di assolvere certe condizioni 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che intraprendono la ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero debbono attenersi alle seguenti condizioni:

  • a)garantire allo Stato costiero, se esso lo desidera, il diritto di partecipare al progetto di ricerca scientifica marina o di esservi rappresentato, in particolare, quando e' possibile, a bordo di navi da ricerca e di altre imbarcazioni o installazioni di ricerca scientifica, senza che questo comporti il pagamento di alcuna remunerazione ai ricercatori dello Stato costiero e senza che quest'ultimo sia in obbligo di contribuire ai costi del progetto;
  • b)fornire allo Stato costiero, dietro sua richiesta e non appena e' possibile, i rapporti preliminari e i risultati e le conclusioni finali quando la ricerca e' stata completata;
  • c)impegnarsi per garantire l'accesso dello Stato costiero, dietro sua domanda, a tutti i campioni e dati scaturiti dal progetto di ricerca scientifica marina, e per fornire ad esso dati che siano riproducibili e campioni che siano frazionabili senza che ne venga compromesso il valore scientifico;
  • d)fornire su richiesta allo Stato costiero una valutazione dei dati, campioni e risultati della ricerca, o aiutarlo in tale valutazione o interpretazione;
  • e)assicurarsi, fatto salvo il numero 2, che i risultati della ricerca siano resi disponibili a livello internazionale, non appena possibile, attraverso gli opportuni canali nazionali o internazionali;
  • f)informare immediatamente lo Stato costiero di ogni cambiamento importante apportato al programma di ricerca;
  • g)rimuovere le installazioni o le attrezzature scientifiche a completamento della ricerca, salvo accordi diversi. 2. Questo articolo non pregiudica le condizioni sancite dalle leggi e regolamenti dello stato costiero per l'esercizio del proprio potere discrezionale di accordare o rifiutare il proprio consenso in applicazione dell'articolo 246, 5, ivi compreso l'obbligo di stipulare accordi preliminari per la diffusione a livello internazionale dei risultati di ricerche nell'ambito di progetti che interessano direttamente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art249 · fonte del testo

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