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Miscellanea
Allegato V
Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 · Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994
- Aggiornato al
- 19 dicembre 1994
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 461
- Art. 1del procedimento Se le parti di una controversia si sono accordate, conformemente…
- Art. 2dei conciliatori Il Segretario generale delle Nazioni Unite predispone e conserva un…
- Art. 3della commissione di conciliazione Salvo che le parti non si accordino diversamente, la…
- Art. 4La commissione di conciliazione fissa la sua procedura, salvo che le parti non si…
- Art. 5amichevole La commissione puo' attirare l'attenzione delle parti su quelle misure che…
- Art. 6della commissione La commissione ascolta le parti, esamina le loro pretese e le loro…
- Art. 7La commissione prepara un rapporto entro 12 mesi dalla sua costituzione. Il suo rapporto…
- Art. 8del procedimento Il procedimento di conciliazione si conclude quando la controversia e'…
- Art. 9e spese Gli onorari e spese della commissione sono a carico delle parti della…
- Art. 10delle parti a modificare la procedura Le parti della controversia, con un accordo…
- Art. 11Sezione 2 Sottoposizione obbligatoria alla procedura di conciliazione conformemente alla…
- Art. 12di risposta o rifiuto di sottoporsi alla conciliazione Il fatto che una o piu' parti di…
- Art. 13In caso di contestazione sulla questione se una commissione di conciliazione costituita…
- Art. 14della sezione 1 Gli articoli da 2 a 1O della sezione 1 del presente Allegato si applicano…
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