delle parti di accordarsi sulla procedura 1. Una controversia esclusa ai sensi dell'articolo 297 od a seguito di una dichiarazione effettuata conformemente all'articolo 298, dalle procedure di soluzione delle controversie previste nella Sezione 2, puo' essere sottoposta a tali procedure soltanto mediante accordo tra le parti della controversia. 2. Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica il diritto delle parti della controversia di accordarsi su un'altra procedura di soluzione di tale controversia o di raggiungere una soluzione in via amichevole.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art299 · fonte del testo

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