Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1974 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11,

primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui

licenziamenti individuali), e dell'art. 35, primo comma, della legge 20

maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 maggio 1972 dal pretore di Montagnana

nella causa di lavoro Vertente tra Pertile Antonio e la ditta Pomello -

Chinaglia, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 15 giugno 1972 dal pretore di Milano nella

causa di lavoro vertente tra Fassina Marino e la società Recordati

Industria chimica e farmaceutica, iscritta al n. 321 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 296 del 15 novembre 1972;

3) ordinanza emessa il 12 settembre 1972 dal pretore di Padova

nella causa di lavoro vertente tra Berto Armando e Miazzo Arcangelo,

iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973;

4) ordinanza emessa il 23 gennaio 1973 dal pretore di Sant'Agata

dei Goti nella causa di lavoro vertente tra D'Angelo Pietro e Damiano

Giuseppe, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione della società Recordati Industria chimica e

farmaceutica;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice

relatore Nicola Reale;

uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società Recordati, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nella causa promossa da Pertile Antonio nei confronti della

ditta Pomello - Chinaglia per la declaratoria d'inefficacia del

licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, il pretore di

Montagnana, accertato che la convenuta occupava complessivamente, nei

due stabilimenti siti nei comuni di Este e di Montagnana, meno di

trentacinque dipendenti e meno di quindici nel solo stabilimento di

Montagnana, ove risultava addetto l'attore, ha sollevato, con ordinanza

27 maggio 1972, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui

esclude che le disposizioni della legge medesima - fatti salvi gli

artt. 4 e 9 - si applichino ai datori di lavoro che occupano fino a

trentacinque dipendenti. Il pretore, pur dando atto di non ignorare la

decisione di questa Corte n. 81 del 1969, che ha ritenuto non fondata

la medesima questione in riferimento agli artt. 3,4 e 35 della

Costituzione, ha ravvisato non manifestamente infondato il dubbio circa

la compatibilità con l'art. 3 della Costituzione della deroga che la

norma denunciata apporta alla disciplina comune dei licenziamenti

individuali. Il pretore ha sollevato, inoltre, in riferimento allo

stesso principio di uguaglianza, la questione circa la legittimità

dell'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.

Statuto dei lavoratori), nella parte in cui prevede che le disposizioni

dell'art. 18 della legge medesima (reintegrazione nel posto di lavoro)

s'applichino, per le imprese industriali e commerciali, a ciascuna

sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più

di quindici dipendenti. Premesso che il citato art. 35 dovrebbe

interpretarsi nel senso che la reintegrazione nel posto di lavoro è

subordinata alla sussistenza di due condizioni: che il datore di lavoro

occupi più di trentacinque dipendenti, ai sensi dell'art. 11, primo

comma, della legge n. 604 del 1966, e che l'unità produttiva, cui

risulti addetto il lavoratore illegittimamente licenziato, occupi più

di quindici dipendenti; il giudice a quo osserva che quest'ultimo

criterio numerico crea un'irragionevole disparità di trattamento tra i

dipendenti di una media o grande azienda, occupante complessivamente

centinaia di lavoratori, suddivisi però in unità produttive di

quindici elementi, cui è inapplicabile l'istituto della

reintegrazione, e i dipendenti di un'azienda di minori dimensioni,

consistente in una sola unità produttiva occupante sedici o più

elementi, cui è invece applicabile la reintegrazione suddetta.

2. - Davanti a questa Corte, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, con atto di

deduzioni 10 ottobre 1972, ha osservato che, in ordine alla

costituzionalità dell'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del

1966, non sono stati prospettati profili diversi da quelli già

esaminati da questa Corte con la sentenza n. 81 del 1969.

L'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'articolo

35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, sarebbe inammissibile

per difetto di rilevanza nel giudizio di merito: risultando, infatti,

dall'ordinanza che la ditta convenuta occupa complessivamente meno di

trentacinque dipendenti, difetterebbe nella specie il primo presupposto

per l'applicabilità della disposizione, relativa alla reintegrazione.

La disposizione contenuta nella norma impugnata, circa i limiti di

operatività dell'istituto della reintegrazione nel posto di lavoro,

sarebbe peraltro giustificata dalla condizione che nelle unità

produttive di dimensioni organizzative modeste, rivelate dalla

consistenza numerica dei dipendenti occupati (fino a quindici) verrebbe

a prevalere il principio fiduciario. L'Avvocatura dello Stato ha

concluso quindi per la declaratoria di infondatezza delle questioni

sollevate.

