tacito Gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali possono dare avvio a un progetto di ricerca scientifica marina allo scadere di sei mesi dalla data in cui le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 248 sono state fornite allo Stato costiero, a meno che entro quattro mesi dalla data di ricezione di tali informazioni lo Stato costiero non abbia comunicato allo Stato o all'organizzazione che conduce la ricerca che:

  • a)rifiuta il suo consenso, ai sensi dell'articolo 246; oppure
  • b)le informazioni fornite dallo Stato o dalla competente organizzazione internazionale in merito alla natura e agli scopi del progetto siano difformi dai fatti evidenti; oppure
  • c)richiede un supplemento di informazioni circa le condizioni e le notizie fornite conformemente agli articoli 248 e 249; oppure
  • d)siano rimasti in sospeso obblighi derivanti da un precedente progetto di ricerca scientifica marina eseguito da quello Stato o da quella organizzazione, relativi alle condizioni stabilite all'articolo 249.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art252 · fonte del testo

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