' 1. Gli Stati sono responsabili dell'adempimento dei propri obblighi internazionali in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, e ne rispondono conformemente al diritto internazionale. 2. Gli Stati garantiscono la possibilita' di ricorso in accordo con il proprio ordinamento giudiziario, che consenta di ottenere un indennizzo rapido e adeguato o altre forme di reintegrazione dei danni causati da inquinamento dell'ambiente marino imputabile a persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro giurisdizione. 3. Al fine di assicurare l'indennizzo rapido e adeguato per qualunque danno derivato dall'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati collaborano per assicurare l'applicazione del diritto internazionale esistente e l'ulteriore sviluppo del diritto internazionale relativamente all'accertamento e all'indennizzo dei danni e alla soluzione delle relative controversie nonche', quando e' opportuno all'elaborazione di criteri e procedure per il pagamento di adeguati indennizzi quali assicurazioni obbligatorie o fondi di indennizzo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art235 · fonte del testo

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