3. - Con provvedimento del 12 settembre 1972 nel corso della causa

instaurata da Berto Armando nei confronti di Miazzo Arcangelo per la

declaratoria di inefficacia del licenziamento, anche il pretore di

Padova, dopo avere accertato che il convenuto occupa non più di dieci

dipendenti, ha proposto questione di legittimità dell'art. 11, primo

comma, della legge n. 604 del 1966, in termini analoghi a quelli

indicati nella ordinanza sopra ricordata.

4. - Nel corso di altro analogo procedimento civile instaurato da

Fassina Mario contro la Recordati Industria chimica e farmaceutica

soc.p.az. il pretore di Milano con ordinanza 15 giugno 1972, previo

accertamento che soltanto sei risultavano essere i dipendenti occupati

nella filiale di detta società, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.; dell'art.

35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui

prevede che le disposizioni dell'art. 18 dello Statuto medesimo

concernente la reintegrazione nel posto di lavoro s'applichino per le

imprese industriali e commerciali a ciascuna sede, stabilimento,

filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici

dipendenti. Nel ritenere pregiudiziale e non manifestamente infondata

la questione, il giudice a quo, pur riconoscendo la razionalità di una

delimitazione di categorie di datori di lavoro, a seconda delle forze

di lavoro occupate, come quella operata dall'art. 11, primo comma,

della legge n. 604 del 1966, osserva tuttavia che il criterio della

componente numerica dei lavoratori addetti alla singola unità

produttiva crea un'irragionevole disuguaglianza tra i lavoratori della

stessa azienda di medie o grandi dimensioni. Questa differenza di

trattamento renderebbe, peraltro, concreto il pericolo che "dipendenti

sgraditi alla direzione possano da questa essere trasferiti da

un'unità produttiva, ad altra in cui non sussista possibilità di

reintegrazione onde consentirne in prosieguo il licenziamento".

5. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la

società Recordati con atto 4 dicembre 1972, nel quale si contesta, con

argomentazioni ribadite nella successiva memoria 5 dicembre 1973, che

la dedotta questione di legittimità costituzionale sia fondata.

Premesso che l'art. 35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori

ha innovato la normativa della legge n. 604 del 1966 "soltanto per

quanto riguarda le conseguenze del licenziamento risultato illegittimo

ai sensi di quest'ultima legge", e che esso "va coordinato ed integrato

con gli artt. 8 e 11 della legge n. 604 del 1966", si osserva che

anche per l'ipotesi prevista dalla norma impugnata sarebbe valido il

medesimo criterio della componente numerica dei lavoratori occupati,

riconosciuto legittimo da questa Corte con la sentenza n. 81 del 1969.

Trattandosi, infatti, di piccole unità produttive, l'elemento del

rapporto personale tra il dipendente ed i preposti ad esse

acquisterebbe importanza essenziale per la possibilità della

continuazione del rapporto di lavoro e la distinzione operata dalla

norma in questione, che prescinde dalla circostanza che la

potenzialità economica complessiva dell'impresa sia la medesima,

sarebbe giustificata in considerazione "della difficoltà di

reinserimento di un lavoratore già licenziato nel medesimo posto e

nello stesso ambiente di lavoro nell'ambito di una piccola unità

produttiva".

Circa il pericolo del trasferimento di lavoratori sgraditi alla

direzione dell'azienda da una unità produttiva ad un'altra, volto ad

eludere l'applicazione dello Statuto, si obietta che l'art. 13 dello

Statuto medesimo, richiede che "comprovate ragioni tecniche,

organizzative e produttive" giustifichino il trasferimento.

6. - In un altro procedimento, di analogo oggetto, infine, promosso

da D'Angelo Pietro nei confronti di Damiano Giuseppe, imprenditore con

soli sette dipendenti, il pretore di Sant'Agata dei Goti, con ordinanza

23 gennaio 1973 ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale della medesima disposizione di cui all'art. 35, primo

comma, dello Statuto dei lavoratori, in riferimento agli artt. 3 e 24,

primo comma, della Costituzione, dubitando che "le dimensioni

economiche delle imprese e la diversa rilevanza del rapporto fiduciario

tra imprenditori e dipendenti giustifichino una così radicale

discriminazione" tra i lavoratori, ai fini di una diversa tutela del

diritto alla conservazione del posto di lavoro. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze sollevano questioni analoghe o connesse,

onde si ravvisa opportuna la riunione dei giudizi per dar luogo a

decisione con unica sentenza.

