per Zeno Agostino e l'Avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Zeno Agostino, arruolato con mansioni di "piccolo di cucina" su

alcuni mezzi navali speciali della soc. Saipem, aveva impugnato il

suo licenziamento perché avvenuto senza giusta causa e chiedeva la

reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni. Il

Pretore di Milano, investito del giudizio, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966,

n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge

medesima al personale navigante, allegandone il contrasto con l'art.

3 Cost. Con l'ordinanza è stato impugnato anche l'art. 35, ultimo

comma della l. 20 maggio 1970, n. 300, per contrasto con gli artt. 3

e 76 Cost., nella parte in cui dispone che i contratti collettivi di

lavoro provvedono ad applicare i princìpi in essa stabiliti alle

imprese di navigazione per il personale navigante "con specifico

riferimento ai princìpi contenuti nell'art. 18".

Nell'ordinanza si premette che la normativa che consente il

recesso ad nutum (artt. 342-345 cod. nav.) dell'armatore non può

ritenersi abrogata per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 604

del 1966, stante il disposto dell'art. 1, comma secondo, cod. nav.,

che prevede l'applicabilità alla materia della navigazione delle

norme di diritto civile solo in assenza di una specifica disciplina

speciale, che, invece, è espressamente dettata riguardo al contratto

di arruolamento. Si afferma che gli accordi collettivi, nei casi

all'esame del giudice a quo, prevedono una disciplina dei

licenziamenti meno favorevole di quella stabilita dalla l. n. 604 del

1966 e si deduce il contrasto dell'art. 10 di tale legge con l'art. 3

Cost. perché, non avendo disposto espressamente l'applicabilità

della l. n. 604 al contratto di arruolamento, il personale navigante

resta escluso ingiustificatamente dalle garanzie di stabilità del

posto di lavoro previste per gli altri lavoratori.

Nell'ordinanza si deduce analogo profilo d'illegittimità

costituzionale riguardo all'art. 35, ultimo comma, dello Statuto dei

lavoratori in quanto, rinviando ai contratti collettivi di disporre

l'applicazione al personale navigante dell'art. 18 dello Statuto

stesso (riguardante la reintegrazione nel posto di lavoro del

lavoratore licenziato senza giusta causa), porrebbe in essere

anch'esso una ingiustificata discriminazione, giacché i contratti

collettivi potrebbero non estendere mai la garanzia prevista

dall'art. 18 ai lavoratori marittimi. Tenuto conto che la Corte

costituzionale ha già dichiarato non fondata la questione con

sentenza n. 129 del 1976, nell'ordinanza se ne chiede il riesame,

sottolineandosi che nel frattempo la contrattazione collettiva ha

esteso la garanzia dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori ai

piloti ed agli assistenti di volo, così introducendo ulteriori

elementi di discriminazione tra i lavoratori. In relazione all'art.

35 dello Statuto dei lavoratori, si deduce altresì la violazione

dell'art. 76 Cost., sotto il profilo che i princìpi contenuti nello

Statuto dei lavoratori sono inderogabili e pertanto non ne può

essere rimessa alla contrattazione collettiva l'applicazione ad

alcune categorie di lavoratori. In proposito si sottolinea che,

ormai, la navigazione non è un'attività più pericolosa di molte

altre (come quelle attinenti all'energia), cosicché non si

giustificano minori garanzie per i lavoratori motivate da ragioni di

"sicurezza della navigazione".

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri ed ha chiesto che le questioni siano dichiarate

manifestamente infondate per essere state già decise nel senso della

non fondatezza con la sentenza 129 del 1976. Nella comparsa di

costituzione si sostiene in particolare la piena legittimità del

rinvio operato dall'art. 35 alla contrattazione collettiva,

sottolineandosi che proprio le differenti discipline da essa adottate

per le varie categorie di personale navigante dimostrano la

necessità di una normativa articolata in relazione alla varietà di

funzioni di quel personale.

