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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982
Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994
- Aggiornato al
- 19 dicembre 1994
- Articoli
- 320
- Versioni storiche
- 461
- Art. 201scientifici per elaborare la normativa pertinente Alla luce delle informazioni e dei dati…
- Art. 202tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo Gli Stati, agendo direttamente o…
- Art. 203preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo Al fine di prevenire, ridurre e…
- Art. 204dei rischi o degli effetti dell'inquinamento 1. Gli Stati si impegnano, per quanto e'…
- Art. 205di rapporti Gli Stati pubblicano rapporti dei risultati ottenuti, conformemente…
- Art. 206degli effetti potenziali delle attivita' Quando gli Stati hanno motivi fondati per temere…
- Art. 207da fonti terrestri 1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e…
- Art. 208provocato da attivita' relative al fondo marino soggette alla giurisdizione nazionale 1…
- Art. 209da attivita' condotte nell'Area 1. Vengono stabilite norme, regolamenti e procedure…
- Art. 210da immissione 1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tenere…
- Art. 211provocato da navi 1. Gli Stati, agendo tramite le competenti organizzazioni…
- Art. 212di origine atmosferica o transatmosferica 1. Gli Stati, al fine di prevenire, ridurre e…
- Art. 213della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre. Gli Stati assicurano…
- Art. 214della normativa relativa all'inquinamento derivato da attivita' connesse con il fondo del…
- Art. 215della normativa internazionale relativa all'inquinamento derivato da attivita' condotte…
- Art. 216della normativa relativa all'inquinamento da immissione 1. Le leggi e regolamenti emanati…
- Art. 217della normativa da parte degli Stati di bandiera 1. Gli Stati assicurano che le navi che…
- Art. 218della normativa da parte dello Stato del porto 1. Quando una nave si trova…
- Art. 219di controllo delle condizioni di navigabilita' delle navi al fine di evitare inquinamento…
- Art. 220della normativa da parte dello Stato costiero 1. Quando una nave si trova volontariamente…
- Art. 221atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare 1. Nessuna disposizione della…
- Art. 222della normativa relativa all'inquinamento atmosferico o transatmosferico Entro lo spazio…
- Art. 223atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti Nel corso di procedimenti iniziati in…
- Art. 224dei poteri di polizia I poteri di polizia contro navi straniere conformemente alla…
- Art. 225di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia Nell'esercizio dei…
- Art. 226su navi straniere 1. a) Gli Stati non trattengono le navi piu' a lungo…
- Art. 227di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere Nell'esercitare i loro diritti e…
- Art. 228dei procedimenti e limiti dell'apertura degli stessi 1. Il procedimento iniziato da uno…
- Art. 229di procedimenti civili Nessuna disposizione della presente Convenzione limita il diritto…
- Art. 230pecuniarie e rispetto dei diritti riconosciuti all'accusato 1. Solo pene pecuniarie…
- Art. 231allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati Gli Stati notificano prontamente…
- Art. 232' degli Stati derivanti dalle misure di applicazione Gli Stati sono responsabili di danni…
- Art. 233relative agli stretti usati per la navigazione internazionale Nessuna disposizione delle…
- Art. 234coperte dai ghiacci Gli Stati costieri hanno il diritto di adottare e applicare leggi e…
- Art. 235' 1. Gli Stati sono responsabili dell'adempimento dei propri obblighi internazionali in…
- Art. 236' sovrana Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e…
- Art. 237derivati da altre convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente…
- Art. 238di condurre ricerca scientifica marina Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro…
- Art. 239alla ricerca scientifica marina Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali…
- Art. 240Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina Nel…
- Art. 241riconoscimento delle attivita' di ricerca scientifica marina come fondamento giuridico di…
- Art. 242alla cooperazione internazionale 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni…
- Art. 243di condizioni favorevoli Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali…
- Art. 244e diffusione di informazioni e conoscenze 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni…
- Art. 245scientifica marina nel mare territoriale Gli Stati costieri, nell'esercizio delle proprie…
- Art. 246scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale 1. Gli…
- Art. 247di ricerca scientifica marina intrapresi dalle organizzazioni internazionali o sotto i…
- Art. 248di fornire informazioni allo Stato costiero Gli Stati e le competenti organizzazioni…
- Art. 249di assolvere certe condizioni 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali…
- Art. 250relative ai progetti di ricerca scientifica marina Le comunicazioni relative ai progetti…
- Art. 251e direttive generali Gli Stati si prefiggono di promuovere, attraverso le competenti…
- Art. 252tacito Gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali possono dare avvio a un…
- Art. 253o cessazione delle attivita' di ricerca scientifica marina 1. Lo Stato costiero ha il…
- Art. 254degli stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati 1. Gli Stati e le…
- Art. 255intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da…
- Art. 256scientifica marina nell'Area Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione…
- Art. 257scientifica marina nella colonna d'acqua al di la' della zona economica esclusiva Tutti…
- Art. 258in opera e utilizzo La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni e…
- Art. 259giuridico Le installazioni o le apparecchiature cui si fa riferimento nella presente…
