o cessazione delle attivita' di ricerca scientifica marina 1. Lo Stato costiero ha il diritto di esigere la sospensione di qualsiasi attivita' di ricerca scientifica marina in atto nella sua zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale se:

  • a)le attivita' di ricerca non vengono condotte conformemente alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 248, sulla base delle quali lo Stato costiero ha dato il proprio consenso; oppure
  • b)lo Stato o la competente organizzazione internazionale che conducono la ricerca non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 249 relative ai diritti dello Stato costiero in merito al progetto di ricerca scientifica marina. 2. Lo stato costiero ha il diritto di esigere la cessazione di ogni attivita' di ricerca scientifica marina in caso di qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 248, che equivalga a modificare sensibilmente il progetto o le attivita' di ricerca. 3. Lo stato costiero puo' altresi' esigere la cessazione delle attivita' di ricerca scientifica marina se una qualsiasi delle situazioni contemplate al numero 1 non viene rettificata in tempi ragionevoli. 4. Quando lo Stato costiero ha notificato la propria decisione di ordinare tale sospensione o cessazione, gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali precedentemente autorizzati a svolgere attivita' di ricerca scientifica marina debbono interrompere le attivita' che sono oggetto della notifica. 5. L'ingiunzione di sospensione conformemente al numero 1 deve essere annullata dallo Stato costiero e le attivita' di ricerca scientifica marina possono proseguire dopo che lo Stato o la competente organizzazione internazionale interessati abbiano soddisfatto le condizioni previste agli articoli 248 e 249.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art253 · fonte del testo

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