Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina Nel condurre la ricerca scientifica marina si applicano i seguenti principi:

  • a)la ricerca scientifica marina e' condotta esclusivamente a fini pacifici;
  • b)la ricerca scientifica marina e' condotta con appropriati metodi scientifici e mezzi compatibili con la presente Convenzione;
  • c)la ricerca scientifica marina non deve interferire in modo ingiustificato con gli altri usi legittimi del mare compatibili con la presente Convenzione e viene debitamente tenuta in considerazione durante tali usi;
  • d)la ricerca scientifica marina e' condotta nel rispetto di tutti i pertinenti regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla protezione e preservazione dell'ambiente marino.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art240 · fonte del testo

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