La novità più importante in questa materia è tuttavia costituita dall'organizzazione degli obbligazionisti, ai quali viene riconosciuto il diritto di avere un proprio rappresentante ed una propria assemblea. Si sviluppa così una felice intuizione della nostra legge sul concordato preventivo, facendo di questo complesso omogeneo di creditori della società un gruppo unitario nel comune interesse dei singoli che lo compongono. All'assemblea degli obbligazionisti si attribuisce specificatamente (art. 2415) il potere di deliberare, con l'osservanza delle disposizioni che regolano l'assemblea straordinaria degli azionisti, oltre che su tutto quanto attiene all'interesse della categoria, sui seguenti oggetti: nomina del rappresentante comune dei portatori di obbligazioni; modificazioni delle condizioni del prestito; approvazione delle proposte di amministrazione controllata e di concordato; costituzione di un fondo per la tutela degli interessi comuni e approvazione del relativo rendiconto. Indubbiamente il punto più delicato della riforma è per questa parte costituito dal potere riconosciuto agli obbligazionisti, che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte, di deliberare, con effetto vincolante anche per gli assenti e i dissenzienti (art. 2416), eventuali modificazioni delle condizioni del prestito, poichè in tal modo si attribuisce alla maggioranza suindicata la facoltà di approvare mutamenti sostanziali dell'originario rapporto, quali possono essere quelli che attengono alla misura degli interessi, al rimborso anticipato delle obbligazioni e alle garanzie concesse all'atto della emissione. È parso peraltro che tale sistema costituisse in definitiva un vantaggio per gli stessi obbligazionisti, per la considerazione che la tempestiva modificazione delle condizioni del prestito può essere in determinati casi il mezzo migliore per assicurare ai portatori delle obbligazioni la realizzazione del loro credito. Un piano di ammortamento congegnato inizialmente in base a prospettive troppo ottimistiche, un saggio di interesse troppo elevato, una garanzia reale che impedisca la conveniente alienazione di un immobile possono infatti costituire altrettante ragioni di irreparabile pregiudizio per la società emittente, e rappresentare di conseguenza per gli obbligazionisti un pericolo ben più grave del danno molte volte assai relativo che ad essi potrà derivare da una consapevole limitazione dei loro diritti. D'altra parte l'applicazione all'assemblea degli obbligazionisti delle norme relative all'assemblea straordinaria degli azionisti (art. 2415) è una garanzia sufficiente per eliminare la preoccupazione di deliberazioni che non rispondano al reale interesse di tutti i portatori di obbligazioni, tanto più se si considera che a ciascuno di questi è riconosciuto il diritto (art. 2416) di impugnare le deliberazioni stesse che non siano prese in conformità della legge. È poi appena il caso di rilevare che l'organizzazione data alla categoria degli obbligazionisti non è di ostacolo alle azioni individuali che ciascuno di essi intenda proporre contro la società, semprechè, s'intende, l'azione non sia incompatibile con le deliberazioni validamente prese dall'assemblea degli obbligazionisti stessi (art. 2419). Per quanto infine concerne il rappresentante dei portatori di obbligazioni, che può essere scelto anche fuori della cerchia degli obbligazionisti, se ne sono determinati esattamente i doveri e i diritti, fra i quali ultimi merita speciale richiamo quello di assistere all'assemblea degli azionisti, e gli si è inoltre attribuita la rappresentanza processuale attiva e passiva degli obbligazionisti stessi anche nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa della società debitrice (art. 2418). Dei libri sociali e del bilancio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 987