di controllo delle condizioni di navigabilita' delle navi al fine di evitare inquinamento Alle condizioni della sezione 7, gli Stati che, su richiesta altrui o di propria iniziativa, abbiano accertato che una nave in uno dei loro porti o presso una delle loro installazioni per l'ormeggio al largo della costa, stia violando le pertinenti norme e regole internazionali in materia di navigabilita' delle navi, dalla quale puo' derivare un danno all'ambiente marino, adottano misure amministrative, per quanto possibile, per impedire alla nave di navigare. Tali Stati consentono alla nave di procedere solo fino al piu' vicino idoneo cantiere di riparazione e, rimosse le cause della violazione, permettono alla nave di riprendere il mare senza indugi.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art219 · fonte del testo

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