e diffusione di informazioni e conoscenze 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali pubblicano e diffondono, conformemente alla presente Convenzione, attraverso i canali appropriati, informazioni sui principali programmi previsti e sui loro obiettivi, nonche' le conoscenze scaturite dalla ricerca scientifica marina. 2. A questo fine gli Stati, sia a titolo individuale sia in collaborazione con gli altri Stati e con le competenti organizzazioni internazionali, promuovono attivamente la diffusione di dati e informazioni scientifiche e il trasferimento di conoscenze derivate dalla ricerca scientifica marina, specialmente verso i Paesi in via di sviluppo, nonche' il potenziamento delle autonome capacita' di ricerca scientifica marina di questi ultimi attraverso, tra l'altro, adeguati programmi di istruzione e formazione del loro personale tecnico e scientifico.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art244 · fonte del testo

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