Si è costituita pure la parte privata chiedendo che le questioni

siano ritenute fondate e, nella memoria, ha svolto particolari

considerazioni sulla minore tutela del lavoratore prevista, nella

fattispecie, dall'art. 6.3 lett. h) dell'accordo integrativo

aziendale 18 febbraio 1982 e sui princìpi sui quali si fonda la

sent. n. 29 del 1976 di questa Corte, contestandone la fondatezza. Si

sottolinea, in particolare, la disparità che la contrattazione

collettiva ha accentuato tra categorie di personale nautico molto

simili, come i piloti e gli assistenti di volo e il personale

marittimo navigante, dimostrandosi inidonea a realizzare, dopo 17

anni dall'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, un'omogenea

e adeguata tutela di un vasto complesso di lavoratori marittimi. Considerato in diritto

1. - La prima censura dell'ordinanza di rimessione del Pretore di

Milano, giudice del lavoro, si riferisce all'art. 10

della l. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali)

nella parte in cui non prevede l'applicabilità della

legge stessa al personale marittimo navigante, in riferimento

all'art. 3 Cost. Viene, poi, sospettato di incostituzionalità

l'art. 35, ultimo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei

lavoratori), in relazione agli artt. 3 e 76 Cost., nella

parte in cui dispone che i contratti collettivi di lavoro provvedono

ad applicare i princìpi dello statuto dei lavoratori alle imprese di

navigazione per il personale navigante, con specifico riferimento ai

princìpi contenuti nell'art. 18 dello stesso statuto.

2. - Esattamente il giudice rimettente esclude che l'art. 345 cod.

nav., che dà facoltà all'armatore di risolvere il contratto di

arruolamento in qualsiasi tempo e luogo, salvi i diritti spettanti

all'arruolato, debba ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in

vigore della l. 15 luglio 1966, n. 604, che introduce il principio

del licenziamento del lavoratore per giusta causa o per giustificato

motivo.

In materia di navigazione, il sistema delle fonti, regolato

dall'art. 1 cod. nav., consente l'applicazione delle leggi generali

('diritto civile') qualora manchino disposizioni del diritto della

navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia (cfr. sent.

di questa Corte 19 maggio 1976, n. 129).

L'art. 345 cod. nav. pone una regola speciale in materia di

risoluzione del contratto di arruolamento, che impedisce il ricorso

alla disciplina generale sui licenziamenti posta dalla l. n. 604 del

1966.

Né è ipotizzabile l'abrogazione dello stesso art. 345 per

incompatibilità con tale legge. La norma, attribuendo all'armatore

la facoltà di risolvere ad nutum il contratto di arruolamento,

obbedisce ad una valutazione dell'equilibrio delle situazioni

soggettive del rapporto di lavoro, nel quadro degli interessi della

spedizione marittima, e si configura come una disposizione speciale

con forza normativa operante nei confronti dei titolari di quelle

situazioni. Non sussiste, quindi, incompatibilità fra la disciplina,

relativa al lavoro comune, posta dalla l. n. 604 e quella,

concernente l'arruolamento, posta dall'art. 345 c. nav.

Il contratto di arruolamento - sottotipo qualificato del rapporto

di lavoro comune - inserisce l'arruolato nell'equipaggio della nave e

nella comunità di lavoro a bordo, che, con il complesso delle sue

prestazioni, concorre al raggiungimento dei fini della spedizione

marittima, ai quali non sono estranei interessi di ordine generale.

Rispetto alla disciplina della l. n. 604 cit., l'art. 345 cod.

nav. pone una normativa diversificata per contenuto, per fini e per

destinatari, che sopravvive alla normativa posteriore, di carattere

generale, sui licenziamenti individuali nel rapporto di lavoro

comune.

3. - La vigenza, nella sua propria sfera, dell'art. 345 cod. nav.,

è testualmente confermata dall'art. 10 della l. n. 604 del 1966 -

impugnato dall'ordinanza di rimessione -, che delimita l'applicazione

di questa legge "ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica

di impiegato e di operaio". Tali categorie si diversificano da quella

del personale navigante, cui appartiene il lavoratore, soggetto della

fattispecie che ha dato luogo all'ordinanza.

