Art. 93 fallimento — Domanda di ammissione al passivo

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La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e puo' essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purche' sia possibile fornire la prova della ricezione. Il ricorso contiene:

  • 1)l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del creditore;
  • 2)la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
  • 3)la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  • 4)l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  • 5)l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facolta' del creditore indicare, quale modalita' di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalita'. Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e' considerato chirografario. Se e' omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore da' notizia della esecutivita' dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene. I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo' chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 93 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6498/2026

    18 marzo 2026

    La contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e trasferito in sede fallimentare e di quello avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito dal curatore in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, in quanto l'accertamento dei diritti restitutorio e risarcitorio deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costituiva, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest'ultimo e che, in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un'azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore.

    Art. 93 fallimento · Art. 52 fallimento · Art. 96 fallimento · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 14 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 33239/2025

    19 dicembre 2025

    In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 (suo omologo nell'amministrazione straordinaria), vigenti ratione temporis, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'attrazione alla competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare della controversia avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di una società fallita in corso di procedimento, dell'acquisto per usucapione di un immobile).

    Art. 93 fallimento · Art. 24 fallimento · Art. 52 fallimento · Art. 94 fallimento

    Rassegna di dicembre 2025, p. 72 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17544/2025

    30 giugno 2025

    In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda.

    Art. 93 fallimento · Art. 95 fallimento · Art. 115 fallimento · Art. 164 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 37 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14585/2025

    30 maggio 2025

    In tema di ammissione allo stato passivo, il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

    Art. 93 fallimento · Art. 2704 c.c. · Art. 95 fallimento · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 88 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 67 parole tolte, 374 parole aggiunte in 6 capoversi.

La domanda di ammissione al passivo tolto: deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi. Se il creditore non e' domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore aggiunto: di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e puo' essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purche' sia possibile fornire la prova della ricezione. Il ricorso contiene:

aggiunto: 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del creditore;

aggiunto: 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

aggiunto: 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

aggiunto: 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

aggiunto: 5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facolta' del creditore indicare, quale modalita' di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalita'. Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e' considerato chirografario. Se e' omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore da' notizia della esecutivita' dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria tolto: del tribunaleaggiunto: . Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene. I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati tolto: prima dell'adunanza di verificaaggiunto: , a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo' chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art93 · fonte del testo

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