Legge fallimentare

Art. 42 fallimento — Beni del fallito

La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. ((Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.))

Testo vigente dal 17 luglio 2006

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 248/2014

    Questione inammissibile
    31 ottobre 2014

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che, per i terzi in buona fede, gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producano dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, anziché dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di iscrizione nel registro delle imprese del medesimo provvedimento. Innanzitutto, la questione risulta ancipite, cioè proposta in termini di alternatività irrisolta, poiché il rimettente ha chiesto di rimuovere la denunciata illegittimità della disposizione censurata attraverso due distinte modalità di intervento sul testo normativo senza optare per l'una ovvero per l'altra, ponendole entrambe sullo stesso piano e indicandole come alternative tra loro. Inoltre, il regime di pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione coatta consente di ipotizzare, in ordine alla decorrenza dei suoi effetti rispetto ai terzi, diverse soluzioni, tutte praticabili perché non costituzionalmente obbligate, sicché il richiesto intervento manipolativo appare creativo ed eccedente i poteri del giudice costituzionale, implicando scelte affidate alle valutazioni del legislatore. Infine, il silenzio serbato dall'ordinanza di rimessione su taluni aspetti problematici - riguardanti il campo di applicazione dell'evocato tertium comparationis (l'art. 16 della legge fallimentare secondo cui gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono per i terzi dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese) ed il corretto inquadramento dell'oggetto del giudizio a quo (costituito da un pagamento effettuato ad un creditore dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta) - si riverbera in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, stante l'impossibilità per la Corte di scegliere tra le distinte soluzioni prospettate dal rimettente, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 198/2014 e 87/2013; ordinanza n. 176/2013. - Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni invocanti una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata in materia riservata alle scelte del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 87/2013; ordinanze nn. 176/2013 e 156/2013. - Sulla ratio dell'inefficacia nei confronti dei creditori dei pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento (art. 44 della legge fallimentare), da individuarsi nell'esigenza di garantire un'efficace e diretta tutela della massa dei creditori, v. la citata sentenza n. 234/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 200 fallimento · Art. 42 fallimento · Art. 44 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 228/1995

    Questione infondata
    6 giugno 1995

    Le disposizioni degli artt. 44 e 42 della legge fallimentare, secondo le quali, gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo la pubblicazione (attraverso il deposito in Cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci rispetto ai creditori, anche se posti in essere prima dell'affissione della sentenza ai sensi dell'art. 17 stessa legge, e senza che rilevi l'eventuale buona fede dei terzi, non riguardano i profili processuali dell'esecuzione concorsuale, ma la dimensione temporale degli effetti sostanziali del fallimento. Non se ne può dunque contestare la legittimità costituzionale - come nella specie dal giudice 'a quò - facendo richiamo all'art. 24 Cost., non venendo nel caso in gioco l'esercizio della tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, 44 e 17 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 110/1995, O. n. 32/1995 e S. n. 47/1995, citate dalla difesa di parte ma non riferibili alla questione in quanto le prime due attengono ad aspetti processuali della disciplina fallimentare e la terza a giudizio in cui la censura di violazione del diritto di difesa risultava assorbita. red.: S. Pomodoro

    Art. 24 cost. · Art. 42 fallimento · Art. 44 fallimento · Art. 17 fallimento

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  • Ordinanza n. 116/1983

    Questione inammissibile
    28 aprile 1983

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con l'ordinanza indicata in epigrafe; b) dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale…

    Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 43 fallimento · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 45 parole aggiunte.

… il fallimento, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. aggiunto: Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art42 · fonte del testo

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