Si tratta di un dipendente della Saipem S.p.A., arruolato con le

mansioni di "piccolo di cucina", che, avendo espletato la sua

prestazione di lavoro a bordo per oltre cinque anni, si duole di

essere stato licenziato senza giustificato motivo e chiede la

reintegrazione nel suo posto di lavoro.

4. - Questa Corte ha avuto occasione, anche recente, di precisare

la forza delle norme regolatrici del rapporto di lavoro del personale

marittimo navigante, in due distinte proiezioni: rispetto alle norme

di diritto civile (o comune) e alle norme costituzionali.

Nei confronti delle prime la prevalenza della norma speciale è

determinata dal suo carattere di regola propria e diretta del

rapporto, mentre la prevalenza del precetto costituzionale è da

ascrivere al suo rango di norma superiore (cfr. sent. 2 marzo 1987,

n. 63).

In tale quadro sono da approfondire il fondamento e i fini dianzi

accennati - dell'art. 345 c. nav. e, una volta definita questa

indagine, la norma va sottoposta al vaglio di costituzionalità

richiesto dall'ordinanza di rimessione.

La peculiarità della disciplina posta dall'art. 345 cod. nav.

viene tradizionalmente ricondotta alla necessità di attribuire

all'armatore i poteri necessari per garantire la disciplina di bordo

e la sicurezza della navigazione, alle quali farebbero riscontro la

struttura fiduciaria e la rilevanza personale della prestazione a

bordo del marittimo.

Senonché lo stesso codice della navigazione, col prevedere (art.

374) la derogabilità dell'art. 345 da parte dei contratti collettivi

e, se a favore dell'arruolato, dei contratti individuali, configura

l'ampia facoltà di licenziamento del marittimo come diretta a

tutelare un interesse, il cui perseguimento è rimesso alla

disponibilità dell'armatore; tale facoltà non appare, di

conseguenza, intesa a realizzare finalità generali, indisponibili,

della spedizione.

Quanto alle esigenze della sicurezza, l'ordinanza di rimessione

pone in luce la supervalutazione che se n'è data

rispetto alla navigazione. In questo ambito esse non sono più

pregnanti di quelle esistenti in settori di lavoro terrestre a

più elevato rischio (come nei settori dell'energia). E non senza

efficacia nella memoria della parte privata si fa

riferimento all'applicabilità delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300

del 1970 ai lavoratori addetti alle centrali nucleari, agli altiforni

siderurgici e agli impianti chimici ad alta tossicità. È, peraltro,

opportuno porre in rilievo che in questi casi la tutela della

sicurezza si collega a un fattore statico (impianto produttore),

laddove nella navigazione essa è correlata a un fenomeno dinamico.

Tale diversità non rileva sull'effetto, che accomuna in una fascia

particolare di pericolosità tutti i prestatori di lavoro innanzi

indicati e, sotto questo riguardo, certamente non li discrimina.

5. - È stata ancora invocata a fondamento della regola posta

dall'art. 345 la particolare, ampia autonomia dell'armatore di

organizzare la comunità di bordo; essa si esprime anche nella

formazione e nella composizione qualitativa dell'equipaggio (sotto

l'aspetto della piena affidabilità dei suoi membri).

Osserva la Corte che l'esercizio di tale potestà organizzativa

non può ritenersi pregiudicato dall'esistenza dei razionali limiti

posti alla facoltà di licenziamento dalla l. n. 604 del 1966,

considerate la intrinseca obiettività e la elasticità dei concetti

di giusta causa e di giustificato motivo, il cui controllo

giurisdizionale è destinato inoltre ad esplicarsi ex post, quando

sono esauriti non soltanto la fase tipicamente organizzativa della

spedizione ma lo stesso rapporto negoziale. Il giudizio sulla

legittimità del provvedimento dell'armatore - giudizio certamente

capace di valutare le esigenze della comunità di bordo e il

correlativo comportamento richiesto alle persone dell'equipaggio non

può dunque pregiudicare l'indefettibile salvaguardia della vita

umana e dei beni coinvolti nella spedizione marittima.

