alla cooperazione internazionale 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, conformemente al principio del rispetto della sovranita' e della giurisdizione e sulla base della reciprocita' dei vantaggi, promuovono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina a fini pacifici. 2. In questo contesto e senza pregiudizio dei diritti e obblighi degli Stati ai sensi della presente Convenzione, uno Stato, agendo in applicazione della presente Parte, fornisce ad altri Stati, per quanto e' opportuno, ragionevoli possibilita' di ottenere da esso stesso o tramite la sua collaborazione, le informazioni necessarie a prevenire e tenere sotto controllo gli effetti nocivi alla salute e alla sicurezza delle persone e all'ambiente marino.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art242 · fonte del testo

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