Art. 60 — Ripristino del rapporto e risarcimento del danno

Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilita' dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali e' stata rilasciata licenza o concessione. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilita' del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco. Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.00 a L. 2.00.000 da devolvere al comune nel cui territorio e' sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge. 25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 dicembre 1998, n. 431

25

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Testo vigente dal 30 dicembre 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 580/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    I principi generali in tema di cosa giudicata precludono che la pronuncia contenente ordine di rilascio nei confronti del conduttore, che è tenuto perciò ad ottemperarvi, resti condizionata al permanere della situazione di fatto dedotta in giudizio - (necessità abitative proprie o dei figli) sulla quale era fondato il recesso del locatore. La ratio del meccanismo ripristinatorio ovvero risarcitorio, previsto dall' art. 60 Legge 27 luglio 1978 n. 392 è ispirata al fine della tutela di un diritto nuovo ed autonomo rispetto al precedente rapporto. Pertanto, la situazione soggettiva del conduttore nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio e che è tenuto ad ottemperarvi è diversa da quella di colui che, riconsegnato l'immobile, convenga in giudizio il locatore per il mancato utilizzo dell'immobile nel senso da lui originariamente prospettato. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 60, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392 e 8 L. 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2 quinquies D.L. 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella L. 12 agosto 1974, n. 351).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 60 Legge sull’equo canone · Art. 8 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 dicembre 1998, n. 431

    La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art60 · fonte del testo

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