6. - Il superamento del drastico principio del licenziamento ad

nutum posto dall'art. 345 c. nav. e non corretto - per la

inapplicabilità al lavoro nautico - dalla legge n. 604, non è stato

garantito dalla già rilevata derogabilità della norma del codice

della navigazione ad opera dei contratti collettivi (art. 374 cod.

nav. cit.).

La fattispecie dalla quale è mossa l'ordinanza di rimessione, ne

è chiara prova.

L'art. 6.3 lett. h) dell'accordo integrativo aziendale Saipem del

1982, applicabile nel caso, prevede la cancellazione dal turno

particolare per "riduzione o fine dell'attività dei mezzi speciali o

disarmo degli stessi". Ha rilevato l'ordinanza che queste ipotesi, se

riducono di fatto il potere di recesso dell'armatore, non sono

equiparabili a quella del giustificato motivo obiettivo ex art. 3

della l. n. 604, nel contenuto, nella incidenza dell'onere della

prova e nelle conseguenze risarcitorie.

Quanto all'attuazione, in generale, della deroga all'art. 345 cod.

nav. da parte della contrattazione collettiva, è da osservare che si

è ravvisato un ostacolo all'applicabilità della l. n. 604 al

personale marittimo navigante nella mancata partecipazione delle

associazioni sindacali degli armatori e dei marittimi alla

stipulazione dell'accordo confederale sui licenziamenti (che sarebbe

stato recepito dalla legge ora indicata).

Non pare che questa opinione sia da condividere.

Dall'inerzia delle associazioni sindacali in una fase preliminare,

non necessaria e formalmente irrilevante nella produzione della

normativa, non può derivare la preclusione della applicabilità

della normativa stessa ai lavoratori iscritti a quei sindacati. Ed

è, poi, assorbente rilievo che nella legge non è alcuna traccia di

quell'accordo come elemento o limite per la sua operatività.

Le norme agiscono nella loro autonomia obiettiva,

indipendentemente dai particolari impulsi che le hanno determinate,

quando non ne risulti traccia o riscontro nella concreta disciplina

da esse posta.

7. - Non sussistono, dunque, valide ragioni per escludere il

personale marittimo navigante dalla disciplina della

l. n. 604 del 1966 ed è da riconoscere fondato il sospetto di

illegittimità costituzionale dell'art. 10 di questa legge nella

parte in cui non prevede la sua applicabilità anche a tale

personale. La sostanziale omogeneità delle relative situazioni

afferenti ai lavoratori comuni ed a quelli nautici impone

l'uniformità delle discipline, nella mancanza di fondate ragioni per

differenziarle.

È da dichiarare pertanto illegittimo il suindicato art. 10 della

l. n. 604, in riferimento all'art. 3 Cost.

La rimozione dei limiti, innanzi precisati, all'operatività di

questa norma nei riguardi del personale marittimo arruolato comporta

anche l'adempimento dell'obbligo assunto dallo Stato italiano con

l'adesione alla convenzione sul "contratto di arruolamento dei

marittimi". Tale convenzione, adottata dalla conferenza generale

dell'Organizzazione del lavoro nella nona sessione di Ginevra del 24

giugno 1926, è stata approvata e ratificata dall'Italia con l. 14

gennaio 1929, n. 417 ed è diventata esecutiva il 20 ottobre dello

stesso anno. Essa obbliga (artt. 11, 15 e 19) lo Stato italiano a

fissare nell'ordinamento interno "les circostances dans lesquelles

l'armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immediatement

le marin".

Dando, così, attuazione alla normativa internazionale, la

legislazione italiana si riallaccia ad un precetto tradizionalmente

osservato dai paesi marinari, dal Nord dell'Europa al bacino del

Mediterraneo.

È opinione comune che tutte le leggi marittime manifestarono la

tendenza ad impedire la risoluzione dell'"ingaggio" senza giusta

causa ed alcune di esse specificarono i motivi, in base ai quali il

licenziamento era permesso.

Come efficace espressione di questo indirizzo si ricorda il

Consolato del mare, il cui capitolo 122 consentiva di "cavar marinaro

dalla nave" soltanto in quattro casi: "per ladro", "per eresia", "se

non fa il comandamento del nocchiero", "se spergiurerà".