2. - L'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604,

sui licenziamenti individuali, è impugnato con l'ordinanza del pretore

di Montagnana in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte

in cui esclude che le disposizioni della legge medesima, fatti salvi

gli artt. 4 e 9, si applichino ai datori di lavoro che non occupano

più di 35 dipendenti, mentre con l'ordinanza del pretore di Padova la

censura è limitata alla parte in cui, nella situazione di cui sopra,

non fa salva l'applicazione oltre che dei citati artt. 4 e 9 anche

dell'art. 2 della legge concernente l'obbligo del datore di lavoro di

dare comunicazione scritta del licenziamento e - se richiestone -

l'indicazione dei motivi di esso.

Dai pretori di Montagnana, di Milano e di Sant'Agata dei Goti, è

proposta, inoltre, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.

Statuto dei lavoratori), nella parte in cui prevede che, per le imprese

industriali e commerciali, l'art. 18 della legge medesima, recante la

disciplina della reintegrazione nel posto di lavoro, si applica a

ciascuna loro sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo

che occupa più di 15 dipendenti.

Tale criterio meramente numerico, assume il pretore di Montagnana,

creerebbe una irrazionale disparità di disciplina del rapporto di

lavoro a seconda che si tratti di una media o grande azienda articolata

in una pluralità di unità produttive, occupanti ciascuna meno di 16

dipendenti, ovvero di una azienda di minori dimensioni, consistente in

una sola unità produttiva occupante 16 o più dipendenti, ai quali

soltanto risulterebbe applicabile l'obbligo di reintegrazione nel posto

di lavoro.

Il pretore di Milano - a sua volta - censura la discriminazione del

regime dei licenziamenti individuali tra i lavoratori addetti a diverse

ed autonome unità produttive della stessa impresa industriale o

commerciale (a seconda che esse occupino, o non, più di 15 dipendenti)

ed osserva che ciò consentirebbe il trasferimento di dipendenti

sgraditi, per pretese ragioni tecniche, organizzative o produttive, da

una unità per la quale il licenziamento è sindacabile ai fini della

reintegrazione ad altra in cui questa possibilità non esiste, e ciò

al fine di sottrarre i dipendenti stessi al beneficio della stabilità.

3. - Le disposizioni impugnate rispecchiano l'evoluzione della

legislazione in materia di risoluzione del contratto di lavoro.

Innovandosi alla disciplina della risolubilità "ad nutum" prevista a

favore di entrambi i contraenti dall'art. 2118 c.c., si è stabilito

(con l'art. 8 della legge n. 604 del 1966) che, in caso di

licenziamento intimato senza giusta causa, o senza giustificato motivo,

il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro o,

in mancanza, a risarcirgli il danno mediante una indennità

ragguagliata ad un multiplo, variabile, secondo determinate

circostanze, fra un massimo e un minimo dell'ultima retribuzione

mensile. Ma, successivamente, con l'art. 18 della legge n. 300 del

1970, si è riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di

lavoro al dipendente illegittimamente licenziato, oltre al risarcimento

del danno, ed eventualmente anche il diritto al pagamento

dell'ammontare delle retribuzioni, dovutegli in virtù del rapporto di

lavoro, dalla data della sentenza a quella della effettiva di lui

reintegrazione.

Ai fini del coordinamento di tali diverse normative va rilevato,

peraltro, che, ai sensi del ricordato art. 11, primo comma, della legge

n. 604 del 1966, l'art. 8 non è applicabile ai datori di lavoro che

occupino fino a 35 dipendenti, mentre l'art. 35 della legge n. 300 del

1970 - sotto la rubrica "Campo d'applicazione" - dopo avere, nel

parimenti ricordato comma primo, stabilito che le disposizioni

dell'art. 18 (oltre quelle del titolo III della legge) si applicano a

ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che

occupa più di 15 dipendenti, aggiunge, nel secondo comma, l'estensione

delle stesse alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito di

uno stesso comune occupino più di 15 dipendenti, anche se ciascuna

delle unità produttive dell'unica impresa non raggiunga tali limiti.

Analoghe disposizioni, con riferimento a minor numero di dipendenti

sono stabilite per le imprese agricole, che peraltro non ricadono

nell'oggetto del presente giudizio.

