della normativa da parte dello Stato del porto 1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo puo' aprire un'inchiesta e, quando gli elementi di prova lo giustificano, puo' iniziare un procedimento in relazione a qualunque scarico riversato da quella nave al di fuori delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato stesso, in violazione delle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale. 2. Nessun procedimento viene iniziato ai sensi del numero 1 in relazione agli scarichi riversati nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva di un altro Stato, se non su richiesta di quest'ultimo, dello Stato di bandiera o di uno Stato che e' stato o rischia di essere danneggiato dallo scarico illecito, o nel caso che tale violazione abbia causato o possa causare l'inquinamento delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato che inizia il procedimento. 3. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo soddisfa, per quanto possibile, la richiesta di un qualunque altro Stato affinche' venga aperta un'inchiesta in relazione a scarichi effettuati in violazione delle norme di cui al numero 1, che si ritiene siano accaduti, abbiano causato o minacciato di causare danni nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva dello Stato che ha avanzato la richiesta. Allo stesso modo lo Stato del porto deve dare seguito, per quanto possibile, alla richiesta dello Stato di bandiera che venga aperta un'inchiesta in merito alla violazione, indipendentemente da dove questa si sia verificata. 4. Gli atti dell'inchiesta condotta dallo Stato del porto in virtu' del presente articolo vengono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera o allo Stato costiero. Qualunque procedimento iniziato dallo Stato del porto sulla base di tale inchiesta puo' essere sospeso, alle condizioni della sezione 7, su richiesta dello Stato costiero quando la violazione si e' verificata nelle sue acque interne, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva. In questo caso gli elementi di prova e gli atti del procedimento, nonche' eventuali cauzioni o altre forme di garanzia finanziaria depositate presso le autorita' dello Stato del porto, vengono trasmesse allo Stato costiero. Tale invio preclude la prosecuzione del procedimento nello Stato del porto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art218 · fonte del testo

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