Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1980 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 34 e

57, ultima parte, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle

locazioni di immobili urbani), promossi con 3 ordinanze emesse il 23

febbraio, il 9 marzo e il 28 maggio 1979 dal Giudice conciliatore di

Caltanissetta nei procedimenti civili vertenti tra Bivona Francesco e

Rigano Angelo, Giannone Lucia e Pilato Nicola e Rizza Giuseppa e

Morreale Giuseppe, iscritte ai nn. 311, 351 e 526 del registro

ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 175 del 27 giugno 1979 e n. 251 del 12 settembre 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio promosso da Bivona Francesco contro Rigano

Angelo per ottenere il rilascio di un immobile dato in locazione per

uso diverso dall'abitazione e a lui necessario per adibirlo

all'esercizio ed all'ampliamento della sua attività commerciale, il

giudice conciliatore di Caltanissetta, premesso che, a norma dell'art.

34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il conduttore ha diritto ad una

indennità per la perdita dell'avviamento solo nei casi tassativamente

ivi indicati, cioè quando l'immobile sia adibito ad attività

industriali, commerciali, artigiane o di interesse turistico, e

rilevato che, nella specie, non ricorrevano dette ipotesi, con

ordinanza del 23 febbraio 1979, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 della citata legge n. 392 del 1978 per

pretesa violazione degli artt. 3,41,42 e 47 della Costituzione.

Quanto alla prima delle prospettate violazioni il giudice a quo

osserva che la censurata limitazione escluderebbe dal diritto alla

indennità tutte le altre attività che, pur comportando un diretto

contatto col pubblico, non rivestono le caratteristiche enunciate dalla

norma impugnata, il che comporterebbe una discriminazione sia fra

inquilini, attribuendo solo a taluni di essi il beneficio

dell'indennizzo, sia fra locatori, imponendo solo a taluni di loro

l'onere dell'indennizzo. La censurata limitazione, poi, contrasterebbe:

a) con l'art. 41 Cost. perché annullerebbe l'iniziativa privata

rendendo difficile, per chi intende iniziare una di quelle attività

per cui è prevista l'indennità di avviamento, la possibilità di

trovare locali in affitto ove esercitare l'attività stessa; b) con

l'art. 42 Cost. perché costituirebbe una vera e propria

espropriazione senza compenso; c) con l'art. 47 Cost. che tutela e

garantisce il risparmio, perché nessuno potrebbe sentirsi indotto al

risparmio per acquistare immobili dai quali deriverebbero i lamentati

inconvenienti.

Con la stessa ordinanza il giudice a quo ha anche sollevato

questione di legittimità dell'art. 57 della ripetuta legge n. 392 del

1978, che prevede la riduzione a metà degli onorari di avvocato e

procuratore per le cause concernenti controversie locatizie attribuite

alla competenza del conciliatore. Il giudice, al riguardo, prospetta il

contrasto della detta norma con il principio di eguaglianza, in quanto,

essendo anche gli avvocati dei lavoratori, la riduzione del compenso li

discriminerebbe rispetto alle altre categorie di lavoratori. Inoltre la

lamentata limitazione si porrebbe in contrasto con la garanzia della

tutela del lavoro sancita dall'art. 35 Cost. nonché con la garanzia

della proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del

lavoro prestato, espressamente posta dall'art. 36 della Costituzione.

Anche in altri due analoghi giudizi, promossi da Giannone Lucia

contro Pilato Nicola e da Rizza Giuseppa contro Morreale Giuseppe, lo

stesso giudice conciliatore, con ordinanze emesse rispettivamente il 9

marzo 1979 ed il 28 maggio 1979, ha sollevato identiche questioni di

legittimità dei menzionati artt. 34 e 57 della legge n. 392 del 1978.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate, le prime due, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno

1979, e la terza nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 12 settembre 1979.

In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva anzitutto che l'indennità per la perdita

dell'avviamento sarebbe stata disposta in vista del fatto che ad un

immobile nel quale viene esercitata un'attività del tipo di quelle

indicate nel citato art. 34 della legge n. 392 del 1978 accede, di

regola, un avviamento, inteso in senso oggettivo, del quale si

avvantaggerebbe il locatore quando ne riottiene la disponibilità, in

ragione della maggiore valutazione che l'immobile stesso acquisterebbe

sul mercato appunto in seguito all'accessione del valore di avviamento.

Ciò escluderebbe la possibilità di configurare il diritto

all'indennità in favore di un qualsiasi conduttore, e dimostrerebbe

altresì che il relativo onere giustamente e razionalmente viene

accollato a quelli fra i locatori che possono ricevere un vantaggio

dalla destinazione dell'immobile locato.