4. - Quanto all'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966,

deve rilevarsi che, con sentenza n. 81 del 1969, questa Corte ha già

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

prospettata in riferimento al principio d'uguaglianza. I motivi che

hanno fatto ritenere non irrazionale la diversificazione, introdotta al

fine di determinare il regime dei licenziamenti individuali, a seconda

delle dimensioni che il datore di lavoro abbia conferito alla

organizzazione della sua attività, quale dato aderente alla realtà

economica di comune esperienza, meritano di essere ora riconfermati,

anche perché nessuna sostanzialmente nuova argomentazione contraria

risulta dedotta nelle ordinanze di rimessione o dalle parti. Ed appena

occorre aggiungere che la legittimità della norma in esame permane,

anche riconoscendosi ad essa, a seguito della successiva legge n. 300

del 1970, un ambito di applicabilità diverso da quello che la

caratterizzava anteriormente.

La questione stessa deve dichiararsi, quindi, infondata.

5. - E lo è anche sotto l'accennata prospettazione svolta in

ordine alla non applicabilità in ogni caso dell'art. 2 della stessa

legge

Quanto a quest'ultima disposizione, che impone al datore di lavoro

l'obbligo di comunicare al dipendente i motivi del licenziamento nelle

ipotesi disciplinate dalla legge in questione, occorre appena osservare

che simile limitazione posta dall'articolo 11 non può ritenersi in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Deve escludersi, infatti,

che derivi disparità di trattamento ed ingiustificato pregiudizio al

lavoratore dall'assenza dell'obbligo per il datore di lavoro della

comunicazione del licenziamento e dei motivi di esso anche quando si

ipotizzi che il licenziamento sia stato determinato da motivi politici

o sindacali o religiosi, in ispregio alle libertà civili garantite

dalla Costituzione.

Nel caso suddetto, infatti, vige il principio della più ampia

facoltà di indagine e di prova sui reali motivi del licenziamento,

indipendentemente dal silenzio o da eventuale comunicazione del datore

di lavoro, ove la sua decisione risulti viziata da contrasto con l'art.

4 della legge predetta.

6. - La risoluzione delle ulteriori questioni rende anzitutto

necessario il coordinamento, in via interpretativa, della disciplina

dei licenziamenti individuali prevista dalle due leggi in esame (artt.

8 e 11 della legge del 1966; 18, 35 e 40 della legge del 1970) per

identificare l'esatto contenuto della norma impugnata. Orbene, tenendo

conto dei ben noti dubbi interpretativi, nonché della diversità degli

orientamenti emersi al riguardo nel corso dei lavori preparatori per la

formulazione dell'art. 35 dello Statuto, e successivamente in dottrina

e nella giurisprudenza di merito formatasi in sede di prima

applicazione, questa Corte ritiene che, ferma restando ogni altra non

contrastante disposizione della legge 1966, n. 604, la innovazione

introdotta dall'art. 18 dello Statuto alla disciplina dei licenziamenti

riconosciuti illegittimi sia stata dall'art. 35 resa applicabile - nei

sensi in appresso specificati - alle imprese industriali e commerciali,

purché si presentino con sedi, stabilimenti, filiali, uffici o reparti

autonomi (unità produttive) occupanti più di 15 dipendenti (art. 35,

primo comma), oppure con pluralità di unità produttive aventi meno di

16 dipendenti ma che ne occupino, nel complesso, più di 15 e operino

nell'ambito territoriale dello stesso comune (secondo comma).

Sembra essere stata intenzione del legislatore di dare così

giuridico rilievo, non solo ai fini dello svolgimento delle attività

sindacali di cui al terzo titolo dello Statuto ma anche ai fini del

licenziamento, all'unità produttiva distinta dalla complessa

organizzazione imprenditoriale, nel cui ambito esso si delinea con

carattere di autonomia, così dal punto di vista economico strutturale,

come da quello finalistico o del risultato produttivo, nella più vasta

area del mercato dei beni o dei servizi. Ad identificare le unità

produttive non è necessario che esse siano rilevanti come autonomi

centri di imputazione di rapporti giuridici.

Né alla loro configurazione concreta osta l'unitaria funzione

dirigenziale esercitata dall'imprenditore, e nemmeno è incompatibile

con la loro articolazione la circostanza che nel quadro organizzativo

dell'impresa siano previsti uffici direzionali comuni, che presiedano

al coordinamento produttivo e ad un armonico sviluppo dell'attività

economica complessiva.

Il che, d'altra parte, giustifica la globale ed unitaria

considerazione dell'impresa sotto profili e per fini diversi.

