La mancata indicazione sia del tipo di reato di cui il contribuente, successivamente dichiarato fallito, è chiamato a rispondere, che dell'epoca cui si riferiscono i fatti allo stesso addebitati non consente alla Corte di apprezzare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge fallimentare, nella parte in cui non riconosce al fallito capacità processuale in ordine alla proposizione del ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate, in quanto la pregiudiziale tributaria, per effetto dell'intervenuta abrogazione (ex art. 13, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) delle norme che la prevedevano, non opera più per i reati commessi successivamente al 1 gennaio 1983, mentre per quelli commessi in epoca antecedente ha un'applicabilità ridotta in virtù delle numerose declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113, secondo comma, Cost.). - Sulla pregiudiziale tributaria, v. S. nn. 5/1993, 258/1991, 2/1989, 247/1983, 89/1982, 88/1982.
Art. 43 fallimento · Art. 24 fallimento · Art. 113 fallimento · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale