Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1972

Altra decisione · depositata il 21/12/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 e norme

connesse del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 (testo unico delle leggi sui

servizi della riscossione delle imposte dirette); degli artt. 206, 209,

terzo comma, e norme connesse del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo

unico delle leggi sulle imposte dirette); degli artt. 31, 35, 43 e

norme connesse del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),

promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1970 dal pretore di Tivoli

nel procedimento civile vertente tra Del Fante Massimo e l'Esattoria

comunale di Guidonia, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2

settembre 1970.

Visti gli atti di costituzione di Del Fante Massimo e

dell'Esattoria comunale di Guidonia, nonché l'atto d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Dario Di Gravio, per il Del Fante, gli avvocati Arturo

Carlo Jemolo, Leopoldo e Augusto Ermetes, per l'Esattoria, ed il vice

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 aprile 1970, pronunciata nel

giudizio vertente tra Massimo Del Fante e l'Esattoria comunale di

Guidonia, il pretore di Tivoli ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56 e norme connesse del testo

unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette,

approvato con d.P.R. 13 maggio 1963, n. 858, "sull'aggio esattoriale a

carico dei contribuenti", in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della

Costituzione; dell'art. 209, comma terzo, e norme connesse, del testo

unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, "secondo cui nei procedimenti di esecuzione in

materia di imposte dirette, i soggetti indicati dal primo comma

dell'articolo 208, che si ritengano lesi dall'esecuzione esattoriale,

possono agire contro l'esattore, dopo il compimento dell'esecuzione

stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni", in riferimento agli

artt. 24 e 113 della Costituzione; e dell'art. 43 e norme connesse del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), che "impongono al fallito limitazioni alla

capacità di agire e la trasferiscono al curatore, organo non

imparziale nei confronti del fallito medesimo", dell'art. 31 della

stessa legge "nella parte in cui subordina il libero esercizio della

difesa del fallito, spettante al curatore, all'autorizzazione del

giudice delegato"; e dell'art. 35 della stessa legge "nella parte in

cui non ammette gravame contro il decreto del tribunale per gli atti di

cui al primo comma dello stesso articolo, di valore indeterminato o

superiore a lire 200.000", nonché dell'art. 206 del citato t.u. delle

leggi sulle imposte dirette che "consente l'espropriazione coattiva dei

beni, compresi nel fallimento, contro il fallito e non anche verso o

contro il curatore, unico e necessario contraddittore in rappresentanza

o in sostituzione del fallito e della massa dei creditori", in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che Massimo Del Fante, premesso di essere stato, in

proprio e quale amministratore e socio della S.n.c. "Del Fante Massimo

e Figli", ammesso dal tribunale di Avezzano alla procedura di

concordato preventivo; di essere stato, successivamente, dichiarato

fallito prima dal tribunale di Roma e poi da quello di Avezzano, e di

avere proposto, avverso entrambe le sentenze di fallimento, regolamento

di competenza; e ritenuto che, per l'espresso dettato dell'art. 48

c.p.c., le procedure fallimentari dovevano considerarsi sospese e che

pertanto vigeva nei suoi confronti l'art. 168 del citato r.d. n. 267

del 1942, che dalla data di presentazione del ricorso per l'ammissione

alla procedura di concordato preventivo vieta ai creditori per titolo o

causa anteriore al decreto di ammissione, di iniziare o proseguire

azioni esecutive sul patrimonio del debitore; ha, con il ricorso

introduttivo del giudizio davanti al pretore di Tivoli, chiesto

l'interruzione o la sospensione, a sensi del detto art. 168, di due

procedure esecutive promosse contro di lui dall'Esattoria comunale di

Guidonia ed ha eccepito l'illegittimità costituzionale delle norme

sopra ricordate;

che l'Esattoria procedente, dal canto suo, ha chiesto il rigetto

dell'istanza, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del

giudice ordinario in base agli artt. 208 e 209 del citato d.P.R. n. 645

del 1958, che negano al contribuente e ad altri soggetti l'esercizio

delle azioni di opposizione di cui agli artt. 615-618 del codice di

procedura civile;

che il pretore di Tivoli ha concesso con decreto la chiesta

sospensione, ma successivamente con ordinanza ha revocato il

provvedimento "per il dubbio che, allo stato, essendo il debitore

fallito, non ricorrerebbero i presupposti" voluti dal citato art. 168;

che, con l'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, il

pretore ha ritenuto che nel giudizio davanti a lui pendente non era

stata proposta un'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c.,

né si controverteva sull'esistenza o meno del debito d'imposta, ma che

dal Del Fante era stata chiesta, in base all'art. 168 del r.d. n. 267

del 1942, l'interruzione o sospensione delle dette procedure esecutive

esattoriali ed era stata eccepita l'illegittimità costituzionale delle

sopra indicate norme, ed ha osservato, a quest'ultimo proposito, che la

rilevanza delle relative questioni, nel giudizio come sopra delineato,

"non poteva essere contestata sotto il profilo della preliminare

delibazione";

che il pretore, in tal modo, si è limitato ad affermare che le

sollevate questioni fossero rilevanti, senza accertare la sussistenza,

nel caso sottoposto al suo giudizio, degli elementi di rilevanza in

relazione alle specifiche domande ed eccezioni delle parti, e senza

fornire alcuna motivazione circa le ragioni per le quali ha ritenuto

che il giudizio non potesse essere definito indipendentemente dalla

risoluzione delle questioni nei termini in cui esse venivano sollevate;

che, d'altra parte, il pretore non ha operato una sufficiente

individuazione ed indicazione dell'oggetto del giudizio e delle

posizioni giuridiche sostanziali e processuali delle parti, ed anzi,

attraverso la prospettazione delle questioni, denuncia di non avere, a

quel riguardo e allo stato, neppure un univoco orientamento, giacché,

da un lato, ha sollevato la questione concernente l'art. 56 e norme

connesse del t.u. della legge sui servizi di riscossione delle imposte

dirette, in un giudizio in cui, a suo stesso avviso, non era stato

contestato il diritto dell'Esattoria a procedere all'esecuzione forzata

e non si controverteva sul debito d'imposta (per cui per quella

questione si sarebbe potuto constatare l'assoluto difetto di

rilevanza), e dall'altro lato, a proposito di norme del t.u. sulle

imposte dirette e della legge fallimentare, la cui applicabilità alla

specie non avrebbe potuto non presupporre nel ricorrente la qualità di

imprenditore commerciale fallito, il pretore ha prospettato dubbi di

legittimità costituzionale in un giudizio in cui da parte del

ricorrente era stato invocato il riconoscimento della propria posizione

di ammesso alla procedura di concordato preventivo, con la conseguente

applicazione del ripetuto articolo 168 della legge fallimentare;

che, a cagione di codesti vizi dell'ordinanza, a questa Corte non

è dato di procedere, sulla scorta degli atti di causa, al controllo

dell'asserita pregiudizialità della risoluzione delle sollevate

questioni, e si rende, invece, necessario l'esame da parte del pretore

di Tivoli della specifica rilevanza nel processo a quo delle singole

questioni sottoposte al giudizio di questa Corte;

che, pertanto, ricorrono le condizioni perché vengano restituiti

gli atti al giudice a guo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Tivoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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