Art. 21 fallimento — Revoca della dichiarazione di fallimento
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 21 della legge fallimentare - nella parte in cui, nel caso di sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, pone le spese della procedura e il compenso al curatore a carico di chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa col suo comportamento - è in contrasto con l'art. 3 Cost., per la deroga ingiustificatamente apportata al principio secondo il quale, nel processo civile, l'obbligo di rifusione delle spese va collegato alla soccombenza e alla correlativa responsabilità per aver reso necessario, col proprio comportamento, l'intervento dell'organo giurisdizionale.
Art. 21 fallimento
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 21, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui - nel caso in cui il fallimento venga revocato con sentenza passata in giudicato nella quale non sia individuato colui che con il suo comportamento abbia dato causa alla declaratoria di insolvenza - non prevede che le spese di procedura e il compenso al curatore (liquidate dal Tribunale, nella specie, in misura inferiore all'entità dell'attivo acquisito), siano pagati mediante prelievo su quest'ultimo, prima della sua restituzione all'avente diritto. Con la richiesta di intervento additivo formulata dal giudice 'a quò, si tende infatti a riportare la disposizione censurata all'assetto preesistente alla sentenza - di dichiarazione di illegittimità costituzionale, 'in parte qua', dell'art. 21, terzo comma, della legge fallimentare n. 46 del 1975, e dunque ad effettuare una sorta di sindacato di merito su questa decisione, in contrasto con il principio di non impugnabilità delle pronunce del giudice delle leggi, risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost., e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - V. S. n. 46/1975 (già citata nel testo). Sul principio della non impugnabilità delle pronunce della Corte costituzionale, cfr., inoltre, S. n. 29/1998, nonché O. nn. 220/1998, 7/1991; 27/1990, 93/1990 e 203/1990. V. anche la seguente massima B. red.: S. Pomodoro
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.
La mancata previsione che il compenso del curatore fallimentare, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilità per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario, non viola l'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, rispetto al perito nel processo penale, perché l'accettazione della nomina di curatore fallimentare non è rivestita del carattere di obbligatorietà che proviene alla nomina del perito dall'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen.; ne' l'art. 23, perché la legalità della imposizione di prestazioni patrimoniali non vuol significare onerosità della prestazione stessa e divieto di uffici gratuiti; ne', infine, il successivo art. 36, primo comma, perché il curatore del fallimento non può essere qualificato lavoratore nel senso assegnato a tale termine in detta norma. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilità per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario).
Art. 91 fallimento · Art. 23 fallimento · Art. 36 fallimento · Art. 21 fallimento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2002 al 17 luglio 2006. 51 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: Se la sentenza dichiarativa di fallimento e' revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 30 MAGGIO 2002aggiunto: LGS. 9 GENNAIO 2006, N. tolto: 115. aggiunto: 5
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art21 · fonte del testo
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