in vigore degli emendamenti 1. Gli emendamenti alla presente Convenzione, fatta eccezione per quelli previsti al numero 5, entrano in vigore per gli Stati contraenti, che li hanno ratificati o vi hanno aderito, il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di due terzi degli Stati contraenti o di 60 Stati contraenti, a seconda di quale dei due numeri sia il maggiore. Tali emendamenti non incidono ne' sul godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti ne' sull'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente Convenzione. 2. Un emendamento puo' prevedere che la sua entrata in vigore richieda un numero di ratifiche o di adesioni piu' alto di quello richiesto dal presente articolo. 3. Per ciascuno Stato contraente che ha ratificato o ha aderito ad un emendamento previsto al numero 1, dopo il deposito del richiesto numero di strumenti di ratifica o di adesione, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. 4. Ogni Stato che diviene contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento, conformemente al numero 1, deve essere considerato, salvo manifestazione di una diversa volonta' da parte di tale Stato, come:

  • a)contraente della presente Convenzione cosi' emendata; e
  • b)contraente della Convenzione non emendata nei confronti degli Stati contraenti non vincolati dall'emendamento. 5. Gli emendamenti riguardanti esclusivamente le attivita' esercitate nell'Area e gli emendamenti all'Allegato VI entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti un anno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione da parte di tre quarti degli Stati contraenti. 6. Ogni Stato che diventa contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente al numero 5, e' considerato contraente della presente Convenzione cosi' emendata.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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