Orbene realizzandosi in un'impresa commerciale o industriale le

suesposte condizioni ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 35.

ai dipendenti dell'unità (che potrebbe essere unica ed esaurire la

consistenza dell'impresa) o delle unità produttive da prendersi in

considerazione ai sensi dei due commi dell'art. 35, si applicherà

l'art. 18.

La normativa della legge del 1966 (anche nell'art. 8) rimane a sua

volta applicabile ai dipendenti estranei all'unità o alle unità

produttive, quando, il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa

superi comunque il limite dei 35 stabilito dal ricordato art. 11.

Spetterà ovviamente al giudice accertare, caso per caso, quali

dipendenti siano da considerare estranei all'unità produttiva onde

ritenerli non soggetti all'applicazione dell'art. 18.

In ultimo, il regime di cui all'art. 2118 del codice civile resta

in vigore quando entrambi i predetti livelli occupazionali, nei sensi

sopra precisati, non trovino realizzazione.

7. - Così coordinandosi le predette disposizioni risulta

ammissibile la questione sollevata dal pretore di Montagnana che,

peraltro, al pari di quelle sollevate dagli altri due giudici, va

dichiarata non fondata.

Oltre a doversi ribadire (come in sentenza n. 81 del 1969 di questa

Corte) che l'art. 3 della Costituzione "non corrisponde ad un criterio

di mera uguaglianza formale e perciò non esclude che il legislatore

possa dettare norme diverse per regolare situazioni che egli ritenga

diverse, entro un margine di discrezionalità che giustifichi

sostanzialmente il criterio di differenziazione adottato", e che nei

sensi accennati deve valutarsi "la componente numerica dei lavoratori,

quale indice di un modo di essere e di operare dell'impresa o delle sue

oggettive articolazioni", non può negarsi che l'art. 35, primo comma,

dello Statuto, nel segnare per la reintegrazione del lavoratore

illegittimamente licenziato il limite di non meno di 16 dipendenti

addetti a ciascuna unità produttiva di imprese industriali o

commerciali, è la risultante di scelte discrezionali operate,

nell'ambito della Costituzione, dal legislatore e non prive di

razionalità.

Invero deve ritenersi che il legislatore, senza dare esclusivo

rilievo al criterio della fiduciarietà nel rapporto di lavoro o

all'esigenza di non gravare di oneri economici eccessivi le imprese di

minori dimensioni, abbia attribuito prevalente e determinante valore

all'esigenza di salvaguardare la funzionalità delle unità produttive,

nell'intento di evitare in quelle con minor numero di dipendenti

(secondo l'indice numerico che ha ritenuto opportuno di stabilire) il

verificarsi di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane

e di lavoro correnti tra il dipendente licenziato (e poi reintegrato

nel medesimo ambiente) e i preposti all'unità produttiva nonché gli

altri lavoratori ad essa appartenenti. Quale indice della volontà del

legislatore può ricordarsi il dettato del secondo comma dell'art. 35,

giacché nei casi ivi previsti gli inconvenienti derivanti

dall'obbligatoria reintegrazione nel posto di lavoro, possono, senza

apprezzabile pregiudizio per il lavoratore, evitarsi col trasferimento

da un'unità ad un'altra, nell'ambito dello stesso comune.

Ne consegue che la tipizzazione di diverse fattispecie, ai fini di

una disciplina non uniforme dei licenziamenti individuali, sfugge, per

se stessa a censure sotto il profilo della razionalità, ponendo in

luce valutazioni discrezionali di politica legislativa, aventi riguardo

ad equilibri economico - sociali che ne hanno consigliato l'adozione

nell'interesse generale. Il che non esclude, ovviamente, ulteriori

interventi legislativi volti a migliorare, nell'interesse generale, sia

la sostanza della normativa, ora vigente, sia la formulazione di essa,

onde agevolare il compito dell'interprete.

8. - Le sopra esposte considerazioni dimostrano che la questione è

infondata anche in riferimento all'art. 24, primo comma, della

Costituzione, inteso quale specificazione ulteriore del principio di

uguaglianza.

Spetterà al giudice di merito accertare, nei limiti della domanda

proposta, se il trasferimento del prestatore di lavoro da un'unità ad

un'altra di minore consistenza, sia realmente giustificato da

"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", giusta il

disposto dell'art. 13 dello Statuto medesimo, e non preordinato

all'allontanamento dall'impresa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme

sui licenziamenti individuali), sollevate dai pretori di Montagnana e

di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

dichiara non fondate - nei sensi di cui in motivazione - le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma,

della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevate

dai pretori di Montagnana, di Milano e di Sant'Agata dei Goti, con le

ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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