- Art. 260di sicurezza Si possono creare zone di sicurezza di larghezza ragionevole non superiore a…
- Art. 261di non creare ostacoli alla navigazione internazionale La messa in opera e l'utilizzo di…
- Art. 262d'identificazione e mezzi di segnalazione Le installazioni o le attrezzature menzionate…
- Art. 263' 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali hanno la responsabilita' di…
- Art. 264delle controversie Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle…
- Art. 265provvisorie In attesa della soluzione di una controversia conformemente alla Parte XV…
- Art. 266allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina 1. Gli Stati, agendo direttamente o…
- Art. 267di interessi legittimi Gli Stati, nel promuovere la cooperazione in applicazione…
- Art. 268fondamentali Gli Stati, direttamente o tramite le competenti organizzazioni…
- Art. 269atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui…
- Art. 270e mezzi di cooperazione internazionale La cooperazione internazionale per lo sviluppo e…
- Art. 271, criteri e norme Gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni…
- Art. 272di programmi internazionali Nel campo del trasferimento di tecnologia marina, gli Stati…
- Art. 273con le organizzazioni internazionali e con l'Autorita' Gli Stati cooperano attivamente…
- Art. 274dell'Autorita' Subordinatamente a tutti gli interessi legittimi, ivi inclusi tra l'altro…
- Art. 275di centri nazionali 1. Gli Stati, operando direttamente o attraverso le competenti…
- Art. 276di centri regionali 1. Gli Stati coordinano il proprio intervento con quello delle…
- Art. 277dei centri regionali Le funzioni di tali centri regionali includono tra l'altro: a)…
- Art. 278tra organizzazioni internazionali Le organizzazioni internazionali competenti cui si fa…
- Art. 279di soluzione delle controversie con mezzi pacifici Gli Stati contraenti devono giungere…
- Art. 280delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti Nessuna disposizione…
- Art. 281da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti 1. Se gli…
- Art. 282risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali Se gli Stati contraenti che sono…
- Art. 283degli scambi di vedute 1. Quando tra gli Stati contraenti sorge una controversia relativa…
- Art. 284Uno Stato contraente, che e' parte in una controversia relativa all'interpretazione od…
- Art. 285della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte Xl. La presente…
- Art. 286delle procedure di cui alla presente Sezione Salvo quanto previsto alla Sezione 3…
- Art. 287della procedura 1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente…
- Art. 288Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287 e' competente a conoscere di qualsiasi…
- Art. 289In qualsiasi controversia che comporti questioni scientifiche o tecniche, una corte od un…
- Art. 290cautelari 1. Se una controversia e' stata debitamente sottoposta ad una corte od un…
- Art. 291Tutte le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono…
- Art. 292rilascio della nave e dell'equipaggio 1. Quando le autorita' di uno Stato contraente…
- Art. 293applicabile 1. Una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione…
- Art. 294preliminari 1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287, cui sia presentata una…
- Art. 295dei ricorsi interni Qualsiasi controversia tra Stati contraenti relativa…
- Art. 296definitivo e obbligatorieta' delle decisioni 1. Qualsiasi decisione resa da una corte od…
- Art. 297all'applicabilita' della Sezione 2 1. Le controversie relative all'interpretazione od…
- Art. 298facoltative all'applicabilita' della sezione 2 1. Al momento della firma della ratifica o…
- Art. 299delle parti di accordarsi sulla procedura 1. Una controversia esclusa ai sensi…
- Art. 300Buona fede e abuso di diritto Gli Stati contraenti devono adempiere in buona fede gli…
- Art. 301pacifici dei mari Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in…
- Art. 302delle informazioni Senza pregiudizio del diritto di ciascuno Stato contraente di fare…
- Art. 303archeologici e storici scoperti in mare 1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli…
- Art. 304' in caso di danni Le disposizioni della presente Convenzione sulla responsabilita' per…
- Art. 305La presente Convenzione e' aperta alla firma: a) di tutti gli Stati; b) della Namibia…
- Art. 306e conferma formale La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica degli Stati e…
- Art. 307La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati e degli altri soggetti di cui…
- Art. 308in vigore 1. La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data del deposito del…
- Art. 309ed eccezioni Non possono essere apposte riserve od eccezioni alla presente Convenzione…
- Art. 310L'articolo 3O9 non vieta ad uno Stato, nel momento in cui firma, ratifica od aderisce…
- Art. 311con altre convenzioni ed accordi internazionali 1. La presente Convenzione prevale, tra…
- Art. 312Al termine di un periodo di 1O anni a partire dalla data di entrata in vigore della…
- Art. 313con procedura semplificata 1. Uno Stato contraente puo' proporre, con comunicazione…
- Art. 314alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti esclusivamente le attivita'…
- Art. 315, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti 1. Gli emendamenti della…
- Art. 316in vigore degli emendamenti 1. Gli emendamenti alla presente Convenzione, fatta eccezione…
- Art. 317Uno Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione, mediante notifica scritta…
- Art. 318degli allegati Gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione e, salvo…
- Art. 319Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il depositario della presente Convenzione e…
- Art. 320autentici L'originale della presente Convenzione, del quale i testi in arabo, cinese…
