in vigore 1. La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data del deposito del sessantesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica o adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, fatto salvo il numero 1. 3. L'Assemblea dell'Autorita' si riunisce alla data di entrata in vigore della presente Convenzione ed elegge il Consiglio della Autorita'. Il primo Consiglio e' costituito in modo compatibile con gli scopi indicati nell'articolo 161, se le disposizioni di tale articolo non possono essere strettamente applicate. 4. Le norme, i regolamenti e le procedure elaborati dalla Commissione preparatoria si applicano provvisoriamente in attesa che vengano ufficialmente adottati dall'Autorita' conformemente alla parte XI. 5. L'Autorita' ed i suoi organi operano conformemente alla risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativa agli investimenti preparatori, ed alle decisioni adottate dalla Commissione preparatoria in applicazione di tale risoluzione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art308 · fonte del testo

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