Corte costituzionale

Ordinanza n. 676/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo

comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi"), degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e dell'art.

43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa"), promosso con ordinanza emessa

il 9 luglio 1987 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento

penale a carico di Antonetti Pasquale, iscritta al n. 539 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa

il 9 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale degli

artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16

marzo 1942, n. 267, "in quanto non prevedono espressamente l'obbligo

della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento

dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del

fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo".

Considerato che identico incidente di costituzionalità, già

sollevato negli stessi termini e con stessa motivazione dal medesimo

giudice a quo (atto di rimessione in data 16 marzo 1987) è stato da

questa Corte dichiarato manifestamente inammissibile con ordinanza n.

454 del 1987;

che non sussistono elementi o circostanze nuove tali da indurre

a modificare la precedente statuizione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità la questione di legittimità

costituzionale degli artt, 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma,

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi"), 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso

tributario") e 43, r.d.

16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 24,

secondo comma, e 27 Cost., dalla Corte d'appello di Firenze con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:676 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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