A proposito poi delle censure sollevate per la pretesa violazione

delle garanzie della libertà di iniziativa economica, della proprietà

privata e del risparmio, l'Avvocatura ne rileva la inconfigurabilità

nella specie "tenendo presente la giurisprudenza di questa Corte con

riguardo ai precetti assunti a parametro nelle ordinanze di

rimessione".

L'Avvocatura, infine, contesta la fondatezza delle questioni

sollevate nei riguardi dell'art. 57 della citata legge n. 392 del

1978, osservando che le tariffe professionali non sarebbero determinate

con esclusivo riferimento alla qualità e quantità del lavoro

prestato, per cui il legislatore ben potrebbe fissarne l'ammontare

tenendo conto di particolari finalità sociali. E ciò tanto più che

una limitazione o, addirittura, un'esclusione del diritto al compenso

in casi particolari non inciderebbe sulla posizione economica

complessiva del professionista, lasciando quindi fuori questione anche

le sfere costituzionalmente protette dagli artt. 35 e 36 della

Costituzione. Considerato in diritto :

Le tre ordinanze del giudice conciliatore di Caltanissetta

riguardano questioni identiche e pertanto i relativi giudizi,

congiuntamente discussi nella pubblica udienza, vanno riuniti e decisi

con unica sentenza.

1. - L'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 dispone che, in

caso di cessazione del rapporto di locazione relativo ad immobili

destinati ad uso diverso da quello di abitazione e precisamente ad

attività industriali, commerciali, artigianali o di interesse

turistico, e sempreché la cessazione del rapporto non sia dovuta a

risoluzione per inadempimento, o disdetta, o recesso del conduttore, o

ad una delle procedure previste dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d.

legge fallimentare), il conduttore ha diritto ad un'indennità pari a

18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto e ad un'ulteriore

indennità di pari importo, qualora l'immobile venga adibito, entro un

anno, all'esercizio della stessa attività o ad attività affini a

quella esercitata dal conduttore uscente. Tale diritto è peraltro

escluso nel caso in cui si tratti di immobili che siano utilizzati per

lo svolgimento di rapporti che non comportino contatti diretti con il

pubblico degli utenti e dei consumatori, nonché destinati ad attività

professionali, o di carattere transitorio, o siano comunque

complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree

di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici

(art. 35 della stessa legge).

A parere del giudice a quo questa disciplina si porrebbe anzitutto

in contrasto con il principio di eguaglianza perché indurrebbe una

disparità di trattamento sia fra quei conduttori che godono della

indennità e quelli che invece ne sono esclusi per il solo fatto di

esercitare un'attività che non comporti un diretto contatto col

pubblico, sia, per converso, fra i locatori a seconda che si trovino,

per le dette ragioni, a dovere o non dovere corrispondere l'indennità

di avviamento al conduttore.

La questione non è fondata.

Secondo quanto normalmente accade in occasione dell'esercizio delle

attività specificamente indicate dall'art. 34 della citata legge n.

392 del 1978, viene a crearsi un avviamento dell'impresa dal quale il

locatore dell'immobile in cui l'impresa stessa è gestita potrebbe

trarre un arricchimento, eventualmente anche cospicuo, senza alcun

contributo personale, tanto nel caso in cui egli o altri subentri al

conduttore nella medesima attività, quanto nel caso in cui, locando

l'immobile, ottenga comunque canoni particolarmente elevati in funzione

dell'avviamento dovuto all'attività svolta dal predecessore (sent. n.

73/66).

A tali inconvenienti vuole appunto ovviare la normativa impugnata,

la quale, ponendo l'obbligo dell'indennizzo a carico del locatore,

tende a ristabilire l'equilibrio di ordine economico e sociale che

verrebbe turbato dal suo arricchimento per la causa sopra illustrata.

D'altra parte è chiaro che il legislatore, nel perseguire il detto

scopo, che riflette una libera scelta di politica legislativa, ha

tenuto presente l'avviamento considerato oggettivamente come fenomeno

che accede all'impresa esercitata, ma inerisce soprattutto all'immobile

che ne costituisce elemento fondamentale. E ciò è reso ancor più

evidente dalle esclusioni dall'indennizzo sopra ricordate previste

dalla legge, che sono caratterizzate, di regola, dalla mancanza

dell'elemento che il legislatore ha invece voluto tutelare, non essendo

ravvisabile nelle ipotesi contemplate, secondo l'id quod plerumque

accidit, l'inerenza diretta all'immobile dell'avviamento creato dal

conduttore, giacché trattasi di attività in cui ordinariamente

prevale l'elemento soggettivo o organizzativo imprenditoriale

indipendentemente dalla sede nella quale la stessa viene esercitata, o,

comunque, di ipotesi particolari che escludono il verificarsi di

quell'esigenza di riequilibrio economico e sociale che, come si è

detto, costituisce la ratio della normativa impugnata.

Pertanto non ricorrono le supposte irrazionali discriminazioni fra

locatori e fra conduttori, per cui deve escludersi la fondatezza della

censura sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Parimenti va esclusa la pretesa violazione della libertà di

iniziativa economica per l'assunta impossibilità, provocata dall'onere

di indennizzo gravante sul locatore, di rinvenire sul mercato locali in

affitto da adibire ad attività commerciale. È invero appena il caso

di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

l'invocata libertà deve considerarsi osservata anche nel caso in cui,

come nella specie, si accompagni ad eventuali condizionamenti, intesi a

conseguire fini sociali, e comunque, non oggettivamente tali da

costituire un grave ostacolo all'esercizio della libertà stessa.

Né maggior pregio può riconoscersi alla doglianza secondo cui

l'onere posto a carico del locatore costituirebbe una espropriazione

senza indennizzo in contrasto con l'art. 42, terzo comma, Cost. È

invero da escludere che in relazione alla situazione dedotta in

giudizio si possa parlare di espropriazione ai sensi dell'allegato

precetto costituzionale, trattandosi della mera imposizione del

pagamento di una somma di denaro a favore di terzi, tendente, oltre

tutto, a garantire, come si è detto, il corrispettivo dell'utilità

che l'onerato trarrebbe dall'immobile valorizzato dall'avviamento

impresso dal destinatario del pagamento e difettando, quindi, nella

specie, quella connotazione di natura reale che come è noto

caratterizza l'espropriazione considerata nell'invocato precetto

costituzionale.

Priva di fondamento è, inoltre, la censura mossa in relazione

all'art. 47 Cost., giacché la normativa in esame non incide, in sé,

sul fenomeno economico del risparmio, ma costituisce una

regolamentazione settoriale del godimento della proprietà immobiliare

ispirata ai descritti fini sociali ed economici e, comunque, non è

tale da influire sul complesso campo di attuazione del risparmio, che

presenta indubbiamente altre possibilità di assorbimento.

2. - Il giudice a quo, come si è detto in narrativa, ha altresì

prospettato l'illegittimità dell'art. 57 della legge n. 392 del 1978

in quanto la prevista riduzione alla metà degli onorari di avvocato e

procuratore nelle controversie locatizie devolute alla competenza del

conciliatore istituirebbe una discriminazione a danno dei detti

professionisti rispetto agli altri lavoratori e violerebbe così il

principio di eguaglianza, la tutela del lavoro sancita dall'art. 35

Cost., nonché la garanzia della proporzionalità fra la retribuzione e

la qualità e quantità del lavoro prestato posta dall'art. 36 della

Costituzione.

Le censure appaiono infondate.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, nella

determinazione degli onorari dei professionisti è legittimo tener

conto di particolari finalità sociali, quali che siano, purché non in

contrasto con la Costituzione (sent. n. 75/64). E non può revocarsi in

dubbio l'applicabilità degli esposti principi al caso in esame,

sussistendo l'interesse pubblico collegato alla funzione della difesa

in giudizio, e l'esistenza di particolari motivi idonei a legittimare

la disposizione censurata, chiaramente ravvisabili nella peculiare

natura delle cause in relazione alle quali è prevista la riduzione,

caratterizzate dai limiti della materia e dall'incidenza della stessa

in un settore particolarmente delicato della vita sociale. Va, inoltre,

ricordato che, ai fini del controllo dell'osservanza dei principii di

cui agli artt. 35 e 36 Cost., deve considerarsi l'attività complessiva

del professionista, indipendentemente dai singoli rapporti e dalle

singole prestazioni che la costituiscono (sentt. nn. 75/64; 35/73).

La riconosciuta esistenza dei motivi e delle caratteristiche sopra

accennate nella disciplina impugnata vale ad escludere la lamentata

violazione dell'art. 3 Cost. e, ad un tempo, rende evidente la

infondatezza delle altre censure sollevate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 34 e 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevate in

riferimento agli artt. 3, 35, 36, 41, 42, 47 della Costituzione con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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