Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1990

Altra decisione · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma,

limitatamente alle parole: "dell'art. 18 e" della legge 20 maggio

1970, n. 300, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

Vista l'ordinanza del 19 dicembre 1989 con la quale l'Ufficio

Centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la predetta richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avvocato Valerio Onida per i presentatori e l'Avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di Cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare presentata il 30 giugno 1989 da Russo Spena

Giovanni, Alberti Fabio, Barone Antonio, Patta Gian Paolo, Bolognesi

Marida, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'art. 35,

primo comma, limitatamente alle parole 'dell'art. 18 è, della legge

20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo 'Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento'".

2. - Con ordinanza del 19 dicembre 1989, l'Ufficio Centrale,

richiamate le precedenti delibere e verificati i risultati delle

operazioni di riscontro compiute dal C.E.D., ha dato atto che la

richiesta di cui trattasi ha riportato sottoscrizioni regolari in

numero superiore alle cinquecentomila.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 16

gennaio 1990, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori

della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi

dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. - Si sono costituiti i sig.ri Fabio Alberti, Vito Nocera,

Marida Bolognesi e Gian Paolo Patta, quali promotori e presentatori

del referendum di cui trattasi, concludendo per la sua

ammissibilità.

4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, l'Avvocatura

Generale dello Stato ha presentato memoria concludendo per la

declaratoria di inammissibilità del referendum in esame.

Richiama il sistema legislativo articolato:

a) sull'art. 2118 del codice civile (recesso ad nutum) che si

applica per i lavoratori i quali dipendono da non imprenditori o da

imprenditori che occupano non più di trentacinque dipendenti nel

complesso aziendale o non più di quindici in singola unità

produttiva;

b) sugli artt. 8 e 11 della legge n. 604 del 1966 che

prevedono, per i lavoratori presso imprenditori che occupino più di

trentacinque dipendenti, in caso di licenziamento ingiustificato e di

mancata riassunzione da parte del datore di lavoro, il risarcimento

dei danni (c.d. tutela obbligatoria);

c) sugli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei

lavoratori) che, per i lavoratori presso imprenditori che occupino in

unità produttive più di quindici dipendenti, dispongono la

reintegrazione nel posto di lavoro in caso di accertamento della

insussistenza di una giusta causa o giustificato motivo (c.d. tutela

reale).

Rileva altresì il coordinamento delle diverse normative.

Ricorda che le proposte referendarie originariamente erano tre: la

prima concerneva l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, dello

Statuto dei lavoratori; la seconda l'art. 11, primo comma, della

legge n. 604 del 1966; la terza l'art. 8, primo comma, della stessa

legge. Considerato in diritto La richiesta di referendum abrogativo sulla cui ammissibilità la

Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 35, primo comma, della legge

20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), limitatamente alle

parole "dell'art. 18 e".

La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilità del

detto quesito in relazione al disposto dell'art. 75 della

Costituzione, poiché esso non rientra in nessuna delle ipotesi

escluse (leggi di bilancio, di amnistia, di indulto, leggi di

autorizzazione a ratificare trattati internazionali, leggi

tributarie).

Anche l'esame della sussistenza dei requisiti di chiarezza,

univocità ed omogeneità del quesito ha esito positivo in quanto la

disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella

sua struttura e finalità, contiene effettivamente quel principio la

cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo

elettorale fornirà.

Ed invero, l'intendimento dei promotori del referendum è diretto,

con l'abrogazione parziale dell'art. 35, primo comma, citato, ad

ampliare la tutela dei lavoratori nelle unità produttive

indipendentemente dal numero dei relativi dipendenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione

dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole "dell'art. 18 e"

della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante il titolo "Norme sulla

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento", dichiarata legittima con ordinanza del 19 dicembre

1989 dall'Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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