8. - La seconda censura di illegittimità costituzionale, mossa

dall'ordinanza, concerne in modo specifico l'art. 35, ultimo comma,

della l. 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), per la

mancata previsione della tutela reale del marittimo licenziato, con

la reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 dello

statuto stesso.

È, questa, una delle norme dichiarate di non immediata e diretta

applicabilità, in quanto l'art. 35 dello statuto ne demanda alla

contrattazione collettiva la determinazione dei princìpi relativi,

per quanto concerne il personale navigante delle "imprese di

navigazione".

Si trasferisce, così, all'autonomia sindacale - che risulta nella

materia relativamente limitata (Cass. 13 marzo 1982, n. 1651) - la

determinazione dei criteri fondamentali di restituzione del "diritto

al lavoro" al personale navigante, diritto esattamente definito come

l'essere, che condiziona l'avere e ogni altro bene e che costituisce

espressione diretta dell'articolo 4 Cost.

9. - La Corte non condivide il profilo della censura, che

l'ordinanza fonda sulla violazione dell'art. 76 Cost.

L'art. 35, ultimo comma, dello statuto dei lavoratori non

conferisce, invero, una delega legislativa al sindacato, ma ravvisa

nel contratto collettivo il mezzo più idoneo per garantire

gradualmente al personale navigante la stabilità del posto di

lavoro, adattando la disciplina posta in generale dalle leggi n. 604

del 1966 e n. 300 del 1970 alla particolarità della situazione di

tale personale.

Su questa base, la potestà negoziale delle organizzazioni

sindacali è stata considerata da questa Corte (sent. 19 maggio 1976,

n. 129 cit.) particolarmente idonea alla concreta valutazione delle

esigenze proprie del settore, convalidando un indirizzo normativo

che, anche di recente, è stato ritenuto strumento essenziale per la

disciplina del rapporto di lavoro nautico dallo schema di disegno di

legge di delega al Governo (1986) per l'emanazione del nuovo codice

della navigazione (art. 6, n. 35 e n. 20 della Relazione

illustrativa).

Sotto altro profilo, in relazione all'art. 3 Cost., l'ordinanza di

rimessione pone in particolare rilievo la non adeguata risposta della

contrattazione collettiva all'auspicato adeguamento dei princìpi

dello statuto al settore nautico.

La libertà (e discrezionalità) dei sindacati di esercitare la

loro autonomia normativa è stata, infatti, causa di ulteriore

sperequazione tra le diverse categorie di lavoratori nautici.

10. - Rileva la Corte che dal 1976 (anno nel quale essa emanò la

ricordata sentenza n. 129) la contrattazione collettiva o non è

intervenuta ad eliminare, in materia di tutela reale, lo squilibrio a

svantaggio dei marittimi rispetto alle altre categorie di prestatori

di opere o, quando è intervenuta, non è riuscita a realizzare

risultati appaganti.

Invero, non risulta venuta meno la diversità di trattamento tra

marittimi iscritti e non iscritti ai sindacati. Né a questo fine ha

giovato la contrattazione aziendale (applicabile, per la sua

struttura, a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla iscrizione

al sindacato): tale tipo di contrattazione si è esplicato in misura

rilevante nel rapporto di lavoro del personale di volo, ma ha avuto

trascurabile e non uniforme impiego nella navigazione marittima.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti di

aeromobile (30 dicembre 1978) e quello per gli assistenti di volo (23

marzo 1979) non soltanto dichiarano l'applicabilità a queste

categorie degli artt. 2 e 3 della l. n. 604 del 1966 (cfr. Cass. 6

aprile 1984, n. 2241), ma prevedono espressamente per esse la tutela

reale attraverso la reintegrazione nel posto di lavoro, sempre che

sussista la idoneità e, per i piloti comandanti, limitatamente al

grado.

11. - Né può dirsi che abbia in concreto pienamente operato

l'obbligo, configurato a carico delle imprese, di trattare in buona

fede sul piano collettivo le condizioni per l'applicazione dello

statuto, dato il non preciso contenuto di siffatto obbligo, non

assistito inoltre da alcun meccanismo attuativo.

