provocato da attivita' relative al fondo marino soggette alla giurisdizione nazionale 1. Gli Stati costieri adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato direttamente o indirettamente da attivita' relative al fondo marino soggette alla loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture sotto la loro giurisdizione in virtu' degli articoli 60 e 80. 2. Gli Stati adottano ogni altra misura che si renda necessaria al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento. 3. Tali leggi, regolamenti e misure non debbono essere meno efficaci di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate a livello internazionale. 4. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche in questo senso, agli opportuni livelli regionali. 5. Gli Stati, operando in particolare attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, stabiliscono a livello mondiale e regionale regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di cui al numero 1. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate sono oggetto di periodica revisione, se necessario.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art208 · fonte del testo

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