Art. 34 — Indennità per la perdita dell'avviamento

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In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari a 21 mensilita'. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennita' pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attivita' o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma. L'indennita' di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio. ((Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.))

Testo in vigore dal 28 febbraio 1989 al 21 dicembre 1989

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 34, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 542/1989

    Ha colpito questo articolo
    14 dicembre 1989

    Il provvedimento amministrativo, che vieti 'sine diè l'utilizzazione dell'immobile locato non solo da parte del conduttore ma da parte dello stesso locatore, il quale conserva il titolo di proprietà spogliato del suo contenuto economico, determinando la cessazione del rapporto non può non produrre effetti anche sulla obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennità per la perdita dell' avviamento, analogamente a quanto è espressamente contemplato in caso di cessazione del rapporto di locazione per risoluzione da inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o per una delle procedure previste dalla legge fallimentare. È, pertanto, privo di ragionevolezza e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e come tale va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennità per la perdita dell'avviamento. - v. S.nn. 882 e 126 del 1988. O.n. 583/1987. S.nn. 576 del 1987, 300 e 128/1983, 36/1980, 73/1966 (in tema di indennità per la perdita di avviamento commerciale).

    Art. 34 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 2/2002

    Questione infondata
    30 gennaio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui - attribuendo al conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento ove l’immobile, dopo il rilascio, venga entro un anno adibito all’esercizio della stessa attività o di attività affini a quella svolta dal conduttore uscente - non esclude tale diritto nel caso in cui la destinazione dell’immobile ad attività identica o affine sia meramente occasionale e transitoria. Infatti appare palese l’erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente, il quale muove da un indirizzo giurisprudenziale formato con esclusivo riferimento al primo comma della disposizione censurata, e non dà alcun conto nell’ordinanza delle ragioni che dovrebbero sostenere l’estensione di tale orientamento alla fattispecie oggetto della questione di costituzionalità, riguardata dal secondo comma della medesima disposizione.

    Art. 34 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 565/1989

    Questione infondata
    20 dicembre 1989

    Ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, la cessazione della locazione "per mutuo consenso" è assimilabile alla disdetta o recesso del conduttore. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalità dell'art. 34, comma primo, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non contempla l'ipotesi di "risoluzione per mutuo consenso" tra quelle che escludono il diritto all'indennità.

    Art. 3 cost. · Art. 34 Legge sull’equo canone · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 28 febbraio 1989. 60 parole aggiunte.

… comma. L'indennita' di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio. aggiunto: Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art34 · fonte del testo

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