Corte costituzionale

Sentenza n. 576/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 13

giugno 1986 dal pretore di Saluzzo nel procedimento civile vertente

tra Comba Renato ed altra e gli eredi di Ghione Giovanni, iscritta al

n. 641 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il pretore di Saluzzo, con ordinanza del 13 gennaio 1986, ha

sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27

luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non esclude l'obbligo di

corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale

nell'ipotesi in cui la cessazione della locazione sia dovuta ad

impossibilità sopravvenuta, conseguente alla distruzione

dell'immobile oggetto del rapporto. In tal caso, secondo il giudice a

quo, si rivelerebbe del tutto irrazionale equiparare il locatore a

colui che ha riottenuto la cosa locata e deve versare il

corrispettivo dell'incremento di valore che essa ha conseguito grazie

all'avviamento commerciale. Considerato in diritto Il giudice a quo muove dal presupposto che anche nell'ipotesi di

completo perimento della cosa locata permanga l'obbligo del locatore

di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento

commerciale.

Conseguentemente egli dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella

parte in cui detta norma, nell'indicare le ipotesi di cessazione del

rapporto in cui tale indennità non è dovuta, non prevede il caso in

cui la locazione si risolva a causa della distruzione dell'immobile

oggetto della stessa.

Ma tale interpretazione, sulla quale si fonda la prospettata

questione, non può essere accettata.

Alla totale e definitiva distruzione dell'immobile, infatti,

consegue, secondo i principi generali, l'automatica ed immediata

risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, con

effetto estintivo riguardo agli obblighi delle parti relativi alle

reciproche prestazioni.

Anche la causa dell'obbligazione accessoria concernente

l'indennità di avviamento viene meno in tale ipotesi, in quanto

collegata al rapporto principale sia funzionalmente che

strutturalmente, per "l'inerenza all'immobile locato" propria del

valore d'avviamento (sent. 20 marzo 1980, n. 36).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), sollevata in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Saluzzo con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:576 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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