Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della

legge 27 gennaio 1963, n. 19 (Tutela giuridica dell'avviamento

commerciale), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1982 dalla

Corte di appello di Bologna, iscritta al n. 612 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile avente per

oggetto la cessazione del rapporto di locazione di immobile non

abitativo, la Corte di appello di Bologna, qualificato il rapporto

contrattuale come affitto di azienda, sollevava, in riferimento agli

artt. 3 e 35, primo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963 n. 19 (tutela

giuridica dell'avviamento commerciale), i quali prevedono che il

diritto al compenso per la perdita dell'avviamento, a seguito della

cessazione del rapporto di locazione, sia attribuito al conduttore di

immobile adibito all'esercizio di attività commerciale od artigiana,

e non anche all'affittuario dell'azienda;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate

contrasterebbero con il principio di eguaglianza e con quello di

tutela del lavoro;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,

chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che la diversità di disciplina tra locazione avente

per oggetto il godimento di un immobile destinato dal conduttore ad

esercizio commerciale ed affitto di azienda si giustifica chiaramente

con il fatto che, nel primo caso, l'immobile costituisce il bene che

forma oggetto del contratto, mentre, nel secondo, esso si sostanzia

in uno degli elementi del complesso aziendale ceduto nella sua

totalità in godimento all'affittuario;

che, pertanto, nella locazione di immobile l'avviamento è una

qualità che viene creata dal conduttore - sicché è corretto che

egli ne sia indennizzato alla cessazione del contratto -,

nell'affitto di azienda, invece, non è dato configurare

nell'avviamento un bene che la l. n. 19 del 1963 (e, non

dissimilmente, l'art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392, che ha, sul

punto, sostituito l'impugnata normativa) imponga sia indennizzato, in

quanto esso già inerisce, inscindibilmente, al complesso aziendale

dato in affitto e - perciò nel caso di cessazione del contratto

nulla spetta all'affittuario -;

che, all'evidenza, per le considerazioni suesposte risulta

assorbito anche il profilo relativo alla prospettata violazione

dell'art. 35 Cost., non potendo l'affittuario dell'azienda

rivendicare l'avviamento come un bene a lui spettante e quindi

indennizzabile;

che, in conclusione, la questione di legittimità

costituzionale, sotto i profili prospettati in riferimento agli artt.

3 e 35 Cost., è da ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963, n. 19, sollevata

in riferimento agli artt, 3 e 35, primo comma, Cost., dalla Corte di

appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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