scientifici per elaborare la normativa pertinente Alla luce delle informazioni e dei dati ricevuti conformemente all'articolo 200, gli Stati cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per definire criteri scientifici idonei alla formulazione ed elaborazione di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art201 · fonte del testo

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