degli stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che hanno presentato a uno Stato costiero un progetto di ricerca scientifica marina secondo l'articolo 246, 3, comunicano tale intenzione agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati e informano lo Stato costiero di avere avvertito questi ultimi. 2. Quando lo Stato costiero interessato ha dato il proprio consenso al progetto di ricerca scientifica marina ad esso sottoposto, conformemente all'articolo 246 e alle altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione, gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali intenzionate a intraprendere il progetto forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati, dietro loro richiesta e se opportuno, le informazioni pertinenti conformemente agli articoli 248 e 249, 1, f). 3. Agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati di cui sopra viene data su richiesta l'opportunita' di partecipare, ogni qualvolta e' possibile, a tale progetto di ricerca scientifica marina per mezzo di esperti qualificati da essi nominati e non ricusati dallo Stato costiero, alle condizioni previste dal progetto e concordate, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, dallo Stato costiero interessato insieme con lo Stato o le competenti organizzazioni internazionali che intendono eseguire la ricerca scientifica marina. 4. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali menzionate al numero 1 forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati su citati, dietro loro richiesta, le informazioni e l'assistenza descritta all'articolo 249, 1, d), fatte salve le disposizioni dell'articolo 249, 2.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art254 · fonte del testo

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