su navi straniere 1. a) Gli Stati non trattengono le navi piu' a lungo dell'indispensabile ai fini delle indagini previste agli articoli 216, 218 e 220. Qualunque ispezione a bordo di navi straniere deve essere circoscritta all'esame dei certificati, registri e altri documenti che le navi sono tenute ad avere a bordo in virtu' delle regole e norme internazionali generalmente accettate, o documenti similari. Ulteriori ispezioni sulla nave possono essere disposte solo dopo tale esame e solo quando:

  • i)esistono fondati motivi per ritenere che le condizioni della nave o delle sue strumentazioni nella sostanza non corrispondono alla descrizione riportata sui documenti;
  • ii)il contenuto di tali documenti non e' sufficiente a confermare o verificare una presunta violazione; oppure
  • iii)la nave non e' munita di certificati e documenti validi.
  • b)Se le indagini consentono di accertare una violazione delle leggi e regolamenti o delle regole e norme internazionali intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, il rilascio della nave deve essere immediato dopo che siano state esperite formalita' ragionevoli quali il deposito di una cauzione o altra adeguata garanzia finanziaria.
  • c)Senza pregiudizio delle pertinenti regole e norme internazionali in materia di navigabilita' delle navi, il rilascio di una nave, quando dovesse comportare un rischio eccessivo a carico dell'ambiente marino, puo' essere rifiutato o subordinato alla condizione che la nave si diriga al piu' vicino e idoneo cantiere di riparazioni. Quando il rilascio e' stato rifiutato o subordinato a qualche condizione, lo Stato di bandiera della nave deve essere prontamente informato e puo' chiedere il rilascio conformemente alla Parte XV. 2. Gli Stati cooperano alla definizione di procedure atte ad evitare ispezioni superflue a bordo di navi in mare.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art226 · fonte del testo

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