Può certamente collocarsi in questo quadro il c.d. "regolamento

della continuità del rapporto di lavoro", inserito in taluni dei

contratti collettivi di maggior rilievo (cfr. c.c.n.l. per imbarco su

navi passeggeri superiori a 50 t.s.l.,

1° gennaio 1981, delle società p.i.n. (artt. 70-82); c.c.n.l. su

navi da carico delle stesse società, superiori a 500 t.s.l.

1° gennaio 1981 (artt. 71-83); c.c.n.l. 31 luglio 1981 (armamento

libero) per imbarco su piroscafi e motonavi da carico superiori a

3.000 t.s.l. e su quelle adibite a traffici transoceanici (artt.

85-95)).

Senonché il "regolamento della continuità", se rappresenta un

passo rilevante verso la stabilità del rapporto, entro i limiti

consentiti dalle peculiarità del lavoro marittimo a bordo, non può

valere come generale strumento di "tutela reale". Esso è del tutto

avulso dalla vicenda della invalidità ed inefficacia del

licenziamento e non realizza la restituzione del lavoro al titolare

illegittimamente cessato.

12. - Non è, poi, da sottacere la diversità di situazione dei

lavoratori nautici determinata dagli stessi contratti collettivi di

settore (come quella, ad esempio, del personale marittimo che svolge

attività edilizia a bordo di mezzi nautici), a seconda che detti

contratti (il cui ambito è normalmente provinciale) contengano o non

la dichiarazione di applicabilità dell'art. 18 dello statuto.

Questa complessa e differenziata situazione ha avuto notevole eco

sopratutto nella giurisprudenza di merito, che ha tentato di superare

la sperequazione con pronunce coraggiose, ma discutibili; anch'esse

hanno talora contribuito ad accentuare la disparità di trattamento

(interna ed esterna) del personale marittimo navigante rispetto ad

altre categorie di lavoratori, nautici e comuni.

In definitiva, la funzione mediatrice ed adeguatrice rimessa

dall'art. 35 dello statuto dei lavoratori ai contratti collettivi,

auspicata da questa Corte come strumento di equilibrata attuazione

nella materia nautica dei princìpi dello stesso statuto, non ha

avuto risposta appagante.

A più di venti anni dalla entrata in vigore della legge sul

giustificato motivo di licenziamento e a poco meno dalla vigenza

dello statuto dei lavoratori, non si è ridotta la disparità di

trattamento tra il personale marittimo navigante e gli altri

prestatori di lavoro; anzi, nell'ambito dell'intero settore nautico

essa è diventata ancora più grave.

13. - L'applicabilità, innanzi riconosciuta, al personale

navigante marittimo della l. n. 604 del 1966 pone alla Corte il

problema della tutela reale del marittimo arruolato in termini nuovi

(rispetto alla situazione oggetto della sentenza n. 129 del 1976) e,

in certo senso, obbligati. Tali termini muovono dal riconoscimento di

una grave e ingiustificata lacuna, origine di altrettanto grave e

ingiustificata diseguaglianza di trattamento. La lacuna è

determinata dall'art. 35, terzo comma, dello statuto dei lavoratori,

laddove demanda ai contratti collettivi la indicazione dei princìpi

di cui all'art. 18, nei confronti del personale marittimo navigante.

Anche questa norma dovrebbe appartenere alla categoria delle norme

direttamente applicabili al relativo rapporto di lavoro, che è

assistito - per quanto si è rilevato - dalla garanzia della giusta

causa o del giusto motivo di licenziamento.

È da dichiarare, pertanto, la illegittimità, per contrasto con

l'art. 3 Cost., del terzo comma dell'art. 35 della l. 20 maggio 1970,

n. 300 nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità

dell'art. 18 al personale marittimo navigante delle "imprese di

navigazione".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10 della l. 15

luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella

parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al

personale marittimo navigante delle imprese di navigazione;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma,

della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede la

diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della

stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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